Articolo 13 Tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente 13.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta dell'utente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura e la data di messa a disposizione all'utente del documento recante l'esito della verifica. 13.2 Nei casi in cui, ai fini della verifica della tensione di fornitura, sia necessaria l'installazione di apparecchi di registrazione, l'esercente deve mettere a disposizione dell'utente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura, un documento da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonche' i tempi previsti per l'effettuazione della verifica stessa. 13.3 L'esercente e' tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della presente direttiva, l'esito delle verifiche della tensione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente e' tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.