Art. 4
Diritto a cambiare fornitore
1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas naturale
e idrogeno o di cambiare partecipante al mercato del gas naturale e
dell'idrogeno senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai
tempi e nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine
massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un
partecipante al mercato all'altro non deve richiedere piu' di
ventiquattro ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno
lavorativo, secondo modalita' individuate dall'ARERA.
3. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 4, l'esercizio
del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese
che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a
termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio
non superiore a 10 milioni di euro, non e' soggetto ad alcun onere
per cambio fornitore, anche qualora la fornitura sia abbinata o
connessa ad altri servizi o prodotti.
4. Il fornitore puo' imporre oneri di risoluzione anticipata nei
contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, qualora il cliente
decida di recedere volontariamente prima della scadenza, a condizione
che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e
agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato
prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia
stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma
richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere
la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal
partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello
scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a
eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente
nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita'
di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
5. I clienti civili di gas naturale e di idrogeno hanno diritto di
partecipare a programmi collettivi di cambio di fornitore, alle
stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente
articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi.
6. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a
contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore da
parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di
cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate
procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette, e assicura
che i clienti abbiano informazioni chiare sul cambio fornitore di gas
naturale e idrogeno anche attraverso gli sportelli di cui
all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 164, del 2000:
«Art. 22. (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - (omissis)
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
anche avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
(omissis)»