(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 28)
                    Art. 28 - Revoche d'ufficio. 
  
1. Le scelte dei cittadini che, ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge
526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda
sono  riattribuite  automaticamente  al  medico  dal  momento   della
reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi  anche  in  deroga  al
massimale individuale. A tal fine le  Aziende  istituiscono  apposito
separato elenco dei cittadini ai quali sia stata  revocata  d'ufficio
la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica. 
  
2. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta  di
cui al precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono
dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico
e' tenuto alla assistenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli
elenchi fin dalla data di sospensione medesima. 
  
3.  La  revoca  della  scelta  da  operarsi   d'ufficio   per   morte
dell'assistito ha effetto del giorno del decesso. L'Azienda e  tenuta
a comunicare al medico interessato la revoca  per  decesso  entro  un
anno dall'evento. 
  
4. In caso di trasferimento di residenza l'azienda presso la quale il
cittadino ha effettuato la nuova  scelta  comunica  tale  circostanza
all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla
revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le  Aziende  che
aggiornano   l'archivio   assistiti   utilizzando   le   informazioni
anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di  trasferimento
ad altre Aziende,  alla  revoca  d'ufficio.  L'Azienda  e'  tenuta  a
comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3
mesi dall'evento. Le revoche conseguenti ai cambiamenti di  residenza
all'interno della Azienda e tra aziende limitrofe  sono  disciplinate
con  accordi  regionali.  Nel  caso  in  cui  l'ambito  comunale  sia
comprensivo di piu' Aziende  si  intende  per  Azienda  limitrofa  il
medesimo ambito comunale. 
  
5. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data  della
seconda attribuzione nel caso di scelta posta  due  volte  in  carico
allo stesso medico. Se trattasi di medici  diversi  la  cancellazione
decorre dalla data della comunicazione al  medico  interessato.  Tali
comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del  mese
di competenza. 
  
6. Ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d'ufficio di
cui al presente articolo, l'Azienda e tenuta  ad  inviare  al  medico
interessato, in uno con la  comunicazione  del  previsto  importo  da
ripetere, il tabulato nominativo  relativo  ai  pazienti  oggetto  di
revoca,  completo  della  causa  e  della  decorrenza  della   revoca
medesima. 
  
7 Avverso alla richiesta di ripetizione il  medico  interessato  puo'
opporre motivato e documentato ricorso  entro  15  giorni  dalla  sua
comunicazione  ed   il   Direttore   Generale   assume   la   propria
deliberazione in merito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. 
  
8.  Qualora  l'importo  complessivo  richiesto  dalla   Azienda   sia
superiore al 20% dell'ammontare degli emolumenti  mensili,  l'Azienda
puo' dare corso a conguaglio negativo solo in presenza di accordo  in
tal senso con il medico interessato. 
  
9. La ripetizione delle somme o l'applicazione del  conguaglio  hanno
corso nella misura massima del 20% per cento dei compensi mensili  al
netto delle ritenute fiscali e previdenziali.