(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 19)
                    Art. 19 - Rapporto ottimale. 
  
1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19,  comma
2, della legge n. 833/78, nei  limiti  oggettivi  dell'organizzazione
sanitaria. 
  
2.  Agli  effetti  del  precedente  comma  l'assistenza  primaria  e'
organizzata in via prioritaria in ambiti comunali, ai sensi dell'art. 
25 della legge n. 833/78. 
  
3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o  di
altra determinazione, possono  articolare  il  livello  organizzativo
dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi  di
comuni o distretti. 
  
4. Ciascuna Azienda anche ai fini dello svolgimento  delle  procedure
di  cui  all'art.  3,  con  la  tenuta  degli  elenchi   dei   medici
convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria i  quali,  ai
fini dell'esercizio della scelta del medico da parte  del  cittadino,
sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni  o  gruppi
di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi  2  e
3. 
  
5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte  deve
comprendere popolazione non inferiore a 5.000  abitanti.  Per  motivi
geografici  di  viabilita',  di  distanza  tra  comuni  di  difficile
percorrenza delle vie di  comunicazione,  di  parcellizzazione  degli
insediamenti abitativi o  per  altre  valide  condizioni  le  Regioni
possono individuare ambiti territoriali con popolazione  inferiore  a
5.000 unita' ma comunque mai inferiore a 3.500. 
  
6. Nei comuni  comprendenti  piu'  Aziende,  per  la  detenzione  del
rapporto ottimale si  fa  riferimento  alla  popolazione  complessiva
residente nel comune sulla base dei parametri di cui al comma 9. 
  
7. La determinazione del numero  dei  medici  iscrivibili  in  comuni
comprendenti  piu'  Aziende,  viene  determinata  sommando  i  medici
iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria  Locale  sulla  base  della
propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione
di ciascuna Azienda inferiori  a  500  abitanti  possono  concorrere,
sommandosi, alla determinazione  di  carenza  di  medici  nell'intero
ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il
resto piu' elevato. 
  
8. Il medico operante in un comune comprendente piu'  Aziende,  fermo
restando che puo' essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che
ne gestisce la posizione amministrativa,  puo'  acquisire  scelte  in
tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art 25, comma 3, della legge 23
dicembre 1978. n. 833; 
  
9. Ferma restando la facolta' delle Regioni di disciplinare l'accesso
alle funzioni  di  medico  di  medicina  generale  secondo  parametri
diversi  definiti  nell'ambito  degli  accordi  regionali,  ai  sensi
dell'art 8, lettera h), decreto legislativo n.  502/92  e  successive
modificazioni, par ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del
comma 3, puo' essere  iscritto  soltanto  un  medico  per  ogni  1000
residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione
di eta' compresa traa 0  e  14  anni  risultante  alla  data  del  31
dicembre dell'anno precedente. 
  
10. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che
del rapporto di cui al comma precedente,  deve  tenersi  conto  anche
delle eventuali  limitazioni  o  autolimitazioni  di  massimali  gia'
dichiarate ed esistenti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
Accordo,  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  25  a  carico  dei
singoli medici gia' iscritti nell'elenco.  Per  l'applicazione  delle
norme in materia di rapporto ottimale  si  richiamano  le  istruzioni
pratiche riportate nell'allegato B. 
  
11. Ai fini della determinazione dei medici iscrivibili  nell'elenco,
l'Azienda, utilizzando l'elenco di cui all'art. 30 comma 4,  scorpora
dalla popolazione di riferimento per la determinazione  del  rapporto
ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti  quei  cittadini
che, alla data del 31  dicembre  dell'anno  precedente,  pur  essendo
anagraficamente   residenti   nell'ambito    territoriale,    abbiano
effettuato  la  scelta  del  medico  in  altro  ambito   territoriale
dell'Azienda  stessa.  Tali  assistiti  vengono  conteggiati  per  il
rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il
diritto di scelta. 
  
l2. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3,
in tutte le circoscrizioni e nelle zone con  oltre  500  abitanti  di
ambiti  territoriali  dichiarati  carenti  ai  sensi  del  successivo
articolo 20, comma 1, sentito il Comitato Consultivo di Azienda, deve
esser  comunque  assicurata  l'assistenza  ambulatoriale,  ad   opera
prioritariamente, nell'ordine di  inserimento,  degli  ultimi  medici
inseriti. 
  
13. Ai fini del  corretto  calcolo  del  rapporto  ottimale  e  delle
incidenze sullo stesso  delle  limitazioni  si  fa  riferimento  alle
situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  
14. In caso di modifiche di ambito territoriale  il  medico  conserva
tutte le scelte in suo carico, comprese  quelle  che  vengono  a  far
parte di un ambito diverso da quello in  cui,  in  conseguenza  della
modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali  o
quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti. 
  
15. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, nell'ambito degli Accordi
regionali stipulati  con  le  Organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale,  possono  essere  individuate
specifiche e peculiari modalita' di determinazione  degli  ambiti  da
definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di
assistiti in  carico  ai  medici  gia'  inseriti  e  della  effettiva
capacita' ricettiva del relativo ambito territoriale e previo  parere
del Comitato aziendale.