Art. 9
Sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno
1. L'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel
sistema dell'idrogeno e' soggetta a valutazione costi-benefici
secondo criteri individuati dall'ARERA in conformita' all'allegato II
al presente decreto.
2. I sistemi di misurazione intelligenti sono in grado di misurare
con precisione il consumo, fornire informazioni sul tempo effettivo
d'uso e trasmettere e ricevere dati a fini d'informazione e
controllo, utilizzando una forma di comunicazione elettronica.
L'ARERA stabilisce i requisiti funzionali minimi dei sistemi di
misurazione intelligenti nonche' i requisiti di interoperabilita',
assicurando la sicurezza degli stessi e della comunicazione dei
pertinenti dati e la riservatezza di clienti finali, in conformita'
alla normativa europea nonche' l'interoperabilita' di tali sistemi e
le procedure atte a garantire ai soggetti ammessi l'accesso ai dati.
3. L'ARERA stabilisce altresi' le modalita' di contribuzione dei
clienti finali all'introduzione di sistemi di misurazione
intelligenti nel sistema dell'idrogeno in modo trasparente e non
discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per
l'intera filiera, ivi compreso per le operazioni di rete, nel
calcolare gli oneri di rete applicabili ai clienti o le tasse pagate
dai medesimi.
4. Nel caso in cui l'introduzione dei sistemi di misurazione
intelligenti per l'idrogeno sia stata valutata negativamente in
seguito all'analisi costi-benefici di cui al comma 1, la valutazione
medesima e' riveduta tenuto conto dei cambiamenti significativi delle
ipotesi di base e degli sviluppi tecnologici e del mercato.