Articolo 8 Vincolo V2 8.1 Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.4, gli esercenti autocertificano all'Autorita', per ogni tipologia di utenza, la compatibilita' di ciascuna opzione tariffaria base con il vincolo V2. 8.2 Una opzione tariffaria base non multioraria e' compatibile con il vincolo V2 se, per ogni combinazione di valori di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata da un cliente, l'addebito risultante dalla sua applicazione non e' superiore a quello che si otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al precedente Articolo 7. 8.3 Per ciascuna tipologia di utenza, una opzione tariffaria multioraria e' compatibile con il vincolo V2 se si verificano le seguenti due condizioni: a) per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 e' superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria ad una fornitura con distribuzione temporale del prelievo pari alla distribuzione temporale di riferimento, determinata ai sensi del successivo comma 8.4. b) per ogni distribuzione temporale del prelievo, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 con componenti (alpha)1, (alpha)2, (alpha)3 e (gamma) PG aumentate del 100% e' superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria. 8.4 Ai fini della verifica di compatibilita' di una opzione tariffaria multioraria con il vincolo V2, ai sensi del precedente comma 8.3, lettera a), la distribuzione temporale del prelievo di riferimento corrispondente ad una combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata e' costituita da un livello di potenza impegnata ed un livello di energia elettrica prelevata in ciascuna ora dell'anno. Tali livelli di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata in ciascuna ora dell'anno sono determinati come segue: a) la potenza impegnata in ciascuna ora e' ottenuta moltiplicando il valore della potenza massima impegnata per il parametro del profilo tipico dell'impegno di potenza relativo a tale ora dell'anno; b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora e' ottenuta moltiplicando il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata per il parametro del profilo tipico del prelievo di energia elettrica relativo a tale ora dell'anno; c) i profili di prelievo della potenza e dell'energia elettrica per ciascuna tipologia di utenti sono riportati nella tabella 6. 8.5 Per forniture di durata inferiore ad un anno, la compatibilita' con il vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non multioraria o multioraria, richiede che le condizioni previste rispettivamente nei precedenti commi 8.2 e 8.3 siano soddisfatte con riferimento alle componenti della tariffa TV2 di cui alle lettere, a), b) ed f) dell'Articolo 7, comma 7.1 moltiplicate per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura e 365.