Articolo 11
            Condizioni di prelievo dell'energia elettrica
    11.1  L'esercente  puo'  applicare  corrispettivi  in relazione a
differenze  positive  tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del
fattore di potenza del cliente.
    11.2   Nel   caso  in  cui  una  opzione  tariffaria  includa  un
corrispettivo   relativo  alla  potenza  contrattualmente  impegnata,
l'esercente   rende   disponibili   al  cliente  livelli  di  potenza
contrattualmente  impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25
e  30 kW. E' fatta salva la possibilita' per gli esercenti di rendere
disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.
    11.3 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, con
esclusione  di  quelli  per  cui  alla  data di entrata in vigore del
presente  provvedimento  sono installati gruppi di misura in grado di
registrare  la potenza massima prelevata, l'esercente puo' installare
dispositivi  atti  a  limitare  il  prelievo  di  potenza  al livello
contrattualmente impegnato.