Art. 5
Diritti e tutela dei consumatori in relazione alla graduale
eliminazione del gas naturale
1. Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in relazione
alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica, l'ARERA,
con uno o piu' provvedimenti, provvede affinche':
a) gli utenti della rete, i clienti finali e i soggetti
interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista
per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario;
b) i clienti finali ricevano informazioni sulle opzioni di
riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e
siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso lo
Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici
di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164;
c) eventuali trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati
siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 giugno 2024 e siano non discriminatori tra categorie di
clienti e tra vettori energetici;
d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del gas
naturale, si tenga debitamente conto delle esigenze specifiche dei
clienti vulnerabili e dei clienti in condizioni di poverta'
energetica.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 22, comma 6, del decreto
legislativo n. 164 del 2000, si veda nelle note
all'articolo 4.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2024/1789 si
veda nelle note alle premesse.