Art. 4 
 
                    Diritto a cambiare fornitore 
 
  1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale
e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas  naturale  e
dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o  ai
tempi e nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un  termine
massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. 
  2. Il processo tecnico  di  passaggio  da  un  fornitore  o  da  un
partecipante  al  mercato  all'altro  non  deve  richiedere  piu'  di
ventiquattro  ore  e  deve  essere  possibile  in  qualsiasi   giorno
lavorativo, secondo modalita' individuate dall'ARERA. 
  3. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4,  l'esercizio
del diritto di recesso da parte dei clienti civili  e  delle  imprese
che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e  a
termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale  di  bilancio
non superiore a 10 milioni di euro, non e' soggetto  ad  alcun  onere
per cambio fornitore, anche  qualora  la  fornitura  sia  abbinata  o
connessa ad altri servizi o prodotti. 
  4. Il fornitore puo' imporre oneri di  risoluzione  anticipata  nei
contratti a tempo determinato e a prezzo fisso,  qualora  il  cliente
decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione
che tale onere sia stato indicato,  in  maniera  espressa,  chiara  e
agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato
prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso  e  sia
stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente.  La  somma
richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo'  eccedere
la  perdita  economica  direttamente  subita  dal  fornitore  o   dal
partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito  dello
scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati  a
eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente
nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita'
di tale perdita economica diretta grava sul fornitore. 
  5. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto  di
partecipare a programmi  collettivi  di  cambio  di  fornitore,  alle
stesse condizioni e con le medesime garanzie  previste  dal  presente
articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. 
  6. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura  l'attuazione  delle
disposizioni del  presente  articolo,  introducendo  misure  volte  a
contrastare comportamenti opportunistici di cambio del  fornitore  da
parte dei clienti finali morosi, anche limitando la  possibilita'  di
cambio del fornitore, salvo il  caso  in  cui  siano  state  attivate
procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura
che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas
naturale  e  idrogeno  anche  attraverso   gli   sportelli   di   cui
all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
164. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  6,  del
          citato decreto legislativo n. 164, del 2000: 
                «Art. 22. (Obblighi relativi al servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - (omissis) 
                6. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          anche  avvalendosi  dell'Acquirente  unico  Spa,  ai  sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
                (omissis)»