Articolo 7 Livello effettivo base e livelli tendenziali 7.1 Entro il 31 luglio del primo anno in cui la presente direttiva si applica a ciascun esercente, l'Autorita' determina, per ciascun ambito territoriale, il livello effettivo base dell'indicatore di riferimento, applicando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 4.2, ai dati forniti dagli esercenti ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 marzo 7.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, il livello tendenziale: a) per il primo anno di applicazione della presente direttiva, e' ottenuto applicando al livello effettivo base dello stesso ambito territoriale il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello effettivo base, e arrotondando il risultato all'unita'; b) per gli anni successivi, e' ottenuto applicando al livello tendenziale dell'anno precedente il tasso annuo di miglioramento tendenziale pari a quello indicato nella tabella 1 per la fascia a cui corrisponde il livello tendenziale dell'anno precedente, e arrotondando il risultato all'unita'. Tabella 1 - Valori del tasso annuo di miglioramento tendenziale per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento --------------------------------------------------------------------- Ambiti ad alta Ambiti a media Ambiti a bassa Tasso annuo di concentrazione concentrazione concentrazione miglioramento tendenziale --------------------------------------------------------------------- fino a 30 minuti fino a 45 minuti fino a 60 minuti 0% da 31 a 60 minuti da 46 a 90 minuti da 61 a 120 minuti 5% da 61 a 90 minuti da 91 a 135 minuti da 121 a 180 minuti 8% da 91 a 120 minuti da 136 a 180 minuti da 181 a 240 minuti 10% da 121 a 150 minuti da 181 a 270 minuti da 241 a 360 minuti 13% oltre 151 minuti oltre 271 minuti oltre 361 minuti 16% --------------------------------------------------------------------- 7.3 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al precedente comma 7.2, risulti inferiore a quello che si ottiene applicando la medesima procedura al valore massimo della fascia immediatamente inferiore, si assume quest'ultimo come livello tendenziale. 7.4 Qualora il livello tendenziale di un determinato ambito territoriale, definito secondo la procedura indicata al precedente comma 7.2, risulti inferiore al corrispondente livello nazionale di riferimento definito al precedente articolo 6, comma 6.1, si assume come livello tendenziale il corrispondente livello nazionale di riferimento. 7.5 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi calcolati ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.2 e i livelli tendenziali, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in piu' o in meno rispetto al valore livello tendenziale. Qualora la differenza tra il livello effettivo dell'indicatore di riferimento e il livello tendenziale rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.