Art. 15
Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale
1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo
svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028,
il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo
determinato n. 240 unita' di personale con qualifica di funzionario e
n. 77 unita' di personale con qualifica di assistente mediante
concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti
a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse
autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio
2027, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro,
prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni
2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per
ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.