Art. 15 
 
Potenziamento delle Commissioni territoriali  per  il  riconoscimento
                   della protezione internazionale 
 
  1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per  il
riconoscimento della  protezione  internazionale  competenti  per  lo
svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027  e  2028,
il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  assumere  a   tempo
determinato n. 240 unita' di personale con qualifica di funzionario e
n. 77 unita'  di  personale  con  qualifica  di  assistente  mediante
concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie  vigenti
a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel  limite  delle  risorse
autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere  dal  1°  gennaio
2027, tramite una o  piu'  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro,
prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli  anni
2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede: 
    a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764  per
ciascuno degli anni 2027 e 2028,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e  2028
mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.