(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 20)
Art. 20 - Copertura degli ambiti territoriali carenti  di  assistenza
                              primaria. 
  
1. Entro la fine dei mesi  di  aprile  e  di  ottobre  di  ogni  anno
ciascuna Regione pubblica sul  Bollettino  Ufficiale  l'elenco  degli
ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per  l'assistenza
primaria individuati rispettivamente alla data del 1o marzo e del  1o
settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla
base dei criteri di cui al precedente articolo 19. 
  
2. In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti,  fermo
restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda  puo'  indicare
la  zona  in  cui  deve  essere  comunque   assicurata   l'assistenza
ambulatoriale. 
  
3. La indicazione di cui al precedente comma  2  costituisce  vincolo
alla apertura  di  uno  studio  di  assistenza  primaria  nella  zona
indicata,  vincolo  che  si  protrae  per  un  periodo  di   anni   3
dall'iscrizione nell'elenco, trascorso  il  quale,  a  richiesta  del
medico interesso, l'Azienda nel pubblicare  gli  ambiti  territoriali
carenti, indica la zona stessa  agli  effetti  della  apertura  dello
studio medico a carico del neo inserito. 
  
4. Possono concorrere al conferimento degli  incarichi  negli  ambiti
territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma
1: 
  
a) i medici che risultano gia' iscritti  in  uno  degli  elenchi  dei
   medici convenzionati per l'assistenza primaria  della  regione  ne
   che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti  e  quelli  gia'
   inseriti in un elenco di assistenza  primaria  di  altra  regione,
   ancorche'  non  abbiano  fatto  domanda   di   inserimento   nella
   graduatoria  regionale,  a  condizione  peraltro   che   risultino
   iscritti rispettivamente, da almeno due anni e da  almeno  quattro
   anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione
   del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo
   nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion  fatta  per
   attivita'  di  continuita'  assistenziale.  I  trasferimenti  sono
   possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti  disponibili
   in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel  calcolo
   del terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina. In
   caso di disponibilita' di un solo posto  per  questo  puo'  essere
   esercitato il diritto di trasferimento; 
  
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno  in
corso. 
  
5. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma
1, presentano alla Regione, o  al  soggetto  da  questa  individuato,
apposita domanda di assegnazione di incarico per  uno  o  piu'  degli
ambiti territoriali carenti pubblicati, in conformita' allo schema di
cui agli Allegati Q o Q/3. 
  
6. In allegato alla gia' domanda gli aspiranti devono  inoltrare  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestane se alla  data  di
presentazione della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di  lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se  si
trovino in posizione di incompatibilita' secondo lo  schema  allegato
sub lettera "L". 
  
7. Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali
carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente comma  4  sono
graduati nell'ordine risultate dai seguenti criteri: 
  
a) attribuzione del punteggio riportato nella  graduatoria  regionale
di cui all'art. 2; 
  
b) attribuzione di punti 5  a  coloro  che  nell'ambito  territoriale
   dichiarato carente per il quale concorrono  abbiano  la  residenza
   fin da due  anni  antecedenti  la  scadenza  del  termine  per  la
   presentazione  della  domanda  di  inclusione  nella   graduatoria
   regionale  e  che  tale  requisito  abbiano  mantenuto  fino  alla
   attribuzione dell'incarico; 
  
c) attribuzione di punti 20 ai  medici  residenti  nell'ambito  della
   Regione da almeno due anni antecedenti la  data  di  scadenza  del
   termine per la presentazione della  domanda  di  inclusione  nella
   graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto  fino
   alla attribuzione dell'incarico. 
  
8.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione  degli  ambiti  territoriali
carenti vengono formulate sulla base dell'anzianita' e  dei  punteggi
relativi ed apponendo  a  fianco  al  nominativo  di  ciascun  medico
concorrente lo o gli ambiti  territoriali  per  i  quali  egli  abbia
inoltrato domanda di assegnazione. 
  
9. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR  o
telegramma, dei medici aventi  titolo,  secondo  la  graduatoria,  al
conferimento degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati,  presso
la sede indicata dall'Assessorato regionale della sanita', in maniera
programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data  di
invio della convocazione. 
  
10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. 
  
11. Il  medico  oggettivamente  impossibilitato  a  presentarsi  puo'
dichiarare la propria  accettazione  mediante  telegramma,  indicando
nello stesso l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli  ambiti
territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In  tal
caso gli sara' attribuito  il  primo  incarico  disponibile  tra  gli
incarichi vacanti che egli avra' indicato. 
  
12. La Regione, o  il  soggetto  da  questa  individuato,  interpella
prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 4 in  base
alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei medici  convenzionati
per l'assistenza  primaria  laddove  risulti  necessario,  interpella
successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso comma  4
in base all'ordine risultante all'applicazione dei criteri di cui  al
comma 7 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell'articolo
3 del presente Accordo. 
  
13.  L'anzianita'  di  iscrizione  negli   elenchi   a   valere   per
l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 4
lettera a) , e' determinata sommando: 
  
a) l'anzianita'  complessiva  di  iscrizione  negli   elenchi   della
   assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale
   cessazione dell'incarico; 
  
b) l'anzianita' di iscrizione nell'elenco di  provenienza,  ancorche'
gia' compresa nell'anzianita' di cui alla lettera a). 
  
14. La Regione che attribuisce  l'incarico  ai  sensi  del  comma  4,
lettera a) ad un medico proveniente da altra  Regione  comunica  alla
regione di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai  fini
di quanto previsto dal successivo comma 17. 
  
15. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui  all'art.  12  e
nel rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese  allo
snellimento burocratico e all'abbreviazione dei  tempi  necessari  al
conferimento degli incarichi. 
  
16. E' cancellato dalla graduatoria, ai soli  fini  del  conferimento
degli incarichi di assistenza primaria il medico che abbia  accettato
l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1. 
  
17. Il medico che, avendo  concorso  all'assegnazione  di  un  ambito
territoriale carente avvalendosi della facolta' di  cui  al  comma  4
lettera a) accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1,  decade
dall'incarico detenuto nell'ambito temporale di provenienza  e  viene
cancellato dal relativo elenco. 
  
18. La  Regione  puo'  individuare  e  assegnare  ad  altri  soggetti
l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.