Art. 6 
 
             Clienti attivi sul mercato del gas naturale 
 
  1. I  clienti  finali  di  gas  naturale,  ivi  inclusi  i  clienti
appartenenti al settore agricolo e al settore pubblico, hanno diritto
di agire in qualita'  di  clienti  attivi  senza  essere  soggetti  a
procedure o oneri discriminatori o sproporzionati,  ne'  a  oneri  di
rete non commisurati ai costi  effettivi.  Essi  mantengono  tutti  i
diritti riconosciuti ai clienti finali. 
  2. I clienti attivi di gas naturale: 
    a)  possono  operare  individualmente  sul  mercato  o  in  forma
consorziata; 
    b) hanno il diritto di vendere sul  mercato  il  gas  rinnovabile
autoprodotto attraverso il sistema del gas naturale; 
    c) hanno il diritto di partecipare  a  meccanismi  di  efficienza
energetica; 
    d) possono  delegare  a  un  soggetto  terzo  la  gestione  degli
impianti   necessari   per   la   loro   attivita',   ivi    compresi
l'installazione, il funzionamento,  il  trattamento  dei  dati  e  la
manutenzione, senza che tali soggetti  terzi  debbano  a  loro  volta
considerarsi clienti attivi; 
    e) sono soggetti a oneri di rete idonei  a  rispettare  i  costi,
trasparenti e non discriminatori, cosi' da  garantire  un  contributo
adeguato ed  equilibrato  alla  ripartizione  globale  dei  costi  di
sistema; 
    f)  sono  responsabili  dal  punto  di  vista  finanziario  degli
squilibri che apportano al sistema del gas naturale ovvero delegano a
un  soggetto   responsabile   del   bilanciamento,   in   conformita'
dell'articolo 3, lettera  e),  del  regolamento  (UE)  2024/1789  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. 
  3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio  del  gas
naturale rinnovabile: 
    a) hanno diritto alla connessione  alla  rete  entro  un  termine
ragionevole dalla richiesta, purche' siano soddisfatte le  condizioni
necessarie, ivi inclusa la responsabilita' del bilanciamento; 
    b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi
compresi gli oneri di rete, per il gas immagazzinato che rimane nella
loro disponibilita'; 
    c)  non  possono  essere  assoggettati  a  requisiti   od   oneri
sproporzionati  per  il  rilascio  di  atti   di   autorizzazione   o
provvedimenti a contenuto equivalente; 
    d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente,
se tecnicamente possibile. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2024/1789  si
          veda nelle note alle premesse.