Articolo 7
            Livello effettivo base e livelli tendenziali
    7.1  Entro  il  31 luglio  del  primo  anno  in  cui  la presente
direttiva  si applica a ciascun esercente, l'Autorita' determina, per
ciascun    ambito    territoriale,    il   livello   effettivo   base
dell'indicatore   di  riferimento,  applicando  quanto  previsto  dal
precedente  articolo 4, comma 4.2, ai dati forniti dagli esercenti ai
sensi del precedente articolo 2, comma 2 marzo
    7.2  Per  ogni  ambito  territoriale  e per ogni anno del periodo
2000-2003, il livello tendenziale:
      a) per  il primo anno di applicazione della presente direttiva,
e'  ottenuto applicando al livello effettivo base dello stesso ambito
territoriale  il  tasso  annuo  di  miglioramento  tendenziale pari a
quello  indicato  nella  tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il
livello effettivo base, e arrotondando il risultato all'unita';
      b) per  gli  anni successivi, e' ottenuto applicando al livello
tendenziale  dell'anno  precedente  il  tasso  annuo di miglioramento
tendenziale  pari  a  quello indicato nella tabella 1 per la fascia a
cui  corrisponde  il  livello  tendenziale  dell'anno  precedente,  e
arrotondando il risultato all'unita'.
         Tabella 1 - Valori del tasso annuo di miglioramento
         tendenziale per grado di concentrazione e per fasce
                   dell'indicatore di riferimento

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Ambiti ad alta    Ambiti a media     Ambiti a bassa   Tasso annuo di
concentrazione    concentrazione     concentrazione    miglioramento
                                                        tendenziale
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fino a 30 minuti    fino a 45 minuti    fino a 60 minuti        0%

da 31 a 60 minuti   da 46 a 90 minuti   da 61 a 120 minuti      5%

da 61 a 90 minuti   da 91 a 135 minuti  da 121 a 180 minuti     8%

da 91 a 120 minuti  da 136 a 180 minuti da 181 a 240 minuti    10%

da 121 a 150 minuti da 181 a 270 minuti da 241 a 360 minuti    13%

oltre 151 minuti    oltre 271 minuti    oltre 361 minuti       16%
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    7.3  Qualora  il  livello  tendenziale  di  un determinato ambito
territoriale,  definito  secondo  la procedura indicata al precedente
comma  7.2,  risulti  inferiore a quello che si ottiene applicando la
medesima  procedura  al  valore  massimo  della fascia immediatamente
inferiore, si assume quest'ultimo come livello tendenziale.
    7.4  Qualora  il  livello  tendenziale  di  un determinato ambito
territoriale,  definito  secondo  la procedura indicata al precedente
comma  7.2,  risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di
riferimento  definito  al precedente articolo 6, comma 6.1, si assume
come  livello  tendenziale  il  corrispondente  livello  nazionale di
riferimento.
    7.5  Ai  fini  del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai
sensi  del  precedente articolo 4, comma 4.2 e i livelli tendenziali,
si  applica  una  fascia  di  franchigia pari al 5% in piu' o in meno
rispetto  al valore livello tendenziale. Qualora la differenza tra il
livello   effettivo  dell'indicatore  di  riferimento  e  il  livello
tendenziale   rientri  nella  suddetta  fascia  di  franchigia,  tale
differenza si considera pari a zero.