Art. 3 
 
                    Diritti contrattuali di base 
 
  1. Tutti i clienti hanno il diritto  di  essere  riforniti  di  gas
naturale e idrogeno da un fornitore di loro  scelta,  ove  questi  lo
accetti, a prescindere dallo Stato membro  in  cui  il  fornitore  e'
registrato,  a  condizione  che  il  fornitore  rispetti   le   norme
applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti  salvi  i
requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. I clienti
finali hanno altresi' il diritto di avere piu'  di  un  contratto  di
fornitura di gas naturale o di idrogeno allo  stesso  tempo,  purche'
siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti. 
  2. I clienti finali, ferma restando la normativa  vigente  relativa
alla tutela dei consumatori,  beneficiano  dei  diritti  contrattuali
previsti dai commi da 3 a 12, hanno il diritto a che i  contratti  di
fornitura di gas naturale e di idrogeno indichino, in maniera  chiara
e agevolmente comprensibile: 
    a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del
fornitore e i contatti dell'assistenza ai consumatori; 
    b) i servizi  forniti,  le  loro  caratteristiche  principali,  i
livelli di qualita' dei servizi forniti e la  data  di  allacciamento
iniziale; 
    c) i servizi di manutenzione offerti; 
    d) i mezzi disponibili per ottenere informazioni aggiornate sulle
tariffe vigenti, gli addebiti per  i  servizi  di  manutenzione  e  i
prodotti o servizi a pacchetto; 
    e) la durata-base del contratto, le condizioni di  rinnovo  e  di
cessazione degli effetti del  contratto  e  dei  singoli  servizi  da
questo previsti, ivi compresi i prodotti o  i  servizi  a  pacchetto,
nonche'  l'eventuale  facolta',  per  il  cliente,  di  risolvere  in
anticipo il contratto senza oneri; 
    f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso applicabili  nel  caso
in cui i  livelli  di  qualita'  previsti  dal  contratto  non  siano
raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva; 
    g) nel caso in cui l'oggetto del  contratto  includa  prestazioni
ambientali,  comprese  le  emissioni  di  biossido  di  carbonio   se
applicabili, impegni chiari, oggettivi,  accessibili  e  verificabili
apportati dal fornitore e, nel caso di fornitura di gas rinnovabile e
di gas a basse emissioni  di  carbonio,  la  certificazione  del  gas
rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio; 
    h) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le
relative modalita' procedimentali; 
    i) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi  incluse
le informazioni sulla gestione dei  reclami  e  su  tutti  gli  altri
aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere  chiaramente
indicate anche sulla fattura e sul sito internet del fornitore; 
    l) le informazioni sul fornitore e  sul  prezzo  degli  eventuali
prodotti o servizi legati o abbinati alla fornitura di gas naturale o
idrogeno, se applicabili. 
  3. Le condizioni contrattuali applicate ai clienti finali sono eque
e comunicate in modo chiaro e comprensibile prima  della  conclusione
del contratto anche qualora il contratto medesimo sia  stipulato  per
il tramite di intermediari. Prima della conclusione del contratto, il
cliente finale ha altresi' diritto a ricevere: 
    a) le informazioni sul fornitore di  prodotti  o  servizi  e  sul
prezzo di tali prodotti o servizi che sono  legati  o  abbinati  alla
fornitura di gas; 
    b)  un  documento  informativo  di  sintesi,   delle   principali
condizioni contrattuali e delle ulteriori condizioni contrattuali, in
maniera evidenziata e con un linguaggio semplice e conciso. 
  4. La violazione del comma 3, ad opera del fornitore, e'  causa  di
nullita' del contratto di fornitura. La nullita'  opera  soltanto  in
favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio  dal
giudice. 
  5. Il cliente finale ha il diritto di ricevere  dal  fornitore  una
comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva  dell'intenzione  di
modificare le  condizioni  contrattuali  e  della  loro  facolta'  di
recedere  dal  contratto.  In  caso  di  adeguamento  del  prezzo  di
fornitura, il cliente finale deve essere altresi' informato,  in  via
diretta, dei motivi  e  prerequisiti  dell'adeguamento  e  della  sua
entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un
mese qualora si tratti di un cliente civile, rispetto  alla  data  di
applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse  dall'obbligo  di
comunicazione  di  cui  al  presente   comma,   le   variazioni   dei
corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico
degli stessi non determinati dal fornitore. I  clienti  finali  hanno
altresi' il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente
in maniera sfavorevole le condizioni  contrattuali  economiche  e  di
durata, ne' risolvano i contratti prima della scadenza. 
  6. Nelle ipotesi indicate dal  comma  5,  il  cliente  finale  puo'
recedere dal  contratto,  con  dichiarazione  inviata  al  fornitore,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
posta elettronica, anche ordinaria, entro  il  termine  indicato  dal
fornitore,  comunque  non  inferiore  a  dieci   giorni   lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.  La
comunicazione di cui al comma 5 indica gli  indirizzi,  ivi  compreso
almeno un indirizzo di  posta  elettronica  ordinaria,  ai  quali  la
dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa. 
  7. I fornitori di gas naturale e di idrogeno forniscono ai  clienti
finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e  sulle  tariffe
praticati,  nonche'  sulle   condizioni   contrattuali   generalmente
praticate per l'accesso e l'uso dei servizi, incluse, se previste, le
promozioni e  gli  sconti.  I  fornitori  specificano  se  il  prezzo
applicato  e'  di  natura  fissa   o   variabile.   Le   informazioni
contrattuali  fondamentali  sono  evidenziate  in   modo   chiaro   e
comprensibile. 
  8.  I  fornitori  offrono  ai  clienti  finali  diversi  metodi  di
pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal  cliente  finale  non
puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le  eventuali
differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento  e  ai
differenti sistemi  di  prepagamento  devono  essere  oggettive,  non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare
i costi diretti a  carico  del  beneficiario  legati  all'uso  di  un
determinato metodo di  pagamento  o  di  un  determinato  sistema  di
prepagamento.  L'accesso  a  sistemi   di   prepagamento   non   puo'
determinare condizioni svantaggiose per i clienti. 
  9. I fornitori di gas naturale e di idrogeno  applicano  condizioni
generali di fornitura eque e trasparenti, redatte  in  un  linguaggio
semplice e univoco, prive di ostacoli non contrattuali  all'esercizio
dei diritti dei clienti finali, quali un'eccessiva documentazione.  I
clienti finali sono altresi'  tutelati  contro  pratiche  di  vendita
sleali o ingannevoli. 
  10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione
dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da  parte  dei
fornitori, in modo semplice, equo e rapido. 
  11. I clienti civili  di  gas  naturale  hanno  diritto  di  essere
informati in modo adeguato dai  fornitori  sulle  misure  alternative
alla disconnessione del servizio, con sufficiente  anticipo  rispetto
alla data prevista per l'interruzione della fornitura,  comunque  non
inferiore a un mese. Le  misure  alternative  possono  consistere  in
fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in  audit  energetici,
in  servizi  di  consulenza  energetica,  in   piani   di   pagamento
alternativi, in consulenze per la gestione  dell'indebitamento  e  in
moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari  per  i
clienti interessati. 
  12. I clienti finali hanno diritto a che i fornitori non  risolvano
i contratti o non interrompano  la  fornitura  per  motivi  che  sono
oggetto di un reclamo o  di  una  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie  e  non  pregiudichino  i   diritti   e   gli   obblighi
contrattuali. 
  13.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA), con uno o piu' atti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  adegua  la  disciplina
regolatoria al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente
articolo con riferimento al settore della vendita di gas naturale. La
medesima  Autorita'  con  uno  o  piu'  atti  regolatori  applica  le
disposizioni di cui al presente articolo  al  settore  della  vendita
dell'idrogeno sulla base di criteri di gradualita' tenuto  conto  del
livello di maturita' del relativo mercato.