(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 23)
                       Art. 23 - Sostituzioni. 
  
1. Il medico titolare di scelte che si trovi  nell'impossibilita'  di
prestare  la  propria  opera,  fermo  restando  l'obbligo  di   farsi
sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla  competente  Azienda
entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione  il  nominativo
del collega che lo sostituisce quando la  sostituzione  si  protragga
per piu' di tre giorni consecutivi. Il sostituto deve  dichiarare  di
non trovarsi in situazione di incompatibilita' prevista dall'articolo
4, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche  il  limite
delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto. 
  
2. Il medico sostituto assume direttamente  e  formalmente,  all'atto
dell'incarico di sostituzione da  parte  del  medico  sostituito,  le
responsabilita' professionali inerenti tutte  le  attivita'  previste
dal presente Accordo. 
  
3. Le Aziende per i  primi  30  giorni  di  sospensione  continuativa
corrispondono i compensi al medico sostituito  che  provvede  secondo
quanto previsto al comma 4; dal 31o giorno corrispondono  i  compensi
direttamente al medico che effettua la sostituzione purche'  abbia  i
requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati e  secondo
il trattamento economico previsto per il medico sostituito. 
  
4. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono
disciplinati dalla norme del regolamento allegato sub lettera C,  nel
rispetto   della   normativa   fiscale,    compresa    la    relativa
documentazione. 
  
5. Qualora la sostituzione, per particolari  situazioni  in  cui  non
possa essere effettuata dal medico di medicina generale sia svolta da
un medico iscritto negli elenchi dei pediatri  di  libera  scelta,  i
compensi  allo  stesso  sono  corrisposti  secondo   il   trattamento
economico previsto per la medicina generale. 
  
6. Il medico, che non riesca ad assicurare la  propria  sostituzione,
deve tempestivamente  informare  la  Azienda,  la  quale  provvede  a
designare il  sostituto  prontamente  tra  i  medici  inseriti  nella
graduatoria di  cui  all'art.  2  e  secondo  l'ordine  della  stessa
interpellando prioritariamente  i  medici  residenti  nell'ambito  di
iscrizione del medico sostituito. In tale caso  i  compensi  spettano
fin dal primo giorno della sostituzione al  medico  sostituto,  salvo
quanto previsto dall'art. 16, comma 12. 
  
7. Non  e'  consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del  medico
sostituito durante la sostituzione. 
  
8. Tranne che per i motivi di cui all'art. 5, commi 1,  2  e  3,  del
presente  Accordo  e  per   mandato   parlamentare,   amministrativo,
ordinistico,  sindacale,  per  sostituzione  superiore   a   6   mesi
nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il  Comitato  di
cui all'art. 11, si esprime  sulla  prosecuzione  della  sostituzione
stessa  e  puo'  esaminare  il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale
risoluzione del rapporto convenzionale. 
  
9. Quando il medico  sostituito,  per  qualsiasi  motivo,  sia  nella
impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in  relazione
al  periodo  di  sostituzione,  le  Aziende  possono  liquidare  tali
competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione. 
  
10. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. l6 provvede la Azienda con le modalita'
di  cui  al  comma  6.  11.  Le  scelte  del  sanitario  colpito  dal
provvedimento di sospensione restano in  carico  al  medico  sospeso,
salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta  di  variazione
del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non  puo'  essere
fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la
durata della stessa. 
  
12. L'attivita' di  sostituzione,  a  qualsiasi  titolo  svolta,  non
comporta l'iscrizione del  medico  nell'elenco,  anche  se  determina
l'assunzione  di  tutti  gli  obblighi  professionali  previsti   dal
presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali. 
  
13. In caso di decesso del medico convenzionato,  l'Azienda  provvede
alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse  gia'  sostituito,
il sostituto gia' incaricato al momento del decesso  puo'  proseguire
l'attivita'  nei  confronti  degli  assistiti  in  carico  al  medico
deceduto per non piu' di' 30 giorni, conservando  il  trattamento  di
cui beneficiava durante la sostituzione.