Art. 2 
 
Certificazione  del  gas  rinnovabile  e  dei  combustibili  a  basse
                        emissioni di carbonio 
 
  1. Il gas rinnovabile e' certificato conformemente alle  previsioni
di cui agli articoli 42,  42-bis  e  43  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni  di  carbonio
sono certificati in conformita' alle  metodologie  individuate  sulla
base delle previsioni di cui  all'articolo  9  della  direttiva  (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e del presente articolo. 
  2. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di  gas  a
effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di
carbonio sia pari almeno al  70  per  cento  rispetto  al  carburante
fossile  di  riferimento,  gli  operatori  economici  sono  tenuti  a
dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella
metodologia di cui al comma 7. A tal fine,  gli  operatori  economici
utilizzano  un  sistema  di  equilibrio  di  massa   in   conformita'
all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
  3. Il sistema nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita',
istituito  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma   16,   del   decreto
legislativo n. 199 del 2021 e' aggiornato, secondo le  modalita'  ivi
previste,  al  fine  di  estenderne  l'ambito  di   applicazione   ai
combustibili a basse emissioni di  carbonio  e  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al presente articolo. 
  4. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono  al
sistema nazionale di certificazione al fine di garantire: 
    a) l'affidabilita' delle informazioni che gli operatori economici
stessi forniscono in merito al rispetto  della  soglia  di  riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento,  di  cui  al
comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni  di  gas  a
effetto serra, di cui al comma 6; 
    b) un livello adeguato di verifica indipendente  di  parte  terza
delle informazioni fornite e per accertare che i  sistemi  utilizzati
dagli operatori economici siano precisi,  affidabili  e  a  prova  di
frode. 
  5. Gli operatori economici sono tenuti  a  mettere  a  disposizione
delle autorita' competenti,  su  richiesta,  i  dati  utilizzati  per
fornire le informazioni di cui al comma 4. 
  6. Gli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
prescindere dal  fatto  che  i  combustibili  a  basse  emissioni  di
carbonio  siano  prodotti  nell'Unione  europea   o   importati.   Le
informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime  dei
combustibili a basse emissioni di carbonio o  dell'idrogeno  a  basse
emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei  consumatori  sui
siti internet degli  operatori,  dei  fornitori  e  del  Gestore  dei
servizi energetici (GSE) e aggiornate su base annuale. 
  7. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni  di
carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato,  e'
definita dal regolamento delegato (UE)  2025/2359  della  Commissione
europea, dell'8 luglio  2025,  fatto  salvo  quanto  previsto  per  i
carburanti  derivanti  da  carbonio  riciclato,  sottocategoria   dei
combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il
regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea, del 10
febbraio 2023. 
  8. Se  un  operatore  economico  presenta  prove  o  dati  ottenuti
conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata  dalla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo  7,  della
direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore medesimo non  ha  l'obbligo  di
fornire ulteriori prove del rispetto  dei  criteri  per  i  quali  il
sistema e' stato riconosciuto dalla Commissione europea. 
  9. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il comitato tecnico  consultivo,  di  cui  all'articolo  33,
comma 5-sexies, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  e
all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199  del  2021,
esercita le proprie competenze anche in  materia  di  combustibili  a
basse emissioni di carbonio, secondo quanto  stabilito  dal  presente
decreto. 
  10. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  anche
avvalendosi  del  Comitato  di  cui  al   comma   9,   controlla   il
funzionamento  degli  organismi  di  certificazione  che   effettuano
verifiche  indipendenti  nell'ambito   di   un   sistema   volontario
riguardante  i  combustibili  a  basse  emissioni  di  carbonio.  Gli
organismi di certificazione trasmettono, su richiesta  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  tutte  le  informazioni
pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la  data,
l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano  accertati  casi
di  mancata  conformita',  il  Ministero  dell'ambiente  e  sicurezza
energetica informa senza ritardo il sistema volontario. 
  11. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati
dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31-bis, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche  dati  nazionali  ad
essa collegate, in  conformita'  all'articolo  31-bis,  paragrafo  2,
della  medesima  direttiva  (UE)  2018/2001,  le  informazioni  sulle
transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilita' del gas
rinnovabile e dei combustibili a  basse  emissioni  di  carbonio,  in
linea  con  quanto  prescritto   per   i   combustibili   rinnovabili
all'articolo 31-bis della direttiva  (UE)  2018/2001.  Laddove  siano
state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita
di gas a basse emissioni  di  carbonio,  queste  sono  soggette  alle
stesse norme di cui al citato articolo 31-bis  della  direttiva  (UE)
2018/2001 per le garanzie di origine rilasciate per la produzione  di
gas rinnovabile. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 42, 42-bis e 43, del citato
          decreto legislativo n. 199, del 2021: 
                «Art. 42 (Criteri di sostenibilita'  e  di  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
          i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
          contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   cui
          all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di  cui
          all'articolo  39,  nonche'  per   beneficiare   di   regimi
          sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
          biomassa, indipendentemente dall'origine  geografica  della
          biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano: 
                  a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 6
          a 11; 
                  b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas  a
          effetto serra di cui al comma 12; 
                  c) i criteri di efficienza  energetica  di  cui  ai
          commi 14 e 15. 
                2. I criteri di cui al comma 1, lettere  a),  b),  c)
          non si applicano con riferimento ad impianti di  produzione
          di energia elettrica, di riscaldamento e di  raffrescamento
          o di carburanti: 
                  a) di potenza termica nominale totale  inferiore  a
          7,5 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa; 
                  b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
          MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa; 
                  b-bis)  nel  caso   di   impianti   che   producono
          combustibili gassosi da biomassa con  la  seguente  portata
          media di biometano: 
                  1) inferiore o uguale a 200 metri  cubi  di  metano
          equivalente/h   misurate   in   condizioni   standard    di
          temperatura e pressione,  ossia  zero  gradi  centigradi  e
          pressione atmosferica di 1 bar; 
                  2) se il biogas  e'  composto  da  una  miscela  di
          metano e di altro gas non combustibile, per la  portata  di
          metano, la soglia  di  cui  al  numero  1)  ricalcolata  in
          proporzione alla percentuale volumetrica  di  metano  nella
          miscela. 
                3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
          da parte degli impianti di cui al comma 2, e'  condizionato
          al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione
          delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12.
          Tali criteri sono  stabiliti  dai  decreti  istitutivi  dei
          meccanismi  di  incentivazione.  Ai  fini  dell'accesso  ai
          regimi di sostegno, gli impianti di  digestione  anaerobica
          compresi tra quelli di  cui  al  comma  2  garantiscono  la
          copertura  delle  vasche  di  digestato  con   sistemi   di
          captazione e recupero di gas. 
                4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e  c)  non
          si applicano con riferimento a: 
                  a)  biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili  da
          biomassa prodotti a partire da rifiuti  e  residui  diversi
          dai  residui  dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,   della
          pesca e della silvicoltura; 
                  b) rifiuti e residui che sono stati trasformati  in
          un  prodotto  prima  di  essere   trattati   per   ottenere
          biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 
                5. I criteri di riduzione delle emissioni  di  gas  a
          effetto serra di cui alla lettera b) del  comma  1  non  si
          applicano  con  riferimento   all'energia   elettrica,   il
          riscaldamento e il raffrescamento  prodotti  a  partire  da
          rifiuti solidi urbani. 
                6.  Nel   caso   di   biocarburanti,   bioliquidi   e
          combustibili da biomassa prodotti a partire  da  rifiuti  e
          residui provenienti  da  terreni  agricoli,  gli  operatori
          economici  che  li  producono  dispongono   di   piani   di
          monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita'  del
          suolo e sul carbonio nel suolo, redatti  in  base  a  linee
          guida adottate con decreto non regolamentare del  Ministero
          della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
          di pubblicazione del presente decreto,  su  proposta  dell'
          Istituto  Superiore  per  la  Protezione   e   la   Ricerca
          Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
          rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione, anche
          concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio  nei
          suoli, sono comunicate a ISPRA, ai fini  dello  svolgimento
          delle proprie attivita' di controllo. 
                7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano un elevato valore in termini  di  biodiversita',
          ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
          si trovavano in una delle situazioni di  seguito  indicate,
          indipendentemente dal fatto che abbiano o  meno  conservato
          dette situazioni: 
                  a) foreste primarie e altri terreni boschivi,  vale
          a dire foreste e altri terreni boschivi di  specie  native,
          ove  non  vi  sia  alcun  segno  chiaramente  visibile   di
          attivita' umana e nei quali i processi ecologici non  siano
          stati perturbati in modo significativo, boschi  vetusti  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis),  del  testo
          unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui  al
          decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  nonche'  foreste
          antiche quali definite nel  Paese  in  cui  e'  situata  la
          foresta; 
                  b) foreste a elevata biodiversita' e altri  terreni
          boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui  elevata
          biodiversita'   sia   stata   riconosciuta   dall'autorita'
          competente del Paese in cui le  materie  prime  sono  state
          coltivate, a meno che non sia dimostrato che la  produzione
          delle predette materie prime non ha interferito con  quelle
          finalita' di protezione della natura; 
                  c) aree designate, a meno che  non  sia  dimostrato
          che la produzione delle predette materie prime e le normali
          attivita'  di  gestione  non  hanno  interferito   con   la
          finalita' di protezione della natura: 
                    1) per scopi di protezione della natura  a  norma
          delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
          materie prime sono state coltivate;  nel  caso  di  materie
          prime coltivate in Italia, si tratta  delle  aree  protette
          individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
          delle aree  marine  protette  di  cui  alla  legge  del  31
          dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete  Natura  2000,
          di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  dell'8
          settembre 1997, n. 357; 
                    2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
          minacciati o in  pericolo  di  estinzione  riconosciuti  da
          accordi internazionali o inclusi in  elenchi  compilati  da
          organizzazioni     intergovernative      o      dall'Unione
          internazionale per la conservazione della natura, previo il
          loro riconoscimento da parte della Commissione europea; 
                  d) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita'
          aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 
                    1)  terreni  erbosi  che  rimarrebbero  tali   in
          assenza  di  interventi   umani   e   che   mantengono   la
          composizione   naturale    delle    specie    nonche'    le
          caratteristiche e i processi ecologici; o 
                    2) terreni erbosi  non  naturali,  ossia  terreni
          erbosi che  cesserebbero  di  essere  tali  in  assenza  di
          interventi  umani  e  che  sono  ricchi  di  specie  e  non
          degradati  e  la  cui  elevata   biodiversita'   e'   stata
          riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui  la
          materia prima  e'  stata  coltivata  a  meno  che  non  sia
          dimostrato  che  il  raccolto  delle   materie   prime   e'
          necessario per preservarne lo status di terreni  erbosi  ad
          elevata biodiversita'; 
                  d-bis) brughiera. 
                7-bis. Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7  si
          applicano  anche  ai  biocarburanti,  ai  bioliquidi  e  ai
          combustibili da biomassa ottenuti  a  partire  da  biomassa
          forestale che non rispettano i criteri di cui al comma  10,
          lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter). 
                8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          presentano elevate scorte di carbonio,  ossia  terreni  che
          nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
          frattempo persi: 
                  a) zone umide, ossia terreni coperti  o  saturi  di
          acqua in modo permanente  o  per  una  parte  significativa
          dell'anno; 
                  b) zone boschive  continue,  ossia  terreni  aventi
          un'estensione superiore ad un ettaro  caratterizzati  dalla
          presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
          una copertura della volta superiore al 30 per  cento  o  di
          alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 
                  c) terreni  aventi  un'estensione  superiore  a  un
          ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi  di  altezza
          superiore a cinque metri e da  una  copertura  della  volta
          compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di  alberi
          che possono raggiungere queste soglie in situ, a  meno  che
          non siano fornite prove del fatto che le  scorte  stock  di
          carbonio della superficie in  questione  prima  e  dopo  la
          conversione  sono  tali  che,  quando   e'   applicata   la
          metodologia  di  cui  all'Allegato  VI,   parte   C,   sono
          soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 
                8-bis. La lettera a) del comma 8 si applica anche  ai
          biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da  biomassa
          ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano
          i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri  5-bis)  e
          5-ter). 
                9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili  da
          biomassa provenienti  dall'agricoltura  non  devono  essere
          prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
          erano torbiere nel gennaio  2008,  a  meno  che  non  siano
          fornite prove del fatto che la coltivazione e  la  raccolta
          di tali materie prime non comportano drenaggio  di  terreno
          precedentemente non drenato. Il primo  periodo  si  applica
          anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili  da
          biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale  che  non
          rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri
          5-bis) e 5-ter). 
                10.  In   conformita'   con   quanto   disposto   dal
          regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione,
          del 13 dicembre 2022 i  biocarburanti,  i  bioliquidi  e  i
          combustibili da biomassa  ottenuti  da  biomassa  forestale
          devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo
          il rischio di utilizzare biomassa  forestale  derivante  da
          una produzione non sostenibile: 
                  a) il Paese in cui e' stata  raccolta  la  biomassa
          forestale ha introdotto e attua leggi  nazionali  o  locali
          applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero  sistemi  di
          monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 
                    1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
                    2) la  rigenerazione  forestale  delle  superfici
          oggetto di raccolta; 
                    3) la protezione delle aree designate,  ai  sensi
          di  leggi  internazionali  o  nazionali  o   dall'autorita'
          competente, per scopi di protezione della natura,  comprese
          le zone umide e le torbiere, allo scopo  di  preservare  la
          biodiversita' e prevenire la distruzione degli habitat; 
                    4) la realizzazione della raccolta sia effettuata
          tenendo conto del mantenimento della qualita' del  suolo  e
          della   biodiversita'   secondo   principi   di    gestione
          sostenibile delle foreste con  l'obiettivo  di  ridurre  al
          minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e  in  modo  da
          evitare la raccolta di  ceppi  e  radici,  il  degrado  dei
          boschi vetusti ai sensi dell'articolo 3, comma  2,  lettera
          s-bis), del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  3
          aprile 2018,  n.  34,  nonche'  delle  foreste  primarie  e
          antiche quali definite nel  Paese  in  cui  e'  situata  la
          foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la
          raccolta su suoli vulnerabili; 
                    4-bis)  la  realizzazione  della   raccolta   sia
          effettuata in conformita' alle soglie massime per i  grandi
          tagli a raso quali  definiti  dalla  legislazione  vigente,
          ovvero da quella del Paese in cui e'  situata  la  foresta,
          nonche' alle soglie di  conservazione  adeguate  a  livello
          locale ed ecologico per il prelievo di  legno  morto  e  la
          raccolta  sia  effettuata  in  conformita'  all'obbligo  di
          utilizzare  sistemi   di   abbattimento   che   minimizzino
          qualsiasi eventuale impatto  negativo  sulla  qualita'  del
          suolo,  compresa  la  compattazione  del  suolo,  e   sulle
          caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat; 
                    5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori   la
          capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; 
                    5-bis) che le  foreste  in  cui  e'  raccolta  la
          biomassa forestale non provengano da terreni che presentano
          gli status di cui rispettivamente al comma 7,  lettere  a),
          b), d) ed e), al comma 8, lettera a), e al  comma  9,  alle
          stesse  condizioni  di  determinazione  dello  status   dei
          terreni di cui ai suddetti commi; 
                    5-ter)   che   gli   impianti    che    producono
          biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili   da   biomassa
          forestale rilascino  una  dichiarazione  di  affidabilita',
          corroborata da processi interni a livello dell'impresa,  ai
          fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 43, commi
          1 e 2, comprovante che la biomassa forestale  non  proviene
          dai terreni di cui al numero 6) del presente comma. 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
          di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono: 
                    1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
                    2) la  rigenerazione  forestale  delle  superfici
          oggetto di raccolta; 
                    3) la protezione delle aree designate,  ai  sensi
          di  leggi  internazionali  o  nazionali  o   dall'autorita'
          competente, per scopi di protezione della natura,  comprese
          le  zone  umide,  i  terreni  erbosi,  le  brughiere  e  le
          torbiere, allo  scopo  di  preservare  la  biodiversita'  e
          prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non  sia
          dimostrato che la raccolta di tali  materie  prime  non  ha
          interferito con detti scopi di protezione della natura; 
                    4) che la raccolta sia effettuata  tenendo  conto
          del  mantenimento  della  qualita'  del   suolo   e   della
          biodiversita'  secondo  principi  di  gestione  sostenibile
          delle  foreste  con  l'obiettivo  di  ridurre   al   minimo
          qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo  da  evitare
          la raccolta di ceppi e radici,  il  degrado  delle  foreste
          primarie e antiche quali  definite  nel  paese  in  cui  e'
          situata la foresta o la  loro  conversione  in  piantagioni
          forestali e  la  raccolta  su  suoli  vulnerabili;  che  la
          raccolta sia effettuata in conformita' delle soglie massime
          per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese  in  cui
          e' situata la foresta e a soglie di conservazione  adeguate
          a livello locale ed ecologico  per  il  prelievo  di  legno
          morto e che  la  raccolta  sia  effettuata  in  conformita'
          dell'obbligo di  utilizzare  sistemi  di  abbattimento  che
          minimizzino  qualsiasi  eventuale  impatto  negativo  sulla
          qualita' del suolo, compresa la compattazione del suolo,  e
          sulle caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat; 
                    5)  che  la  raccolta  mantenga  o  migliori   la
          capacita' produttiva a lungo termine delle foreste. 
                11. A decorrere dall'adozione  di  appositi  atti  di
          esecuzione della Commissione europea,  i  biocarburanti,  i
          bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa  ottenuti   da
          biomassa forestale devono  rispettare  i  seguenti  criteri
          relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento  della
          destinazione  dei  suoli  e  alla  silvicoltura  (land-use,
          land-use change and forestry - LULUCF): 
                  a)  il  paese  o  l'organizzazione   regionale   di
          integrazione economica in cui ha avuto origine la  biomassa
          forestale e' parte dell'accordo di Parigi del  12  dicembre
          2015 e 
                    1) ha presentato, nell'ambito  della  Convenzione
          quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti  climatici,  un
          contributo  determinato  a  livello  nazionale  (nationally
          determined contribution -NDC), relativo  alle  emissioni  e
          agli  assorbimenti   risultanti   dall'agricoltura,   dalla
          silvicoltura e dall'uso del suolo, che  garantisce  che  le
          variazioni di scorte di carbonio  associate  alla  raccolta
          della biomassa sono contabilizzate  in  vista  dell'impegno
          del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas  serra,
          come specificato nell'NDC; oppure 
                    2) dispone di leggi nazionali o subnazionali,  in
          conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi  del  12
          dicembre 2015,  applicabili  alla  zona  di  raccolta,  per
          conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
          di carbonio, che  forniscono  le  prove  che  le  emissioni
          registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
          assorbimenti; 
                  b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
          alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
          a livello  di  zona  di  approvvigionamento  forestale  per
          garantire  che  i  livelli  di  scorte  e   di   pozzi   di
          assorbimento di carbonio nella foresta  siano  mantenuti  o
          rafforzati a lungo termine. 
                12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
          da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
          effetto serra, calcolata in  conformita'  all'articolo  44,
          pari almeno: 
                  a)  al  50  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto  e  i  bioliquidi  prodotti  negli  impianti   in
          esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; 
                  b)  al  60  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti  negli  impianti  entrati
          esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; 
                  c)  al  65  per  cento  per  i  biocarburanti,   il
          biometano  ovvero  i  biogas  consumati  nel  settore   del
          trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
          esercizio dal 1° gennaio 2021; 
                  d) all'80 per cento  per  l'energia  elettrica,  il
          riscaldamento  e  il  raffrescamento  da  combustibili   da
          biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dopo  il
          20 novembre 2023; 
                  d-bis) per  la  produzione  di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
          escluso il biometano, usati negli impianti con una  potenza
          termica nominale  totale  superiore  a  10  MW  entrati  in
          funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023: 
                    1) al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029; 
                    2) all'80 per cento a decorrere  dal  1°  gennaio
          2030; 
                  d-ter) per  la  produzione  di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da combustibili  gassosi  da
          biomassa, escluso il biometano, usati  negli  impianti  con
          una potenza termica nominale totale pari o inferiore  a  10
          MW entrati in funzione tra il  1°  gennaio  2021  e  il  20
          novembre 2023: 
                    1) al 70 per cento prima che gli  impianti  siano
          stati operativi per quindici anni; 
                    2) almeno all'80 per cento dopo che gli  impianti
          siano stati operativi per quindici anni; 
                  d-quater) per la produzione di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
          escluso il biometano, usati in  impianti  con  una  potenza
          termica nominale totale, pari o superiore, a 10 MW  entrati
          in funzione prima del 1° gennaio 2021,  almeno  all'80  per
          cento dopo che  gli  impianti  siano  stati  operativi  per
          quindici anni, non prima del 1° gennaio 2026 e non oltre il
          31 dicembre 2029; 
                  d-quinquies)   per   la   produzione   di   energia
          elettrica, riscaldamento e raffrescamento  da  combustibili
          gassosi  da  biomassa,  escluso  il  biometano,  usati   in
          impianti con una potenza termica nominale totale  inferiore
          a 10 MW entrati in funzione  prima  del  1°  gennaio  2021,
          almeno all'80 per cento dopo che gli impianti  siano  stati
          operativi per quindici anni e  non  prima  del  1°  gennaio
          2026; 
                  d-sexies) per la produzione di  energia  elettrica,
          riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso in rete
          almeno all'80 per cento. 
                12-bis. I requisiti di cui al comma 12,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 16, si applicano  a  decorrere  da
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione per l'energia elettrica e il  calore  prodotti
          da biogas e da biomasse solide. 
                13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
          un impianto e' considerato in esercizio quando  sono  state
          avviate  la  produzione  fisica  dei   biocarburanti,   del
          biometano ovvero  dei  biogas  consumati  nel  settore  del
          trasporto e dei  bioliquidi  e  la  produzione  fisica  del
          riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
          da combustibili da biomassa. 
                14. Gli impianti di produzione di  energia  elettrica
          da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
          che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
          biomassa  dopo  il   25   dicembre   2021   concorrono   al
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  solo
          se rispettano i seguenti requisiti,  la  soddisfazione  dei
          quali non costituisce condizione per accedere  a  eventuali
          regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: 
                  a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti  con
          una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; 
                  b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale totale da  50  a  100  MW  che
          applicano  una  tecnologia   di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento,  oppure  e'  prodotta  da   impianti   per   la
          produzione di sola energia elettrica che sono  conformi  ai
          livelli  netti  di  efficienza  energetica  associati  alle
          migliori  tecniche  disponibili   (BAT-AEEL)   cosi'   come
          definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
          Commissione; 
                  c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con
          una potenza termica nominale  totale  superiore  a  100  MW
          applicando  una  tecnologia  di   cogenerazione   ad   alto
          rendimento  o  da  impianti  che  producono  solo   energia
          elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica  netta
          almeno pari al 36%; 
                  d) l'energia elettrica e'  prodotta  applicando  la
          cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa. 
                15. Fermo restando quanto previsto al comma  14,  gli
          impianti per la produzione di sola  energia  elettrica  che
          sono entrati in esercizio o che sono stati  convertiti  per
          l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25  dicembre
          2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
          cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
          fossili quale  combustibile  principale  e  non  vi  e'  un
          potenziale  economicamente  vantaggioso  nell'applicare  la
          tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 
                16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
          concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
          alimentare  e  delle  foreste,  sono  definiti  sistemi  di
          certificazione semplificati per gli impianti per produzione
          di energia elettrica, riscaldamento  e  raffrescamento  con
          potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e  20  MW.
          Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si  provvede
          altresi'   all'istituzione   del   sistema   nazionale   di
          certificazione  della  sostenibilita',  anche  al  fine  di
          tenere conto dell'evoluzione della  normativa  eurounitaria
          in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al
          primo periodo, e comunque non  oltre  il  30  giugno  2027,
          l'energia elettrica e il calore  prodotti  da  combustibili
          solidi da biomassa, in impianti di potenza compresa tra 7,5
          e  20  MW,  rilevano  ai  fini  del  raggiungimento   degli
          obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli
          obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di
          sostegno, senza la verifica del rispetto dei  requisiti  di
          cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo. 
                17. Le disposizioni del  presente  articolo,  laddove
          applicabili, derogano alle previsioni di cui agli  articoli
          7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo  2005,
          n. 66.225 
                18. L'articolo 38 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto. 
                18-bis. Con riferimento alla  produzione  di  energia
          elettrica  e  calore  da  biomasse  solide  e  gassose,  le
          disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si  applicano
          secondo  quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  14
          novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma  16
          del presente articolo in ordine al suo aggiornamento. 
                18-ter. Fino al 31 dicembre 2030, l'energia  prodotta
          da biocarburanti, bioliquidi  e  combustibili  da  biomassa
          puo' essere presa in considerazione ai fini di cui al comma
          1 se ricorrono le seguenti condizioni: 
                  a) il sostegno  e'  stato  concesso  prima  del  20
          novembre 2023 in conformita' ai criteri di sostenibilita' e
          di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di  cui
          all'articolo  29  della  direttiva   (UE)   2018/2001   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018
          nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020; 
                  b) il sostegno e' stato  concesso  sotto  forma  di
          sostegno a lungo termine per il quale e' stato stabilito un
          importo fisso  all'inizio  del  periodo  di  sostegno  e  a
          condizione che sia in vigore un  meccanismo  di  correzione
          per garantire l'assenza di sovracompensazione.». 
                «Art. 42-bis (Criteri di riduzione delle emissioni di
          gas ad effetto serra  per  i  combustibili  rinnovabili  di
          origine non  biologica  e  per  i  carburanti  da  carbonio
          riciclato). - 1. L'energia da combustibili  rinnovabili  di
          origine  non  biologica  e'   conteggiata   ai   fini   del
          raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e  del
          soddisfacimento degli obblighi di cui  all'articolo  39,  a
          condizione che  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
          effetto serra derivante dall'uso di tali  combustibili  sia
          pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile  di
          riferimento. 
                2. L'energia  da  carburanti  derivanti  da  carbonio
          riciclato puo' essere contabilizzata ai fini degli obblighi
          di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle
          emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali
          carburanti  sia  pari  ad  almeno  il  70  per  cento   del
          carburante fossile di riferimento. 
                3. I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto
          che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i
          carburanti da carbonio riciclato  siano  stati  prodotti  o
          importati nell'Unione.». 
                «Art. 43 (Verifica della conformita' con i criteri di
          sostenibilita' e di riduzione  delle  emissioni  di  gas  a
          effetto serra). - 1. Per garantire il  rispetto  di  quanto
          previsto agli articoli 3, 39  e  42,  e'  certificata  ogni
          partita  di  biocarburanti,  bioliquidi,  combustibili   da
          biomassa,   combustibili   rinnovabili   di   origine   non
          biologica, carburanti da carbonio riciclato.  A  tal  fine,
          tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera  di
          produzione   aderiscono    al    Sistema    nazionale    di
          certificazione della sostenibilita'  ovvero  a  un  sistema
          volontario di certificazione, che dimostri che  sono  stati
          rispettati i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
          emissioni di gas a effetto serra, conformemente all'atto di
          esecuzione adottato a norma dell'articolo 30, paragrafo  8,
          della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 18 ottobre 2023. 
                2. Il Sistema di certificazione della  sostenibilita'
          garantisce: 
                  a) che tutti gli operatori  economici  appartenenti
          alla filiera di produzione forniscano le  informazioni  che
          concorrono alla dimostrazione del rispetto dei  criteri  di
          sostenibilita'  e  del  criterio  delle   riduzioni   delle
          emissioni; 
                  b) un livello adeguato di verifica indipendente  da
          parte terza delle informazioni presentate per: 
                    1)  accertare  che  i  sistemi  utilizzati  dagli
          operatori economici siano precisi, affidabili e a prova  di
          frode,  valutando  anche  la  frequenza  e  il  metodo   di
          campionamento usati e la solidita' dei dati; 
                    2) verificare che i  materiali  non  siano  stati
          intenzionalmente modificati  o  scartati  in  modo  che  la
          partita o parte di essa  potesse  diventare  un  rifiuto  o
          residuo. 
                3. Nel caso delle biomasse  forestali,  relativamente
          alla dimostrazione di  quanto  richiesto  all'articolo  42,
          commi 9, lettera a),  e  10,  lettera  a),  il  livello  di
          verifica indipendente da parte terza deve essere  garantito
          a partire dal primo punto di raccolta delle stesse. 
                4. Al fine di dimostrare che  i  criteri  di  cui  al
          comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 42 e di cui ai  commi
          1 e 2 dell'articolo 42-bis siano mantenuti lungo  tutta  la
          catena di consegna dei combustibili  di  cui  al  comma  1,
          dalla materia  prima  al  prodotto  finito,  gli  operatori
          economici e i fornitori utilizzano un sistema di equilibrio
          di massa che: 
                  a)  consenta  che  partite  di  materie  prime,  di
          prodotti intermedi, di prodotti finiti con  caratteristiche
          diverse in termini di sostenibilita' e di  riduzione  delle
          emissioni  di  gas  a  effetto   serra   siano   mescolate,
          all'interno  di  un  unico  luogo  geografico  precisamente
          delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura,  un  sito
          di trasmissione e distribuzione o un impianto  logistico  o
          di trattamento,  la  cui  responsabilita'  o  gestione  sia
          riferibile ad un unico soggetto; nel caso  in  cui  non  si
          verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, la
          miscelazione e' comunque ammissibile purche' le partite  in
          questione  siano  miscelabili  da   un   punto   di   vista
          chimico-fisico; 
                  b)    imponga    che    le    informazioni    sulle
          caratteristiche di sostenibilita',  sulla  riduzione  delle
          emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite
          di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; 
                  c)  preveda  che  la  somma  di  tutte  le  partite
          prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse
          caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse  quantita',
          della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela in un
          arco di tempo predefinito; 
                  d)  includa  informazioni  in  merito  al  tipo  di
          sostegno eventualmente  erogato  per  la  produzione  della
          partita; 
                  e) consenta che partite di materie prime aventi  un
          diverso contenuto energetico  siano  mescolate  a  fini  di
          ulteriore trattamento, a condizione  che  il  volume  delle
          partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico. 
                5. Se una partita  e'  trasformata,  le  informazioni
          sulle caratteristiche  di  sostenibilita'  e  di  riduzione
          delle emissioni di gas a effetto serra della  partita  sono
          adeguate e riferite al prodotto finale  conformemente  alle
          regole seguenti: 
                  a) quando dal trattamento di una partita di materie
          prime  si  ottiene  un  unico   prodotto   destinato   alla
          produzione dei combustibili di cui al comma  1,  il  volume
          della  partita  e  le  relative  quantita'  in  termini  di
          sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a effetto
          serra sono adeguati applicando un  fattore  di  conversione
          pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale
          produzione e la massa delle materie prime che  entrano  nel
          processo; 
                  b) quando dal trattamento di una partita di materie
          prime si ottengono piu' prodotti destinati alla  produzione
          dei combustibili di cui al comma 1, per ciascun prodotto e'
          applicato un distinto fattore di conversione  e  utilizzato
          un distinto bilancio di massa. 
                6. Il Ministero della  transizione  ecologica,  anche
          avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, comma  11,
          controlla   il    funzionamento    degli    organismi    di
          certificazione  che   effettuano   verifiche   indipendenti
          nell'ambito di un  sistema  volontario.  Gli  organismi  di
          certificazione  trasmettono,  su  richiesta  del  Ministero
          della  transizione   ecologica,   tutte   le   informazioni
          pertinenti necessarie  per  controllare  il  funzionamento,
          compresa la data esatta, l'ora e il  luogo  dei  controlli.
          Qualora siano accertati casi  di  mancata  conformita',  il
          Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo
          il sistema volontario. 
                7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del
          contributo energetico previste all'articolo  39,  comma  6,
          gli operatori  economici  forniscono  le  informazioni  che
          concorrono alla dimostrazione del rispetto dei  criteri  di
          sostenibilita' e di risparmio  delle  emissioni  di  gas  a
          effetto serra, rispettando i seguenti criteri: 
                  a)   aderiscono    al    Sistema    nazionale    di
          certificazione di cui al comma 1; 
                  b) nel processo di produzione del biocarburante che
          matura il riconoscimento  alla  maggiorazione,  le  materie
          prime e il biocarburante al termine del processo produttivo
          devono essere effettivamente impiegati come carburanti; 
                  c) non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
          finalizzate alla produzione di  biocarburanti  che  possono
          beneficiare   della   maggiorazione   con   materie   prime
          finalizzate  alla  produzione  di  biocarburanti  che   non
          possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le  fasi
          della filiera di produzione di biocarburanti precedenti  al
          perimetro individuato dal processo di trasformazione finale
          di tali materie in biocarburanti. 
                8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo
          di materie prime dei biocarburanti, dei  bioliquidi  e  dei
          combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono
          messe a disposizione dei consumatori  in  forma  facilmente
          accessibile e di agevole consultazione  sui  siti  internet
          sia dei fornitori sia del GSE, nonche' aggiornate  su  base
          annuale. Il GSE elabora le informazioni  di  cui  al  primo
          periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica ai fini del  successivo  inoltro  alla
          Commissione europea. 
                9. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo,
          rilasciate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, restano valide purche' le partite  a  cui
          si riferiscono vengano  immesse  in  consumo  o  utilizzate
          entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1 primo
          periodo,  rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore   del
          presente decreto e successivamente  all'entrata  in  vigore
          della direttiva (UE) 2001/2018 che utilizzano  i  parametri
          ivi  contemplati,  restano   valide   senza   la   predetta
          limitazione temporale. 
                10. L'articolo 39 del  decreto  legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e' abrogato dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                10-bis.   I   biocarburanti,   i   bioliquidi   e   i
          combustibili da biomassa  certificati  secondo  il  sistema
          nazionale   della    certificazione    di    sostenibilita'
          nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione
          inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di emissione pari a
          zero. Ulteriori sistemi nazionali della  certificazione  di
          sostenibilita' di altri Stati membri  per  i  quali  e'  in
          vigore un accordo di mutuo riconoscimento  tra  i  relativi
          sistemi nazionali nonche' i sistemi volontari  riconosciuti
          dalla Commissione Europea sono altresi' ritenuti validi per
          dimostrare il  rispetto  della  sostenibilita'  di  cui  al
          presente articolo, ai fini di cui al primo periodo e di cui
          al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  18  ottobre  2023  e  al  regolamento  (UE)
          2023/1805 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13
          settembre 2023. Nel caso  di  avvalimento  di  incentivi  o
          maggiorazioni e' necessario che i biocarburanti ottenuti  a
          partire dalle  materie  prime  di  cui  all'allegato  VIII,
          debbano essere prodotti in impianti situati all'interno del
          territorio dell'Unione europea. A tal fine nel  certificato
          di  sostenibilita'  o  in  allegato  ad  esso  deve  essere
          riportato il luogo di produzione e tale  informazione  deve
          essere  sottoposta  a  controllo  da  parte  dei   medesimi
          organismi  di  certificazione  operanti   con   lo   schema
          volontario responsabile della certificazione delle partite.
          Inoltre, i biocarburanti usati nel settore marittimo devono
          rispettare le medesime  specifiche  tecniche  previste  nel
          caso di immissione nel settore  dei  trasporti  stradali  e
          tale informazione e' sottoposta al medesimo  controllo.  Il
          fornitore di  biocarburante  operante  sotto  il  controllo
          dello  schema  nazionale  di  sostenibilita',  in  caso  di
          necessita'   di   trattenimento    del    certificato    di
          sostenibilita', ha  facolta'  di  produrre  un  certificato
          sostitutivo  di  conformita'  alla  sostenibilita'  per  la
          catena di  fornitura  dei  biocarburanti  fino  alla  piena
          operativita' della Banca dati unionale di cui  all'articolo
          47-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.236 
                10-ter. Fermi restando  gli  obblighi  derivanti  dal
          sistema  EU  ETS  di  cui  alla  direttiva  2003/87/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13  ottobre  2003  e
          nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
          di monitoraggio e rendicontazione delle  emissioni,  per  i
          combustibili da biomassa derivanti da rifiuti  nonche'  per
          il combustibile solido  secondario  che  abbia  cessato  la
          qualifica di rifiuto ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  14
          febbraio  2013,  n.  22,  utilizzati  nei  forni   per   la
          produzione del clinker esclusivamente quale apporto termico
          al  relativo  processo  produttivo  e  non  destinati  alla
          produzione di energia elettrica o termica da  immettere  in
          rete, non si applica l'obbligo di dimostrare  il  risparmio
          di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 42,
          comma 12, ne' la relativa verifica  ai  fini  dell'articolo
          43.». 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2024/1788  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2018/2001  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -   Il   regolamento   delegato   2025/2359/UE    della
          Commissione, dell'8 luglio 2025, (che integra la  direttiva
          (UE) 2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di
          emissioni di gas a effetto serra da  combustibili  a  basse
          emissioni di carbonio)  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  21
          novembre 2025, Serie L. 
              -   Il   regolamento   delegato   2023/1185/UE    della
          Commissione,  del  10  febbraio  2023,  (che   integra   la
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio definendo la soglia  minima  di  riduzione  delle
          emissioni di gas a effetto serra dei  carburanti  derivanti
          da  carbonio  riciclato  e  precisando  la  metodologia  di
          valutazione delle riduzioni di emissioni di gas  a  effetto
          serra  da  carburanti  rinnovabili  liquidi  e  gassosi  di
          origine non biologica per  il  trasporto  e  da  carburanti
          derivanti  da  carbonio  riciclato)  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 20 giugno 2023, n. L 157. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5-sexies,
          del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  (Attuazione
          della  direttiva  2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE) pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo  2011,  n.
          71, S.O.: 
                «Art. 33. (Disposizioni in materia di biocarburanti).
          - (omissis) 
                5-sexies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio  di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39, comma  11,  del
          citato decreto legislativo n. 199, del 2021: 
                «Art. 42. (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
          nel settore dei trasporti). - (omissis) 
                11. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Comitato  tecnico  consultivo  di  cui
          all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto  legislativo  3
          marzo  2011,  n.  28,  opera  presso  il  Ministero   della
          transizione  ecologica  nella   composizione   e   con   le
          competenze di cui al medesimo comma 5-sexies,  ivi  incluse
          quelle  in  materia  di  combustibili  e  combustibili   da
          biomassa, bioliquidi e  carburanti  rinnovabili  liquidi  e
          gassosi di origine non  biologica,  nonche'  carburanti  da
          carbonio  riciclato,  come  definiti  dall'articolo  2.   I
          componenti del  comitato  di  cui  al  primo  periodo  sono
          nominati dal Ministro della transizione ecologica. 
                (omissis)»