Art. 25 - Massimale di scelte e sue limitazioni. 1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unita'. 2. I medici che avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale di 1.500 scelte gradualmente mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all'art. 11, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48 della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei. 4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attivita' orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita', tenuto conto del disposto dell'art. 44 del presente Accordo in materia di libera professione strutturata. Per quanto riguarda i medici della continuita' assistenziale, della medicina dei servizi e dell'emergenza sanitaria territoriale si applicano le limitazioni previste dai rispettivi Capi. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario compatibili con quelle di cui al presente Accordo e per attivita' di libera professione strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non puo' essere inferiore a 1.000 scelte, fatte salve autolimitazioni inferiori gia' esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e fino a che le singole posizioni soggettive restino immutate. Il massimale derivante da autolimitazione non e' modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, e' consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, cosi' come disposto dal precedente articolo 19. 8. Ai medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. l4.6.93 n. 187 convertito con modifiche nella legge 12.8.93, n. 296 che accettano l'incarico di cui al precedente art. 20, e' consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte. 9. Ai medici di cui al comma 8, che alla data di pubblicazione del presente Accordo detenevano un numero di scelte superiore a 500 e' fatto divieto di acquisire ulteriori scelte. Per tali medici l'Azienda dispone il rientro nei limiti dei massimali di cui al comma 8 mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai medici che, soggetti alla norma relativa, rinunciano all'incarico compatibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo. 11. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.