Articolo 5 Opzioni tariffarie 5.1 Gli esercenti devono offrire per ogni tipologia di utenza almeno un'opzione tariffaria base. Ciascuna opzione tariffaria base deve soddisfare il vincolo V2 secondo quanto previsto dal successivo . Gli esercenti possono offrire ulteriori opzioni tariffarie, denominate speciali. 5.2 Tutte le opzioni tariffarie, base e speciali, destinate a clienti appartenenti ad una tipologia di utenza devono essere offerte dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia. Ai soli fini di quanto previsto dal presente comma, le seguenti coppie di tipologie di utenza si considerano congiuntamente come una singola tipologia di utenza: a) forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi; b) forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi; c) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei e forniture in alta tensione a clienti vincolati. 5.3 Le opzioni tariffarie base e speciali devono essere offerte nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui al precedente, comma . L'esercente non puo' sospendere l'offerta di opzioni tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le caratteristiche senza la preventiva autorizzazione dell'Autorita'. 5.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno, ogni esercente presenta all'Autorita' le opzioni tariffarie base e speciali che intende offrire nell'anno successivo, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 novembre 1995, n. 481. 5.5 Le opzioni tariffarie base possono prevedere solo corrispettivi riferiti alle caratteristiche della fornitura. 5.6 Ogni anno l'esercente da' comunicazione a ciascun cliente dell'opzione tariffaria piu' conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dall'opzione tariffaria applicata.