Art. 17 
 
               Disposizioni transitorie e applicazione 
 
  1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea  sulla
migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre  2026,  sono  in
ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della  volonta'  di
ottenere  la  protezione  internazionale,  la  registrazione   e   la
formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e
gli uffici della polizia di frontiera. 
  2. Ai fini  dell'adeguamento  delle  specifiche  tecniche  connesse
all'attuazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  26-ter  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto  dall'articolo
11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di
protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal
richiedente  al  momento  della  registrazione  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure  e
gli uffici di polizia di frontiera competenti. 
  3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma  2,
al  richiedente  e'  rilasciato  il  documento  nominativo   previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142. 
  4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati  di  seguito
alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data
anteriore al 12 giugno 2026, continua  ad  applicarsi  la  disciplina
previgente fino alla conclusione dei  procedimenti  medesimi,  ma  il
tribunale decide in composizione monocratica anche  nei  procedimenti
diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.