Art. 6
Clienti attivi sul mercato del gas naturale
1. I clienti finali di gas naturale, ivi inclusi i clienti
appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto
di agire in qualita' di clienti attivi senza essere soggetti a
procedure o oneri discriminatori o sproporzionati, ne' a oneri di
rete non commisurati ai costi effettivi. Essi mantengono tutti i
diritti riconosciuti ai clienti finali.
2. I clienti attivi di gas naturale:
a) possono operare individualmente sul mercato o in forma
consorziata;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato il gas rinnovabile
autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale;
c) hanno il diritto di partecipare a meccanismi di efficienza
energetica;
d) possono delegare a un soggetto terzo la gestione degli
impianti necessari per la loro attivita', ivi compresi
l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la
manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta
considerarsi clienti attivi;
e) sono soggetti a oneri di rete idonei a rispettare i costi,
trasparenti e non discriminatori, cosi' da garantire un contributo
adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di
sistema;
f) sono responsabili dal punto di vista finanziario degli
squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a
un soggetto responsabile del bilanciamento, in conformita'
dell'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1789 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio del gas
naturale rinnovabile:
a) hanno diritto alla connessione alla rete entro un termine
ragionevole dalla richiesta, purche' siano soddisfatte le condizioni
necessarie, ivi inclusa la responsabilita' del bilanciamento;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi
compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella
loro disponibilita';
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri
sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o
provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente,
se tecnicamente possibile.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2024/1789 si
veda nelle note alle premesse.