Art. 8 
 
        Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale 
 
  1.  L'introduzione  di  sistemi  di  misurazione  intelligenti   e'
effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici,  sulla  base  di
criteri individuati dall'ARERA in conformita'  dei  principi  di  cui
all'allegato II al presente decreto, che individui i  benefici  netti
per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti  e  dalla
sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti.  Qualora
la valutazione costi-benefici abbia  esito  negativo,  la  stessa  e'
riesaminata in caso di mutamenti significativi  delle  condizioni  di
base o degli sviluppi tecnologici e di mercato. 
  2. L'ARERA fissa  i  requisiti  funzionali  e  tecnici  minimi  dei
sistemi  di  misurazione   intelligenti,   assicurandone   la   piena
interoperabilita',  in  particolare  con  i   sistemi   di   gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti  intelligenti,  nonche'
la capacita' di  fornire  informazioni  per  i  sistemi  di  gestione
energetica dei clienti finali.  Tali  requisiti  si  conformano  alle
pertinenti   norme   tecniche   europee,    anche    in    tema    di
interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano  le
seguenti condizioni: 
    a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente
misurato e devono essere fornite ai clienti  informazioni  sul  tempo
effettivo  inclusi  dati  sui  consumi  storici   convalidati,   resi
accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro  ai  clienti
finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonche' i piu' recenti
dati  disponibili  sui  consumi  non  convalidati,   anch'essi   resi
accessibili facilmente e in modo  sicuro  ai  clienti  finali,  senza
costi  aggiuntivi  e  attraverso  un'interfaccia   standardizzata   o
mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza
energetica automatizzata e di altri servizi; 
    b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti  e  della
comunicazione dei dati e' conforme alla pertinente normativa europea,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili  per  garantire  il
piu' alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei  costi,
alla luce del principio di proporzionalita'; 
    c) la riservatezza dei clienti finali e la  protezione  dei  loro
dati devono risultare conformi alla normativa  nazionale  ed  europea
sulla protezione e il trattamento dei dati personali; 
    d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo  del  gas
naturale sono messi a  disposizione,  in  conformita'  agli  atti  di
esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23
della  direttiva  (UE)  2024/1788  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  del  13  giugno  2024,   attraverso   un'interfaccia   di
comunicazione standardizzata ovvero mediante  l'accesso  a  distanza,
oppure sono  comunicati  a  un  soggetto  terzo  che  rappresenta  il
cliente. I dati sono messi a disposizione in  un  formato  facilmente
comprensibile,  cosi'  da  consentire  il   raffronto   tra   offerte
comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei  suoi
dati personali, estraendoli dal contatore e  trasmettendoli  a  terzi
senza costi aggiuntivi; 
    e)  l'operatore,  prima  ovvero,  al  piu'  tardi,   al   momento
dell'installazione del contatore intelligente,  fornisce  al  cliente
una consulenza e informazioni adeguate, con  particolare  riferimento
al pieno potenziale del dispositivo  in  termini  di  gestione  della
lettura e  di  monitoraggio  del  consumo  di  energia  nonche'  alla
raccolta e al trattamento dei  suoi  dati  personali  a  norma  della
pertinente normativa in materia di protezione dei dati; 
    f)  i  sistemi  di   misurazione   intelligenti   consentono   la
rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con  una
risoluzione  temporale  almeno  pari  al  piu'   breve   periodo   di
regolazione previsto nel mercato nazionale; 
    g) l'accesso ai dati di misurazione  e  di  consumo  dei  clienti
finali da parte dei soggetti ammessi e per  le  finalita'  consentite
dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA  avviene  in  maniera  non
discriminatoria. 
  3. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita'  di  contribuzione  dei
clienti finali ai  costi  connessi  all'introduzione  di  sistemi  di
misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al  comma  2,
in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto  dei
benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima  Autorita'
verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici  conseguiti  dai
clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti  sistemi  di
misurazione intelligenti. 
  4. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i  clienti
ricevono informazioni chiare e comprensibili in  merito  ai  benefici
dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli  unici  di
cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio  2000,
n. 164. Tali informazioni: 
    a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione
intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica; 
    b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in  condizioni
di poverta' energetica o dei clienti vulnerabili. 
  5. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma
2 si applicano  unicamente  agli  impianti  futuri  e  a  quelli  che
sostituiscono  gli  impianti  esistenti.  I  sistemi  di  misurazione
intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima
del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera  durata  del  loro
ciclo di vita. Ferma restando l'analisi  costi  benefici  di  cui  al
comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e
all'allegato II al presente decreto, restano operativi  entro  e  non
oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide  con  la
data di inizio dei lavori di costruzione richiesti  dall'investimento
ovvero, se antecedente,  con  la  data  del  primo  fermo  impegno  a
ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in  cui
sia  stato  assunto  qualsiasi  altro   impegno   tale   da   rendere
irreversibile l'investimento. In caso di  acquisizione,  l'avvio  dei
lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le
attivita'  preparatorie,   quali   la   richiesta   di   permessi   o
autorizzazioni e  la  realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  non
integrano l'avvio dei lavori. 
  6. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia
avuto esito negativo, i  clienti  finali  hanno  comunque  diritto  a
richiedere l'installazione  o  l'adattamento,  a  proprie  spese,  di
contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli  ed  efficaci,
anche sul piano dei costi. Il contatore  intelligente  richiesto  dal
cliente finale e' dotato, ove tecnicamente  possibile,  degli  stessi
requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilita' ed  e'  in
grado  di  realizzare  la  connettivita'  delle   infrastrutture   di
misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale
che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di  un  contatore
intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma
chiara, le funzioni,  anche  in  chiave  di  interoperabilita',  e  i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo  carico.  Il
contatore intelligente deve essere installato  o  adattato  entro  un
termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro
mesi. 
  7. I clienti che ancora non dispongano  di  contatori  intelligenti
hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali  in  grado
di misurare con precisione i propri consumi  effettivi  e  facilmente
leggibili. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2024/1788  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 22, comma 6,  del  decreto
          legislativo  n.  164  del  2000,   si   veda   nelle   note
          all'articolo 4.