Art. 16 
 
Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso  le  sezioni
              specializzate in materia di immigrazione 
 
  1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un
ufficio per il processo stralcio per la piu' celere  definizione  dei
procedimenti aventi ad oggetto le  materie  di  cui  all'articolo  3,
commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di
cui alla lettera e-bis) del medesimo  comma  1,  pendenti  alla  data
dell'11 giugno 2026. I procedimenti di  cui  al  primo  periodo  sono
definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3,  comma
4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 46 del 2017. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti
instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai
sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici  onorari  di
pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario,  la  trattazione
dei procedimenti di cui al medesimo comma  1  nonche'  l'adozione  di
provvedimenti definitori in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
10, comma 12, del decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116.  Il
provvedimento di assegnazione di cui al primo  periodo  stabilisce  i
criteri da seguire per la delega  ai  giudici  onorari  di  pace  dei
procedimenti di cui al comma 1 ed e' immediatamente esecutivo. 
  4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  previo
parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le
piante  organiche  dei  magistrati  onorari   assegnati   a   ciascun
tribunale. Il  decreto  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  della
ripartizione dei giudici onorari di pace presso  gli  uffici  per  il
processo stralcio, tiene conto del numero  di  procedimenti  pendenti
presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma  1,  del
citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 46 del 2017,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il  processo
stralcio sono  destinati,  in  via  esclusiva,  per  un  periodo  non
inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei  procedimenti  previsti
dal presente articolo. Ai  medesimi  giudici  onorari  e'  assicurata
adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1,  anche  mediante
la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2,  comma
1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 46 del 2017. 
  6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22  del
decreto legislativo n. 116 del 2017,  per  quanto  non  derogato  dal
presente articolo. 
  7.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  1,  secondo   periodo,   i
procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo
vigente  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato
alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita  dal  deposito  di
note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice  di  procedura
civile. 
  8. La  delega  ai  giudici  onorari  di  pace  della  pronuncia  di
provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31
ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di  tutti
i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede
al  monitoraggio  della   definizione   dei   procedimenti   affidati
all'ufficio  per  il  processo  stralcio  e,  decorsi   dodici   mesi
dall'entrata in vigore  della  presente  disposizione,  trasmette  al
Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della  magistratura
una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto
alle pendenze iniziali  e  l'indicazione  dei  tempi  presumibilmente
necessari per la completa definizione  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo. 
  9. Al fine di supportare  il  funzionamento  degli  uffici  per  il
processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero  della
giustizia procede, nel limite di milleseicento unita',  alla  proroga
di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in  scadenza
al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e
13  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  in   deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81.  La
proroga  di  cui  al  primo  periodo  e'  disposta  limitatamente  al
personale che, alla  data  del  30  settembre  2026,  avra'  prestato
servizio per un periodo inferiore a  trentasei  mesi.  I  criteri  di
individuazione delle unita' di cui al primo  periodo  sono  stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro  quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno  2026,
cui si provvede: 
    a)  quanto  a   euro   1.880.396   per   l'anno   2026   mediante
corrispondente  riduzione  del  «Fondo  da  destinare  ad  interventi
strategici  finalizzati  al  recupero  di  efficienza   del   sistema
giudiziario e  al  completamento  del  processo  telematico»  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia; 
    b) quanto a euro  17.860.000  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.