Articolo 9 Vincolo V1 9.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza: a) autocertifica all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi nell'anno precedente, come definiti rispettivamente dai successivi commi 9.2 e 9.3; b) autocertifica all'Autorita' l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno precedente, come definiti dal successivo comma 9.4. 9.2 I ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia sono pari alla somma dei seguenti addendi: a) i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza; b) i maggiori ricavi ammessi, ai sensi del successivo articolo 10, comma 10.1, nello stesso anno a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base. 9.3 I ricavi effettivi in un anno per ciascuna tipologia di utenza comprendono: a) i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al successivo articolo 15, comma 15.2, al netto dei ricavi ottenuti dalle componenti tariffarie GR, di cui al precedente articolo 3, comma 3.2; b) i ricavi derivanti dall'applicazione di penalita' per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e i ricavi riferiti ai prelievi di energia reattiva; c) i contributi erogati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalita' da definirsi con separato provvedimento, a conguaglio delle differenze tra i ricavi ammessi per la copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso e i costi effettivamente sostenuti dallo stesso esercente per il suddetto approvvigionamento. 9.4 In ciascun anno e per ciascuna tipologia di utenza i ricavi eccedentari sono pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno. 9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi ad un anno per una tipologia di utenza risultino positivi l'esercente: a) se tali ricavi eccedentari non sono superiori al 5% dei ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno, accredita, dandone separata evidenza contabile, a partire dalle fatture emesse dopo la data di cui al comma 9.1, importi proporzionali alle componenti diverse da quelle A, UC e GR delle opzioni tariffarie offerte ai clienti della tipologia, in modo tale che entro la fine dell'anno sia accreditato complessivamente un ammontare non inferiore ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per (1+r1), dove r1 e' il tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio dell'anno successivo aumentato di 3 punti percentuali; b) se tali ricavi eccedentari sono superiori al 5% dei ricavi ammessi per la tipologia per lo stesso anno, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'esercente effettua un rimborso a favore di ciascun cliente della tipologia servito al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono i ricavi eccedentari, calcolato in proporzione agli addebiti tariffari complessivamente fatturati in tale anno. L'ammontare complessivo dei rimborsi e' pari al prodotto tra i suddetti ricavi eccedentari e (1+r2), dove r2 e' il tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio dell'anno in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 9.1, l'esercente indica il calendario che intende adottare per l'erogazione dei rimborsi in applicazione delle disposizioni della presente lettera.