Art. 16
Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni
specializzate in materia di immigrazione
1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un
ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione dei
procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di
cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data
dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono
definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 46 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti
instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai
sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di
pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione
dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione di
provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo
10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il
provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i
criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei
procedimenti di cui al comma 1 ed e' immediatamente esecutivo.
4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le
piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun
tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della
ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il
processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti
presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo
stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non
inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti
dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata
adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante
la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 46 del 2017.
6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del
decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal
presente articolo.
7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i
procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo
vigente fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato
alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di
note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura
civile.
8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di
provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31
ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti
i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede
al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati
all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al
Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura
una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto
alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente
necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al
presente articolo.
9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il
processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della
giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga
di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza
al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e
13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La
proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al
personale che, alla data del 30 settembre 2026, avra' prestato
servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di
individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026,
cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi
strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema
giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.