(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 22)
         Art. 22 - Requisiti e apertura degli studi medici. 
  
1. Lo  studio  del  medico  di  assistenza  primaria  e'  considerato
presidio del Servizio sanitario  nazionale  e  concorre,  quale  bene
strumentale  e  professionale  del  medico,  al  perseguimento  degli
obiettivi  di  salute  del  Servizio  medesimo  nei   confronti   del
cittadino,  mediante  attivita'  assistenziali  convenzionate  e  non
convenzionate  retribuite.   Ai   fini   dell'instaurazione   e   del
mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre
che  ai  fini  della  corresponsione  del  concorso  alle  spese  per
l'erogazione delle prestazioni al servizio cui all'art.  45,  ciascun
medico  deve  avere  la   disponibilita'   di   almeno   uno   studio
professionale nel  quale  esercitare  l'attivita'  convenzionata.  Lo
studio del medico di medicina generale e'  uno  studio  professionale
privato che, destinato in  parte  alla  svolgimento  di  un  pubblico
servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi. 
  
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi
e delle attrezzature indispensabili per  l'esercizio  della  medicina
generale, di  sala  di  attesa  adeguatamente  arredata,  di  servizi
igienici, di illuminazione e areazione idonea,  ivi  compresi  idonei
strumenti di ricezione delle chiamate. 
  
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad  uso  di
studio medico con destinazione specifica o anche essere  inseriti  in
un  appartamento  di  civile  abitazione,  con  locali  appositamente
dedicati. 
  
4. Se  lo  studio  e'  ubicato  presso  strutture  adibite  ad  altre
attivita' non mediche o  sanitarie  soggette  ad  autorizzazione,  lo
stesso deve avere un ingresso indipendente e  deve  essere  eliminata
ogni comunicazione tra le due strutture. 
  
5. Lo studio professionale del  medico  iscritto  nell'elenco,  salvo
quanto previsto in materia di orario  di  continuita'  assistenziale,
deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni  alla  settimana,
preferibilmente dal lunedi' al venerdi', secondo  un  congruo  orario
determinato autonomamente dal sanitario in relazione  alle  necessita
degli  assistiti  iscritti  nel  suo  elenco  ed  alla  esigenza   di
assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque  in
maniera  tale  che   sia   assicurato   il   migliore   funzionamento
dell'assistenza. In relazione a  particolari  esigenze  assistenziali
l'Azienda puo' richiedere previo parere del Comitato aziendale di cui
all'art. 11, la revisione dell'orario. 
  
6. Il suddetto orario con il nominativo  del  medico,  da  comunicare
alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello  studio  medico;
eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda  entro  30
giorni dalla avvenuta variazione. 
  
7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di
norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.