Art. 17
Disposizioni transitorie e applicazione
1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla
migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in
ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volonta' di
ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la
formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e
gli uffici della polizia di frontiera.
2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo
11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di
protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal
richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi
dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e
gli uffici di polizia di frontiera competenti.
3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2,
al richiedente e' rilasciato il documento nominativo previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142.
4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito
alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data
anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina
previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il
tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti
diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.