(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 29)
      Art. 29 - Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici. 
  
1.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  compensi  la   scelta,   la
ricusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in  corso
o dal primo giorno del mese successivo  a  seconda  che  intervengano
entro il 15o giorno o dal 16o giorno del mese. 
  
2. Il rateo mensile dei compensi e'  frazionabile  in  trentesimi  ai
fini  del  pagamento  di  eventuali  frazioni  di  mese,  quando   le
variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o
sospensione del medico dall'elenco. 
  
3. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del  medico
produce  effetti  economici  dal  giorno  di   compimento   dell'eta'
prevista. 
  
4. Le opzioni di aggiornamento dell'elenco degli  assistiti  rispetto
alla scelta e alla revoca sono svolte in tempo reale,  qualora  siano
realizzabili in base  alla  possibilita'  di  utilizzo  di  procedure
informatiche.