Art. 20 - Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria. 1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuati rispettivamente alla data del 1o marzo e del 1o settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 19. 2. In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda puo' indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale. 3. La indicazione di cui al precedente comma 2 costituisce vincolo alla apertura di uno studio di assistenza primaria nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 dall'iscrizione nell'elenco, trascorso il quale, a richiesta del medico interesso, l'Azienda nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, indica la zona stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito. 4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1: a) i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della regione ne che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli gia' inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso. 5. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o piu' degli ambiti territoriali carenti pubblicati, in conformita' allo schema di cui agli Allegati Q o Q/3. 6. In allegato alla gia' domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestane se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilita' secondo lo schema allegato sub lettera "L". 7. Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente comma 4 sono graduati nell'ordine risultate dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2; b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico; c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico. 8. Le graduatorie per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell'anzianita' e dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione. 9. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la graduatoria, al conferimento degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la sede indicata dall'Assessorato regionale della sanita', in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione. 10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 11. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare la propria accettazione mediante telegramma, indicando nello stesso l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli ambiti territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal caso gli sara' attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli avra' indicato. 12. La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 4 in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 in base all'ordine risultante all'applicazione dei criteri di cui al comma 7 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 3 del presente Accordo. 13. L'anzianita' di iscrizione negli elenchi a valere per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 4 lettera a) , e' determinata sommando: a) l'anzianita' complessiva di iscrizione negli elenchi della assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico; b) l'anzianita' di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorche' gia' compresa nell'anzianita' di cui alla lettera a). 14. La Regione che attribuisce l'incarico ai sensi del comma 4, lettera a) ad un medico proveniente da altra Regione comunica alla regione di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini di quanto previsto dal successivo comma 17. 15. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 16. E' cancellato dalla graduatoria, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1. 17. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 4 lettera a) accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito temporale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco. 18. La Regione puo' individuare e assegnare ad altri soggetti l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.