Articolo 9
                             Vincolo V1
    9.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno 2001,
ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza:
      a) autocertifica all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi e
dei    ricavi   effettivi   nell'anno   precedente,   come   definiti
rispettivamente dai successivi commi 9.2 e 9.3;
      b) autocertifica    all'Autorita'    l'ammontare   dei   ricavi
eccedentari   relativi   all'anno   precedente,   come  definiti  dal
successivo comma 9.4.
    9.2  I ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia sono pari
alla somma dei seguenti addendi:
      a) i  ricavi,  calcolati  sulla  base  del numero dei clienti e
dell'energia  elettrica  venduta riportati nel bilancio di esercizio,
che   risulterebbero   nello   stesso   anno   dall'applicazione  dei
corrispettivi   dell'opzione  tariffaria  TV1,  ad  esclusione  delle
componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza;
      b) i maggiori  ricavi ammessi, ai sensi del successivo articolo
10,  comma  10.1,  nello  stesso  anno  a  fronte  dei maggiori costi
sostenuti  per  l'erogazione  di  servizi diversi da quelli associati
alle opzioni tariffarie base.
    9.3  I  ricavi  effettivi  in  un  anno per ciascuna tipologia di
utenza comprendono:
      a) i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti
dall'applicazione    dei   corrispettivi   previsti   dalle   opzioni
tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di
cui  al  successivo  articolo  15,  comma  15.2,  al netto dei ricavi
ottenuti  dalle  componenti  tariffarie  GR,  di  cui  al  precedente
articolo 3, comma 3.2;
      b) i   ricavi  derivanti  dall'applicazione  di  penalita'  per
prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e
i ricavi riferiti ai prelievi di energia reattiva;
      c) i  contributi  erogati dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, secondo modalita' da definirsi con separato provvedimento,
a  conguaglio  delle differenze tra i ricavi ammessi per la copertura
dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso e i
costi effettivamente sostenuti dallo stesso esercente per il suddetto
approvvigionamento.
    9.4  In  ciascun anno e per ciascuna tipologia di utenza i ricavi
eccedentari  sono  pari  alla  differenza,  se positiva, tra i ricavi
effettivi e i ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno.
    9.5  Qualora  i  ricavi  eccedentari  relativi ad un anno per una
tipologia di utenza risultino positivi l'esercente:
      a) se  tali  ricavi  eccedentari  non  sono superiori al 5% dei
ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno, accredita, dandone
separata  evidenza  contabile, a partire dalle fatture emesse dopo la
data  di  cui  al  comma  9.1,  importi proporzionali alle componenti
diverse  da  quelle  A,  UC  e GR delle opzioni tariffarie offerte ai
clienti della tipologia, in modo tale che entro la fine dell'anno sia
accreditato  complessivamente  un ammontare non inferiore ai suddetti
ricavi  eccedentari  moltiplicati  per  (1+r1),  dove  r1 e' il tasso
ufficiale   di  sconto  in  vigore  all'inizio  dell'anno  successivo
aumentato di 3 punti percentuali;
      b) se  tali  ricavi eccedentari sono superiori al 5% dei ricavi
ammessi  per  la  tipologia  per lo stesso anno, entro il 31 dicembre
dell'anno  successivo  l'esercente  effettua  un rimborso a favore di
ciascun  cliente  della  tipologia servito al 31 dicembre dell'anno a
cui  si  riferiscono  i  ricavi eccedentari, calcolato in proporzione
agli  addebiti  tariffari  complessivamente  fatturati  in tale anno.
L'ammontare  complessivo  dei  rimborsi  e'  pari  al  prodotto tra i
suddetti  ricavi  eccedentari e (1+r2), dove r2 e' il tasso ufficiale
di  sconto  in vigore all'inizio dell'anno in cui viene effettuato il
rimborso  aumentato  di  5  punti  percentuali.  Contestualmente alla
comunicazione  di  cui al comma 9.1, l'esercente indica il calendario
che  intende  adottare  per l'erogazione dei rimborsi in applicazione
delle disposizioni della presente lettera.