Art. 9 
 
    Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno 
 
  1.  L'introduzione  di  sistemi  di  misurazione  intelligenti  nel
sistema  dell'idrogeno  e'  soggetta  a  valutazione   costi-benefici
secondo criteri individuati dall'ARERA in conformita' all'allegato II
al presente decreto. 
  2. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di  misurare
con precisione il consumo, fornire informazioni sul  tempo  effettivo
d'uso  e  trasmettere  e  ricevere  dati  a  fini  d'informazione   e
controllo,  utilizzando  una  forma  di  comunicazione   elettronica.
L'ARERA stabilisce i  requisiti  funzionali  minimi  dei  sistemi  di
misurazione intelligenti nonche' i  requisiti  di  interoperabilita',
assicurando la sicurezza  degli  stessi  e  della  comunicazione  dei
pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali,  in  conformita'
alla normativa europea nonche' l'interoperabilita' di tali sistemi  e
le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati. 
  3. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita'  di  contribuzione  dei
clienti   finali   all'introduzione   di   sistemi   di   misurazione
intelligenti nel sistema dell'idrogeno  in  modo  trasparente  e  non
discriminatorio, tenendo conto  dei  benefici  a  lungo  termine  per
l'intera filiera,  ivi  compreso  per  le  operazioni  di  rete,  nel
calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse  pagate
dai medesimi. 
  4. Nel caso  in  cui  l'introduzione  dei  sistemi  di  misurazione
intelligenti per  l'idrogeno  sia  stata  valutata  negativamente  in
seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la  valutazione
medesima e' riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle
ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.