Art. 5 
 
Diritti  e  tutela  dei  consumatori  in  relazione   alla   graduale
                    eliminazione del gas naturale 
 
  1. Nel caso di disconnessione degli utenti dalla rete in  relazione
alla graduale eliminazione del gas naturale per garantire il rispetto
dell'attuazione dell'obiettivo della neutralita' climatica,  l'ARERA,
con uno o piu' provvedimenti, provvede affinche': 
    a)  gli  utenti  della  rete,  i  clienti  finali  e  i  soggetti
interessati siano informati con adeguato anticipo della data prevista
per la disconnessione, delle fasi previste e del relativo calendario; 
    b) i  clienti  finali  ricevano  informazioni  sulle  opzioni  di
riscaldamento sostenibili, abbiano accesso a un'adeguata consulenza e
siano informati sui meccanismi di sostegno disponibili attraverso  lo
Sportello per il consumatore energia e ambiente e gli sportelli unici
di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164; 
    c) eventuali trasferimenti finanziari tra  servizi  regolamentati
siano  conformi  alle  disposizioni  di  cui   all'articolo   5   del
regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 13 giugno 2024  e  siano  non  discriminatori  tra  categorie  di
clienti e tra vettori energetici; 
    d) nel pianificare e realizzare la graduale eliminazione del  gas
naturale, si tenga debitamente conto delle  esigenze  specifiche  dei
clienti  vulnerabili  e  dei  clienti  in  condizioni   di   poverta'
energetica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 22, comma 6,  del  decreto
          legislativo  n.  164  del  2000,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 4. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2024/1789  si
          veda nelle note alle premesse.