(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 26)
                    Art. 26 - Scelta del medico. 
  
1. La costituzione  e  lo  svolgimento  del  rapporto  tra  medico  e
assistito sono fondati sul rapporto di fiducia. 
  
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla
reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei  rapporti  reciproci.  A
tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra il medico e  il
cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate  tra
le   Regioni   e    le    Organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative,  una  corretta  informazione  agli  assistiti  sulla
opportunita' di  avviare  preliminarmente  alla  scelta  una  diretta
conoscenza del medico  e,  a  margine  della  scelta  effettuata,  la
informazione sullo status del medico, sul suo corriculum personale  e
professionale, sulle caratteristiche  della  attivita'  professionale
(ubicazione ed orario dello studio,  aderenza  a  forme  associative,
ecc.). 
  
3. Ciascun avente diritto, all'atto del  rilascio  del  documento  di
iscrizione, sceglie direttamente per se' e per i propri  familiari  o
soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia  fra  quelli
iscritti  nell'elenco,  definito  ai  sensi  dell'art.  19,  relativo
all'ambito territoriale di residenza. 
  
4. L'Azienda sentito il  parere  obbligatorio  del  Comitato  di  cui
all'art. 11 e acquisita l'accettazione  del  medico  di  scelta  puo'
consentire che la scelta  sia  effettuata  in  favore  di  un  medico
iscritto  in  un  elenco  diverso  da  quello   proprio   dell'ambito
territoriale in cui l'assistito e residente quando la  scelta  sia  o
diventa obbligatoria oppure quando per  ragioni  di  vicinanza  o  di
migliore viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un  ambito
limitrofo e  tutte  le  volte  che  gravi  e  obbiettive  circostanze
ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 
  
5. La scelta per i cittadini residenti ha  validita'  annuale,  salva
revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata. 
  
6. per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato  da
un minimo di tre mesi ad un massimo  di  1  anno,  con  contemporanea
cancellazione della scelta eventualmente gia'  in  carico  al  medico
della  Azienda  di  provenienza   del   cittadino.   La   scelta   e'
espressamente prorogabile. 
  
7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in  materia
di  soggiorno  sul  territorio  italiano,  la  scelta  e'   a   tempo
determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo  di  2  anni,  nel
rispetto dei tempi di validita' dei permessi di soggiorno. Anche  per
tale scelta e' espressamente prorogabile. 
  
8. Il figlio, il coniuge  e  il  convivente  dell'assistito  gia'  in
carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta  a
favore dello stesso medico anche  in  deroga  al  massimale  o  quota
individuale,  purche'  anagraficamente  facenti  parte  del  medesimo
nucleo familiare. 
  
9. Le scelte in deroga comunque acquisibili, non possono superare  in
nessun caso  il  5%  del  massimale  individuale  del  medico,  fermo
restando quanto previsto dell'art. 25, comma 2.