(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 25)
          Art. 25 - Massimale di scelte e sue limitazioni. 
  
1. I medici  iscritti  negli  elenchi  possono  acquisire  un  numero
massimo di scelte pari a 1.500 unita'. 
  
2. I medici che avevano acquisito la possibilita' del  raggiungimento
della quota individuale di 1.800 scelte  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale di
1.500 scelte gradualmente mediante la  sospensione  dell'attribuzione
di nuove scelte. 
  
3.  Eventuali  deroghe  al  massimale  individuale   possono   essere
autorizzate dalla Regione, su  proposta  dell'Azienda  e  sentito  il
Comitato aziendale di cui all'art. 11,  in  relazione  a  particolari
situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48  della
Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a
mesi sei. 
  
4. Nei confronti del medico  che,  oltre  ad  essere  inserito  negli
elenchi,  svolga  altre  attivita'  orarie   compatibili   con   tale
iscrizione, il massimale di scelta e' ridotto in misura proporzionale
al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle  suddette
altre attivita', tenuto conto del disposto dell'art. 44 del  presente
Accordo in materia di  libera  professione  strutturata.  Per  quanto
riguarda i medici della continuita' assistenziale, della medicina dei
servizi e  dell'emergenza  sanitaria  territoriale  si  applicano  le
limitazioni previste dai rispettivi Capi. 
  
5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale  per  i  medici
soggetti a limitazioni per attivita' a  rapporto  orario  compatibili
con quelle di cui al presente  Accordo  e  per  attivita'  di  libera
professione strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale
corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte  per
40 ore settimanali. 
  
6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che  non  puo'
essere  inferiore  a  1.000  scelte,  fatte   salve   autolimitazioni
inferiori gia' esistenti alla  data  di  pubblicazione  del  presente
Accordo  e  fino  a  che  le  singole  posizioni  soggettive  restino
immutate.  Il  massimale  derivante   da   autolimitazione   non   e'
modificabile  prima  di  3  anni  dalla  data  di  decorrenza   della
autolimitazione. 
  
7. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1,  comma  16,
del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93,  e'  consentita
la  reiscrizione  negli  elenchi   dei   medici   convenzionati   per
l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito
nel  quale  essi  erano  convenzionati  al   momento   dell'esercizio
dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91),  alle
condizioni e nei  limiti  previsti  dalla  organizzazione  sanitaria,
cosi' come disposto dal precedente articolo 19. 
  
8. Ai medici di cui all'art. 6, comma 1,  del  D.L.  l4.6.93  n.  187
convertito con modifiche nella legge 12.8.93, n.  296  che  accettano
l'incarico di cui al precedente  art.  20,  e'  consentito  acquisire
scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte. 
  
9. Ai medici di cui al comma 8, che alla data  di  pubblicazione  del
presente Accordo detenevano un numero di scelte superiore  a  500  e'
fatto  divieto  di  acquisire  ulteriori  scelte.  Per  tali   medici
l'Azienda dispone il rientro nei limiti dei massimali di cui al comma
8 mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte. 
  
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai  medici
che,  soggetti   alla   norma   relativa,   rinunciano   all'incarico
compatibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del  presente
Accordo. 
  
11. Lo svolgimento di  altre  attivita'  anche  libero-professionali,
compatibili  con  l'iscrizione  negli  elenchi  non  deve  comportare
pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento  degli  obblighi  del
medico, a livello ambulatoriale e domiciliare,  nei  confronti  degli
assistiti che lo hanno prescelto.