Articolo 13
           Tempo per l'effettuazione della verifica della
           tensione di fornitura su richiesta dell'utente
    13.1  Il  tempo per l'effettuazione della verifica della tensione
di fornitura su richiesta dell'utente e' il tempo, misurato in giorni
lavorativi,  intercorrente  tra la data di ricevimento della conferma
della  richiesta di verifica della tensione di fornitura e la data di
messa  a  disposizione all'utente del documento recante l'esito della
verifica.
    13.2  Nei  casi  in cui, ai fini della verifica della tensione di
fornitura,   sia   necessaria   l'installazione   di   apparecchi  di
registrazione,  l'esercente  deve mettere a disposizione dell'utente,
entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di  ricevimento  della
conferma  della richiesta di verifica della tensione di fornitura, un
documento da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona
responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonche' i tempi
previsti per l'effettuazione della verifica stessa.
    13.3  L'esercente  e' tenuto a registrare, nel rispetto di quanto
stabilito  dall'articolo  27  della presente direttiva, l'esito delle
verifiche   della  tensione  di  fornitura.  Qualora  tali  verifiche
conducano  all'accertamento di valori della tensione di fornitura non
compresi  nel  campo  di  variazione  fissato dalla normativa tecnica
vigente,  l'esercente  e'  tenuto  a registrare il tempo, espresso in
giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per
ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.