Art. 7
Bollette e informazioni di fatturazione
1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri
fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate,
facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e
idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri
fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su
loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e
comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata
bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare
particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate
sui consumi effettivi.
2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui
al comma 1 in maniera gratuita.
3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di
ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato
elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno
diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle
bollette.
4. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei
prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio'
e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista
variazione.
5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse
soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I al presente
decreto.
6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le
organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro unico nazionale
ai sensi dell'articolo 45 del codice del terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stabilisce le misure
tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i
diritti di cui al presente articolo. Con i medesimi provvedimenti di
cui al primo periodo possono essere altresi' previsti requisiti
ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente
articolo.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 45, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106) pubblicato nella Gazz. Uff. 2 agosto 2017, n.
179, S.O.:
«Art. 45. (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come «Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica.».