Art. 7 
 
               Bollette e informazioni di fatturazione 
 
  1. I clienti  finali  hanno  il  diritto  di  ricevere  dai  propri
fornitori  bollette  e   informazioni   di   fatturazione   accurate,
facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione  e
idonee  a  facilitare  confronti  con  i  servizi  offerti  da  altri
fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su
loro specifica  ed  espressa  richiesta,  una  spiegazione  chiara  e
comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una  determinata
bolletta  e'  stata  compilata.   La   spiegazione   deve   risultare
particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette  non  basate
sui consumi effettivi. 
  2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni  di  cui
al comma 1 in maniera gratuita. 
  3. I clienti  finali  possono  chiedere  al  proprio  fornitore  di
ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1  in  formato
elettronico, anche mediante  posta  elettronica  ordinaria,  e  hanno
diritto di accedere a soluzioni flessibili  per  il  pagamento  delle
bollette. 
  4. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei
prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di  fornitura,  cio'
e' indicato nella  bolletta,  unitamente  alla  data  della  prevista
variazione. 
  5.  Le  bollette  e  le  informazioni  di  fatturazione   trasmesse
soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato  I  al  presente
decreto. 
  6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentite  le
organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro unico  nazionale
ai sensi dell'articolo 45 del codice del  terzo  settore  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  stabilisce  le  misure
tecniche e di dettaglio necessarie al fine  di  rendere  effettivi  i
diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti  di
cui al primo  periodo  possono  essere  altresi'  previsti  requisiti
ulteriori rispetto  a  quelli  indicati  dal  comma  5  del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta l'articolo 45, del decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106) pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n.
          179, S.O.: 
                «Art.  45.  (Registro  unico  nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.».