Art. 3
Diritti contrattuali di base
1. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas
naturale e idrogeno da un fornitore di loro scelta, ove questi lo
accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i
requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti
finali hanno altresi' il diritto di avere piu' di un contratto di
fornitura di gas naturale o di idrogeno allo stesso tempo, purche'
siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti.
2. I clienti finali, ferma restando la normativa vigente relativa
alla tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali
previsti dai commi da 3 a 12, hanno il diritto a che i contratti di
fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera chiara
e agevolmente comprensibile:
a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del
fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori;
b) i servizi forniti, le loro caratteristiche principali, i
livelli di qualita' dei servizi forniti e la data di allacciamento
iniziale;
c) i servizi di manutenzione offerti;
d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle
tariffe vigenti, gli addebiti per i servizi di manutenzione e i
prodotti o servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di
cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da
questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto,
nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in
anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso applicabili nel caso
in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano
raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) nel caso in cui l'oggetto del contratto includa prestazioni
ambientali, comprese le emissioni di biossido di carbonio se
applicabili, impegni chiari, oggettivi, accessibili e verificabili
apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e
di gas a basse emissioni di carbonio, la certificazione del gas
rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio;
h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le
relative modalita' procedimentali;
i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse
le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri
aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente
indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore;
l) le informazioni sul fornitore e sul prezzo degli eventuali
prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o
idrogeno, se applicabili.
3. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque
e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione
del contratto anche qualora il contratto medesimo sia stipulato per
il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il
cliente finale ha altresi' diritto a ricevere:
a) le informazioni sul fornitore di prodotti o servizi e sul
prezzo di tali prodotti o servizi che sono legati o abbinati alla
fornitura di gas;
b) un documento informativo di sintesi, delle principali
condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in
maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso.
4. La violazione del comma 3, ad opera del fornitore, e' causa di
nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in
favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal
giudice.
5. Il cliente finale ha il diritto di ricevere dal fornitore una
comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di
modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di
recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di
fornitura, il cliente finale deve essere altresi' informato, in via
diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua
entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un
mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto alla data di
applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di
comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei
corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico
degli stessi non determinati dal fornitore. I clienti finali hanno
altresi' il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente
in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di
durata, ne' risolvano i contratti prima della scadenza.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale puo'
recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal
fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. La
comunicazione di cui al comma 5 indica gli indirizzi, ivi compreso
almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la
dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa.
7. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai clienti
finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe
praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente
praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le
promozioni e gli sconti. I fornitori specificano se il prezzo
applicato e' di natura fissa o variabile. Le informazioni
contrattuali fondamentali sono evidenziate in modo chiaro e
comprensibile.
8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di
pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non
puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali
differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai
differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare
i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un
determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di
prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo'
determinare condizioni svantaggiose per i clienti.
9. I fornitori di gas naturale e di idrogeno applicano condizioni
generali di fornitura eque e trasparenti, redatte in un linguaggio
semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali all'esercizio
dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione. I
clienti finali sono altresi' tutelati contro pratiche di vendita
sleali o ingannevoli.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione
dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei
fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
11. I clienti civili di gas naturale hanno diritto di essere
informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative
alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto
alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non
inferiore a un mese. Le misure alternative possono consistere in
fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici,
in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento
alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in
moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i
clienti interessati.
12. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non risolvano
i contratti o non interrompano la fornitura per motivi che sono
oggetto di un reclamo o di una risoluzione extragiudiziale delle
controversie e non pregiudichino i diritti e gli obblighi
contrattuali.
13. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), con uno o piu' atti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, adegua la disciplina
regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente
articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La
medesima Autorita' con uno o piu' atti regolatori applica le
disposizioni di cui al presente articolo al settore della vendita
dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualita' tenuto conto del
livello di maturita' del relativo mercato.