Art. 2
Certificazione del gas rinnovabile e dei combustibili a basse
emissioni di carbonio
1. Il gas rinnovabile e' certificato conformemente alle previsioni
di cui agli articoli 42, 42-bis e 43 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199. I combustibili a basse emissioni di carbonio
sono certificati in conformita' alle metodologie individuate sulla
base delle previsioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE)
2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
e del presente articolo.
2. Al fine di garantire che la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra derivante dall'uso di combustibili a basse emissioni di
carbonio sia pari almeno al 70 per cento rispetto al carburante
fossile di riferimento, gli operatori economici sono tenuti a
dimostrare il rispetto di tale soglia e dei requisiti stabiliti nella
metodologia di cui al comma 7. A tal fine, gli operatori economici
utilizzano un sistema di equilibrio di massa in conformita'
all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
3. Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilita',
istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 16, del decreto
legislativo n. 199 del 2021 e' aggiornato, secondo le modalita' ivi
previste, al fine di estenderne l'ambito di applicazione ai
combustibili a basse emissioni di carbonio e in conformita' alle
disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli operatori economici appartenenti alla filiera aderiscono al
sistema nazionale di certificazione al fine di garantire:
a) l'affidabilita' delle informazioni che gli operatori economici
stessi forniscono in merito al rispetto della soglia di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra del 70 per cento, di cui al
comma 2, e della metodologia di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, di cui al comma 6;
b) un livello adeguato di verifica indipendente di parte terza
delle informazioni fornite e per accertare che i sistemi utilizzati
dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di
frode.
5. Gli operatori economici sono tenuti a mettere a disposizione
delle autorita' competenti, su richiesta, i dati utilizzati per
fornire le informazioni di cui al comma 4.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano a
prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di
carbonio siano prodotti nell'Unione europea o importati. Le
informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei
combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse
emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui
siti internet degli operatori, dei fornitori e del Gestore dei
servizi energetici (GSE) e aggiornate su base annuale.
7. La metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di
carbonio, diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, e'
definita dal regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione
europea, dell'8 luglio 2025, fatto salvo quanto previsto per i
carburanti derivanti da carbonio riciclato, sottocategoria dei
combustibili a basse emissioni di carbonio, per i quali si applica il
regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione europea, del 10
febbraio 2023.
8. Se un operatore economico presenta prove o dati ottenuti
conformemente a un sistema riconosciuto con decisione adottata dalla
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della
direttiva (UE) 2024/1788, l'operatore medesimo non ha l'obbligo di
fornire ulteriori prove del rispetto dei criteri per i quali il
sistema e' stato riconosciuto dalla Commissione europea.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
all'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021,
esercita le proprie competenze anche in materia di combustibili a
basse emissioni di carbonio, secondo quanto stabilito dal presente
decreto.
10. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche
avvalendosi del Comitato di cui al comma 9, controlla il
funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano
verifiche indipendenti nell'ambito di un sistema volontario
riguardante i combustibili a basse emissioni di carbonio. Gli
organismi di certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, tutte le informazioni
pertinenti necessarie per controllare la verifica, compresa la data,
l'ora e il luogo esatti dei controlli. Qualora siano accertati casi
di mancata conformita', il Ministero dell'ambiente e sicurezza
energetica informa senza ritardo il sistema volontario.
11. Gli operatori economici sono tenuti a inserire nella banca dati
dell'Unione europea istituita a norma dell'articolo 31-bis, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2018/2001 o nelle banche dati nazionali ad
essa collegate, in conformita' all'articolo 31-bis, paragrafo 2,
della medesima direttiva (UE) 2018/2001, le informazioni sulle
transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilita' del gas
rinnovabile e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, in
linea con quanto prescritto per i combustibili rinnovabili
all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001. Laddove siano
state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita
di gas a basse emissioni di carbonio, queste sono soggette alle
stesse norme di cui al citato articolo 31-bis della direttiva (UE)
2018/2001 per le garanzie di origine rilasciate per la produzione di
gas rinnovabile.
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 42, 42-bis e 43, del citato
decreto legislativo n. 199, del 2021:
«Art. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa). - 1. Al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui
all'articolo 39, nonche' per beneficiare di regimi
sostegno, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa, indipendentemente dall'origine geografica della
biomassa, sono presi in considerazione solo se rispettano:
a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 6
a 11;
b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui al comma 12;
c) i criteri di efficienza energetica di cui ai
commi 14 e 15.
2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c)
non si applicano con riferimento ad impianti di produzione
di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento
o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a
7,5 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2
MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa;
b-bis) nel caso di impianti che producono
combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata
media di biometano:
1) inferiore o uguale a 200 metri cubi di metano
equivalente/h misurate in condizioni standard di
temperatura e pressione, ossia zero gradi centigradi e
pressione atmosferica di 1 bar;
2) se il biogas e' composto da una miscela di
metano e di altro gas non combustibile, per la portata di
metano, la soglia di cui al numero 1) ricalcolata in
proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella
miscela.
3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno
da parte degli impianti di cui al comma 2, e' condizionato
al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione
delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12.
Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei
meccanismi di incentivazione. Ai fini dell'accesso ai
regimi di sostegno, gli impianti di digestione anaerobica
compresi tra quelli di cui al comma 2 garantiscono la
copertura delle vasche di digestato con sistemi di
captazione e recupero di gas.
4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non
si applicano con riferimento a:
a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi
dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della
pesca e della silvicoltura;
b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in
un prodotto prima di essere trattati per ottenere
biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si
applicano con riferimento all'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da
rifiuti solidi urbani.
6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e
residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori
economici che li producono dispongono di piani di
monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del
suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee
guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero
della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell'
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al
rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione, anche
concernenti il mantenimento del contenuto del carbonio nei
suoli, sono comunicate a ISPRA, ai fini dello svolgimento
delle proprie attivita' di controllo.
7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano un elevato valore in termini di biodiversita',
ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente,
si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato
dette situazioni:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano
stati perturbati in modo significativo, boschi vetusti ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del testo
unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' foreste
antiche quali definite nel Paese in cui e' situata la
foresta;
b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni
boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata
biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita'
competente del Paese in cui le materie prime sono state
coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione
delle predette materie prime non ha interferito con quelle
finalita' di protezione della natura;
c) aree designate, a meno che non sia dimostrato
che la produzione delle predette materie prime e le normali
attivita' di gestione non hanno interferito con la
finalita' di protezione della natura:
1) per scopi di protezione della natura a norma
delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le
materie prime sono state coltivate; nel caso di materie
prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette
individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
delle aree marine protette di cui alla legge del 31
dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8
settembre 1997, n. 357;
2) per la protezione di ecosistemi o specie rari,
minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da
accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo il
loro riconoscimento da parte della Commissione europea;
d) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita'
aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in
assenza di interventi umani e che mantengono la
composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici; o
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata
riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia
dimostrato che il raccolto delle materie prime e'
necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad
elevata biodiversita';
d-bis) brughiera.
7-bis. Le lettere a), b), d) e d-bis) del comma 7 si
applicano anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai
combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa
forestale che non rispettano i criteri di cui al comma 10,
lettera a), numeri 5-bis) e 5-ter).
8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che
nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel
frattempo persi:
a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di
acqua in modo permanente o per una parte significativa
dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore a un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che
non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di
carbonio della superficie in questione prima e dopo la
conversione sono tali che, quando e' applicata la
metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono
soddisfatte le condizioni di cui al comma 12.
8-bis. La lettera a) del comma 8 si applica anche ai
biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa
ottenuti a partire da biomassa forestale che non rispettano
i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri 5-bis) e
5-ter).
9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da
biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere
prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che
erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano
fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta
di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato. Il primo periodo si applica
anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da
biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale che non
rispettano i criteri di cui al comma 10, lettera a), numeri
5-bis) e 5-ter).
10. In conformita' con quanto disposto dal
regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione,
del 13 dicembre 2022 i biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale
devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo
il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da
una produzione non sostenibile:
a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa
forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali
applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di
monitoraggio e di applicazione che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide e le torbiere, allo scopo di preservare la
biodiversita' e prevenire la distruzione degli habitat;
4) la realizzazione della raccolta sia effettuata
tenendo conto del mantenimento della qualita' del suolo e
della biodiversita' secondo principi di gestione
sostenibile delle foreste con l'obiettivo di ridurre al
minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da
evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado dei
boschi vetusti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
s-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34, nonche' delle foreste primarie e
antiche quali definite nel Paese in cui e' situata la
foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la
raccolta su suoli vulnerabili;
4-bis) la realizzazione della raccolta sia
effettuata in conformita' alle soglie massime per i grandi
tagli a raso quali definiti dalla legislazione vigente,
ovvero da quella del Paese in cui e' situata la foresta,
nonche' alle soglie di conservazione adeguate a livello
locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e la
raccolta sia effettuata in conformita' all'obbligo di
utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino
qualsiasi eventuale impatto negativo sulla qualita' del
suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle
caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat;
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste;
5-bis) che le foreste in cui e' raccolta la
biomassa forestale non provengano da terreni che presentano
gli status di cui rispettivamente al comma 7, lettere a),
b), d) ed e), al comma 8, lettera a), e al comma 9, alle
stesse condizioni di determinazione dello status dei
terreni di cui ai suddetti commi;
5-ter) che gli impianti che producono
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
forestale rilascino una dichiarazione di affidabilita',
corroborata da processi interni a livello dell'impresa, ai
fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 43, commi
1 e 2, comprovante che la biomassa forestale non proviene
dai terreni di cui al numero 6) del presente comma.
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello
di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono:
1) la legalita' delle operazioni di raccolta;
2) la rigenerazione forestale delle superfici
oggetto di raccolta;
3) la protezione delle aree designate, ai sensi
di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita'
competente, per scopi di protezione della natura, comprese
le zone umide, i terreni erbosi, le brughiere e le
torbiere, allo scopo di preservare la biodiversita' e
prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non sia
dimostrato che la raccolta di tali materie prime non ha
interferito con detti scopi di protezione della natura;
4) che la raccolta sia effettuata tenendo conto
del mantenimento della qualita' del suolo e della
biodiversita' secondo principi di gestione sostenibile
delle foreste con l'obiettivo di ridurre al minimo
qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da evitare
la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste
primarie e antiche quali definite nel paese in cui e'
situata la foresta o la loro conversione in piantagioni
forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; che la
raccolta sia effettuata in conformita' delle soglie massime
per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese in cui
e' situata la foresta e a soglie di conservazione adeguate
a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno
morto e che la raccolta sia effettuata in conformita'
dell'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che
minimizzino qualsiasi eventuale impatto negativo sulla
qualita' del suolo, compresa la compattazione del suolo, e
sulle caratteristiche della biodiversita' e sugli habitat;
5) che la raccolta mantenga o migliori la
capacita' produttiva a lungo termine delle foreste.
11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di
esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da
biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri
relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della
destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use,
land-use change and forestry - LULUCF):
a) il paese o l'organizzazione regionale di
integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa
forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre
2015 e
1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un
contributo determinato a livello nazionale (nationally
determined contribution -NDC), relativo alle emissioni e
agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla
silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le
variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta
della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno
del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra,
come specificato nell'NDC; oppure
2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in
conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12
dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per
conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento
di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni
registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli
assorbimenti;
b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto
alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione
a livello di zona di approvvigionamento forestale per
garantire che i livelli di scorte e di pozzi di
assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o
rafforzati a lungo termine.
12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili
da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, calcolata in conformita' all'articolo 44,
pari almeno:
a) al 50 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in
esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
b) al 60 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati
esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
c) al 65 per cento per i biocarburanti, il
biometano ovvero i biogas consumati nel settore del
trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in
esercizio dal 1° gennaio 2021;
d) all'80 per cento per l'energia elettrica, il
riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da
biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dopo il
20 novembre 2023;
d-bis) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
escluso il biometano, usati negli impianti con una potenza
termica nominale totale superiore a 10 MW entrati in
funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20 novembre 2023:
1) al 70 per cento fino al 31 dicembre 2029;
2) all'80 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2030;
d-ter) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da
biomassa, escluso il biometano, usati negli impianti con
una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10
MW entrati in funzione tra il 1° gennaio 2021 e il 20
novembre 2023:
1) al 70 per cento prima che gli impianti siano
stati operativi per quindici anni;
2) almeno all'80 per cento dopo che gli impianti
siano stati operativi per quindici anni;
d-quater) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa,
escluso il biometano, usati in impianti con una potenza
termica nominale totale, pari o superiore, a 10 MW entrati
in funzione prima del 1° gennaio 2021, almeno all'80 per
cento dopo che gli impianti siano stati operativi per
quindici anni, non prima del 1° gennaio 2026 e non oltre il
31 dicembre 2029;
d-quinquies) per la produzione di energia
elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili
gassosi da biomassa, escluso il biometano, usati in
impianti con una potenza termica nominale totale inferiore
a 10 MW entrati in funzione prima del 1° gennaio 2021,
almeno all'80 per cento dopo che gli impianti siano stati
operativi per quindici anni e non prima del 1° gennaio
2026;
d-sexies) per la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e raffrescamento da biometano immesso in rete
almeno all'80 per cento.
12-bis. I requisiti di cui al comma 12, fatto salvo
quanto previsto al comma 16, si applicano a decorrere da
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'energia elettrica e il calore prodotti
da biogas e da biomasse solide.
13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,
un impianto e' considerato in esercizio quando sono state
avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del
biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del
trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del
riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica
da combustibili da biomassa.
14. Gli impianti di produzione di energia elettrica
da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o
che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da
biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo
se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei
quali non costituisce condizione per accedere a eventuali
regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021:
a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con
una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW;
b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che
applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento, oppure e' prodotta da impianti per la
produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai
livelli netti di efficienza energetica associati alle
migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come
definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
Commissione;
c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con
una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW
applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto
rendimento o da impianti che producono solo energia
elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta
almeno pari al 36%;
d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la
cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa.
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli
impianti per la produzione di sola energia elettrica che
sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per
l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre
2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di
cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai
sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili
fossili quale combustibile principale e non vi e' un
potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la
tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento.
16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sono definiti sistemi di
certificazione semplificati per gli impianti per produzione
di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con
potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW.
Con i medesimi decreti di cui al primo periodo si provvede
altresi' all'istituzione del sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita', anche al fine di
tenere conto dell'evoluzione della normativa eurounitaria
in materia. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al
primo periodo, e comunque non oltre il 30 giugno 2027,
l'energia elettrica e il calore prodotti da combustibili
solidi da biomassa, in impianti di potenza compresa tra 7,5
e 20 MW, rilevano ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli
obblighi di cui all'articolo 39 e sono ammessi ai regimi di
sostegno, senza la verifica del rispetto dei requisiti di
cui ai commi da 5 a 12 del presente articolo.
17. Le disposizioni del presente articolo, laddove
applicabili, derogano alle previsioni di cui agli articoli
7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66.225
18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
18-bis. Con riferimento alla produzione di energia
elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le
disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16
del presente articolo in ordine al suo aggiornamento.
18-ter. Fino al 31 dicembre 2030, l'energia prodotta
da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
puo' essere presa in considerazione ai fini di cui al comma
1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il sostegno e' stato concesso prima del 20
novembre 2023 in conformita' ai criteri di sostenibilita' e
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui
all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020;
b) il sostegno e' stato concesso sotto forma di
sostegno a lungo termine per il quale e' stato stabilito un
importo fisso all'inizio del periodo di sostegno e a
condizione che sia in vigore un meccanismo di correzione
per garantire l'assenza di sovracompensazione.».
«Art. 42-bis (Criteri di riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra per i combustibili rinnovabili di
origine non biologica e per i carburanti da carbonio
riciclato). - 1. L'energia da combustibili rinnovabili di
origine non biologica e' conteggiata ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del
soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39, a
condizione che la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili sia
pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile di
riferimento.
2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio
riciclato puo' essere contabilizzata ai fini degli obblighi
di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali
carburanti sia pari ad almeno il 70 per cento del
carburante fossile di riferimento.
3. I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto
che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i
carburanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o
importati nell'Unione.».
«Art. 43 (Verifica della conformita' con i criteri di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra). - 1. Per garantire il rispetto di quanto
previsto agli articoli 3, 39 e 42, e' certificata ogni
partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da
biomassa, combustibili rinnovabili di origine non
biologica, carburanti da carbonio riciclato. A tal fine,
tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di
produzione aderiscono al Sistema nazionale di
certificazione della sostenibilita' ovvero a un sistema
volontario di certificazione, che dimostri che sono stati
rispettati i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra, conformemente all'atto di
esecuzione adottato a norma dell'articolo 30, paragrafo 8,
della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023.
2. Il Sistema di certificazione della sostenibilita'
garantisce:
a) che tutti gli operatori economici appartenenti
alla filiera di produzione forniscano le informazioni che
concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di
sostenibilita' e del criterio delle riduzioni delle
emissioni;
b) un livello adeguato di verifica indipendente da
parte terza delle informazioni presentate per:
1) accertare che i sistemi utilizzati dagli
operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di
frode, valutando anche la frequenza e il metodo di
campionamento usati e la solidita' dei dati;
2) verificare che i materiali non siano stati
intenzionalmente modificati o scartati in modo che la
partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o
residuo.
3. Nel caso delle biomasse forestali, relativamente
alla dimostrazione di quanto richiesto all'articolo 42,
commi 9, lettera a), e 10, lettera a), il livello di
verifica indipendente da parte terza deve essere garantito
a partire dal primo punto di raccolta delle stesse.
4. Al fine di dimostrare che i criteri di cui al
comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 42 e di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 42-bis siano mantenuti lungo tutta la
catena di consegna dei combustibili di cui al comma 1,
dalla materia prima al prodotto finito, gli operatori
economici e i fornitori utilizzano un sistema di equilibrio
di massa che:
a) consenta che partite di materie prime, di
prodotti intermedi, di prodotti finiti con caratteristiche
diverse in termini di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra siano mescolate,
all'interno di un unico luogo geografico precisamente
delimitato, come un serbatoio, un'infrastruttura, un sito
di trasmissione e distribuzione o un impianto logistico o
di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia
riferibile ad un unico soggetto; nel caso in cui non si
verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, la
miscelazione e' comunque ammissibile purche' le partite in
questione siano miscelabili da un punto di vista
chimico-fisico;
b) imponga che le informazioni sulle
caratteristiche di sostenibilita', sulla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite
di cui alla lettera a) restino associate alla miscela;
c) preveda che la somma di tutte le partite
prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse
caratteristiche di sostenibilita', nelle stesse quantita',
della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela in un
arco di tempo predefinito;
d) includa informazioni in merito al tipo di
sostegno eventualmente erogato per la produzione della
partita;
e) consenta che partite di materie prime aventi un
diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di
ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle
partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico.
5. Se una partita e' trasformata, le informazioni
sulle caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono
adeguate e riferite al prodotto finale conformemente alle
regole seguenti:
a) quando dal trattamento di una partita di materie
prime si ottiene un unico prodotto destinato alla
produzione dei combustibili di cui al comma 1, il volume
della partita e le relative quantita' in termini di
sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a effetto
serra sono adeguati applicando un fattore di conversione
pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale
produzione e la massa delle materie prime che entrano nel
processo;
b) quando dal trattamento di una partita di materie
prime si ottengono piu' prodotti destinati alla produzione
dei combustibili di cui al comma 1, per ciascun prodotto e'
applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato
un distinto bilancio di massa.
6. Il Ministero della transizione ecologica, anche
avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 39, comma 11,
controlla il funzionamento degli organismi di
certificazione che effettuano verifiche indipendenti
nell'ambito di un sistema volontario. Gli organismi di
certificazione trasmettono, su richiesta del Ministero
della transizione ecologica, tutte le informazioni
pertinenti necessarie per controllare il funzionamento,
compresa la data esatta, l'ora e il luogo dei controlli.
Qualora siano accertati casi di mancata conformita', il
Ministero della transizione ecologica informa senza ritardo
il sistema volontario.
7. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del
contributo energetico previste all'articolo 39, comma 6,
gli operatori economici forniscono le informazioni che
concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di
sostenibilita' e di risparmio delle emissioni di gas a
effetto serra, rispettando i seguenti criteri:
a) aderiscono al Sistema nazionale di
certificazione di cui al comma 1;
b) nel processo di produzione del biocarburante che
matura il riconoscimento alla maggiorazione, le materie
prime e il biocarburante al termine del processo produttivo
devono essere effettivamente impiegati come carburanti;
c) non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono
beneficiare della maggiorazione con materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti che non
possono beneficiare di tale maggiorazione in tutte le fasi
della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al
perimetro individuato dal processo di trasformazione finale
di tali materie in biocarburanti.
8. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo
di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei
combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono
messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente
accessibile e di agevole consultazione sui siti internet
sia dei fornitori sia del GSE, nonche' aggiornate su base
annuale. Il GSE elabora le informazioni di cui al primo
periodo e le trasmette al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai fini del successivo inoltro alla
Commissione europea.
9. Le certificazioni di cui al comma 1 primo periodo,
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, restano valide purche' le partite a cui
si riferiscono vengano immesse in consumo o utilizzate
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le certificazioni di cui al comma 1 primo
periodo, rilasciate prima dell'entrata in vigore del
presente decreto e successivamente all'entrata in vigore
della direttiva (UE) 2001/2018 che utilizzano i parametri
ivi contemplati, restano valide senza la predetta
limitazione temporale.
10. L'articolo 39 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e' abrogato dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
10-bis. I biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili da biomassa certificati secondo il sistema
nazionale della certificazione di sostenibilita'
nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione
inquinanti (ETS 1 e 2) hanno un fattore di emissione pari a
zero. Ulteriori sistemi nazionali della certificazione di
sostenibilita' di altri Stati membri per i quali e' in
vigore un accordo di mutuo riconoscimento tra i relativi
sistemi nazionali nonche' i sistemi volontari riconosciuti
dalla Commissione Europea sono altresi' ritenuti validi per
dimostrare il rispetto della sostenibilita' di cui al
presente articolo, ai fini di cui al primo periodo e di cui
al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023 e al regolamento (UE)
2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
settembre 2023. Nel caso di avvalimento di incentivi o
maggiorazioni e' necessario che i biocarburanti ottenuti a
partire dalle materie prime di cui all'allegato VIII,
debbano essere prodotti in impianti situati all'interno del
territorio dell'Unione europea. A tal fine nel certificato
di sostenibilita' o in allegato ad esso deve essere
riportato il luogo di produzione e tale informazione deve
essere sottoposta a controllo da parte dei medesimi
organismi di certificazione operanti con lo schema
volontario responsabile della certificazione delle partite.
Inoltre, i biocarburanti usati nel settore marittimo devono
rispettare le medesime specifiche tecniche previste nel
caso di immissione nel settore dei trasporti stradali e
tale informazione e' sottoposta al medesimo controllo. Il
fornitore di biocarburante operante sotto il controllo
dello schema nazionale di sostenibilita', in caso di
necessita' di trattenimento del certificato di
sostenibilita', ha facolta' di produrre un certificato
sostitutivo di conformita' alla sostenibilita' per la
catena di fornitura dei biocarburanti fino alla piena
operativita' della Banca dati unionale di cui all'articolo
47-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.236
10-ter. Fermi restando gli obblighi derivanti dal
sistema EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 e
nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni, per i
combustibili da biomassa derivanti da rifiuti nonche' per
il combustibile solido secondario che abbia cessato la
qualifica di rifiuto ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14
febbraio 2013, n. 22, utilizzati nei forni per la
produzione del clinker esclusivamente quale apporto termico
al relativo processo produttivo e non destinati alla
produzione di energia elettrica o termica da immettere in
rete, non si applica l'obbligo di dimostrare il risparmio
di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 42,
comma 12, ne' la relativa verifica ai fini dell'articolo
43.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2024/1788 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/2001 si
veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento delegato 2025/2359/UE della
Commissione, dell'8 luglio 2025, (che integra la direttiva
(UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio
precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di
emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse
emissioni di carbonio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21
novembre 2025, Serie L.
- Il regolamento delegato 2023/1185/UE della
Commissione, del 10 febbraio 2023, (che integra la
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti
da carbonio riciclato e precisando la metodologia di
valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto
serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di
origine non biologica per il trasporto e da carburanti
derivanti da carbonio riciclato) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 giugno 2023, n. L 157.
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 5-sexies,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE) pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n.
71, S.O.:
«Art. 33. (Disposizioni in materia di biocarburanti).
- (omissis)
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 199, del 2021:
«Art. 42. (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti). - (omissis)
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della
transizione ecologica nella composizione e con le
competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse
quelle in materia di combustibili e combustibili da
biomassa, bioliquidi e carburanti rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica, nonche' carburanti da
carbonio riciclato, come definiti dall'articolo 2. I
componenti del comitato di cui al primo periodo sono
nominati dal Ministro della transizione ecologica.
(omissis)»