Articolo 5
                         Opzioni tariffarie
    5.1  Gli  esercenti  devono  offrire per ogni tipologia di utenza
almeno  un'opzione  tariffaria base. Ciascuna opzione tariffaria base
deve  soddisfare il vincolo V2 secondo quanto previsto dal successivo
.   Gli  esercenti  possono  offrire  ulteriori  opzioni  tariffarie,
denominate speciali.
    5.2  Tutte  le  opzioni  tariffarie, base e speciali, destinate a
clienti appartenenti ad una tipologia di utenza devono essere offerte
dall'esercente  in  maniera  non  discriminatoria  a  tutti i clienti
appartenenti  alla  stessa tipologia. Ai soli fini di quanto previsto
dal  presente  comma,  le  seguenti  coppie di tipologie di utenza si
considerano congiuntamente come una singola tipologia di utenza:
      a) forniture  in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei
per  tutti  gli  altri  usi  e  forniture in bassa tensione a clienti
vincolati per tutti gli altri usi;
      b) forniture  in media tensione a clienti potenzialmente idonei
per  tutti  gli  altri  usi  e  forniture in media tensione a clienti
vincolati per tutti gli altri usi;
      c) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei e
forniture in alta tensione a clienti vincolati.
    5.3  Le  opzioni tariffarie base e speciali devono essere offerte
nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui al precedente,
comma   .  L'esercente  non  puo'  sospendere  l'offerta  di  opzioni
tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le caratteristiche senza
la preventiva autorizzazione dell'Autorita'.
    5.4  Entro  il  30 settembre  di  ciascun  anno,  ogni  esercente
presenta  all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie  base e speciali che
intende  offrire  nell'anno successivo, ai fini della verifica di cui
all'articolo 3, comma 4 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
    5.5   Le   opzioni   tariffarie   base   possono  prevedere  solo
corrispettivi riferiti alle caratteristiche della fornitura.
    5.6  Ogni  anno  l'esercente  da' comunicazione a ciascun cliente
dell'opzione  tariffaria  piu'  conveniente,  date le caratteristiche
della  fornitura  nell'anno  precedente,  qualora  essa  sia  diversa
dall'opzione tariffaria applicata.