Art. 8
Sistemi di misurazione intelligenti del gas naturale
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti e'
effettuata solo dopo una valutazione costi-benefici, sulla base di
criteri individuati dall'ARERA in conformita' dei principi di cui
all'allegato II al presente decreto, che individui i benefici netti
per i clienti derivanti dall'uso dei contatori intelligenti e dalla
sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. Qualora
la valutazione costi-benefici abbia esito negativo, la stessa e'
riesaminata in caso di mutamenti significativi delle condizioni di
base o degli sviluppi tecnologici e di mercato.
2. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei
sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena
interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonche'
la capacita' di fornire informazioni per i sistemi di gestione
energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle
pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di
interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le
seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di gas naturale deve essere accuratamente
misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo
effettivo inclusi dati sui consumi storici convalidati, resi
accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti
finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi, nonche' i piu' recenti
dati disponibili sui consumi non convalidati, anch'essi resi
accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza
costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o
mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza
energetica automatizzata e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della
comunicazione dei dati e' conforme alla pertinente normativa europea,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il
piu' alto livello di cyber-sicurezza, d'intesa con l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza, e dei costi,
alla luce del principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro
dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea
sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) se il cliente finale lo richiede, i dati sul consumo del gas
naturale sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di
esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 23
della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, attraverso un'interfaccia di
comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza,
oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il
cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente
comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte
comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei suoi
dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi
senza costi aggiuntivi;
e) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al momento
dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente
una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento
al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della
lettura e di monitoraggio del consumo di energia nonche' alla
raccolta e al trattamento dei suoi dati personali a norma della
pertinente normativa in materia di protezione dei dati;
f) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la
rilevazione dei consumi e la fatturazione dei clienti finali con una
risoluzione temporale almeno pari al piu' breve periodo di
regolazione previsto nel mercato nazionale;
g) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti
finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalita' consentite
dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non
discriminatoria.
3. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di contribuzione dei
clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di
misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 2,
in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei
benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita'
verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai
clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di
misurazione intelligenti.
4. Nel caso di installazione di misuratori intelligenti, i clienti
ricevono informazioni chiare e comprensibili in merito ai benefici
dei contatori intelligenti, anche attraverso gli sportelli unici di
cui all'articolo 22, comma 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164. Tali informazioni:
a) includono consigli su come utilizzare i sistemi di misurazione
intelligenti per migliorare la propria efficienza energetica;
b) rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in condizioni
di poverta' energetica o dei clienti vulnerabili.
5. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui al comma
2 si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che
sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione
intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima
del 4 agosto 2024 restano in funzione per l'intera durata del loro
ciclo di vita. Ferma restando l'analisi costi benefici di cui al
comma 1, i sistemi che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e
all'allegato II al presente decreto, restano operativi entro e non
oltre la data del 5 agosto 2036. L'avvio dei lavori coincide con la
data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento
ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a
ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui
sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere
irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei
lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente
collegati allo stabilimento acquistato. L'acquisto di un terreno e le
attivita' preparatorie, quali la richiesta di permessi o
autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilita' non
integrano l'avvio dei lavori.
6. Nel caso in cui l'analisi costi-benefici di cui al comma 1 abbia
avuto esito negativo, i clienti finali hanno comunque diritto a
richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di
contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci,
anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal
cliente finale e' dotato, ove tecnicamente possibile, degli stessi
requisiti di cui al comma 2 e assicura l'interoperabilita' ed e' in
grado di realizzare la connettivita' delle infrastrutture di
misurazione con i sistemi di gestione dell'energia. Il cliente finale
che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore
intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma
chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo carico. Il
contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un
termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro
mesi.
7. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti
hanno diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado
di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente
leggibili.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2024/1788 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 22, comma 6, del decreto
legislativo n. 164 del 2000, si veda nelle note
all'articolo 4.