Articolo 11 Condizioni di prelievo dell'energia elettrica 11.1 L'esercente puo' applicare corrispettivi in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente. 11.2 Nel caso in cui una opzione tariffaria includa un corrispettivo relativo alla potenza contrattualmente impegnata, l'esercente rende disponibili al cliente livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. E' fatta salva la possibilita' per gli esercenti di rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata. 11.3 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, con esclusione di quelli per cui alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, l'esercente puo' installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato.