Articolo 8
                             Vincolo V2
    8.1  Contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  al precedente
Articolo  5,  comma 5.4, gli esercenti autocertificano all'Autorita',
per  ogni  tipologia di utenza, la compatibilita' di ciascuna opzione
tariffaria base con il vincolo V2.
    8.2  Una  opzione  tariffaria base non multioraria e' compatibile
con  il  vincolo  V2  se,  per ogni combinazione di valori di potenza
impegnata  ed  energia  elettrica prelevata da un cliente, l'addebito
risultante  dalla  sua  applicazione non e' superiore a quello che si
otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al precedente Articolo 7.
    8.3  Per  ciascuna  tipologia  di  utenza, una opzione tariffaria
multioraria  e'  compatibile  con  il  vincolo V2 se si verificano le
seguenti due condizioni:
      a) per  ogni  combinazione  di  potenza  massima  impegnata  ed
energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che
deriverebbe   dall'applicazione   della   tariffa  TV2  e'  superiore
all'addebito    che    deriverebbe   dall'applicazione   dell'opzione
tariffaria  multioraria  ad una fornitura con distribuzione temporale
del  prelievo  pari  alla  distribuzione  temporale  di  riferimento,
determinata ai sensi del successivo comma 8.4.
      b) per  ogni  distribuzione  temporale del prelievo, l'addebito
che  deriverebbe  dall'applicazione  della tariffa TV2 con componenti
(alpha)1,  (alpha)2,  (alpha)3  e  (gamma)  PG  aumentate del 100% e'
superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione
tariffaria multioraria.
    8.4  Ai  fini  della  verifica  di  compatibilita' di una opzione
tariffaria  multioraria  con  il  vincolo V2, ai sensi del precedente
comma  8.3,  lettera  a),  la distribuzione temporale del prelievo di
riferimento  corrispondente  ad  una  combinazione di potenza massima
impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata e' costituita da
un  livello  di  potenza impegnata ed un livello di energia elettrica
prelevata   in  ciascuna  ora  dell'anno.  Tali  livelli  di  potenza
impegnata  ed  energia  elettrica prelevata in ciascuna ora dell'anno
sono determinati come segue:
      a) la   potenza   impegnata   in   ciascuna   ora  e'  ottenuta
moltiplicando  il  valore  della  potenza  massima  impegnata  per il
parametro  del profilo tipico dell'impegno di potenza relativo a tale
ora dell'anno;
      b) l'energia  elettrica  prelevata  in ciascuna ora e' ottenuta
moltiplicando  il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata
per il parametro del profilo tipico del prelievo di energia elettrica
relativo a tale ora dell'anno;
      c) i profili di prelievo della potenza e dell'energia elettrica
per ciascuna tipologia di utenti sono riportati nella tabella 6.
    8.5   Per   forniture   di   durata  inferiore  ad  un  anno,  la
compatibilita'  con  il  vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non
multioraria  o  multioraria,  richiede  che  le  condizioni  previste
rispettivamente  nei precedenti commi 8.2 e 8.3 siano soddisfatte con
riferimento  alle  componenti  della tariffa TV2 di cui alle lettere,
a),  b)  ed  f)  dell'Articolo  7,  comma  7.1  moltiplicate  per  un
coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della
fornitura e 365.