(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 30)
         Art. 30 - Elenchi nominativi e variazioni mensili. 
  
1. Entro il 31 luglio ed il  31  gennaio  di  ogni  anno  le  Aziende
inviano ai medici  l'elenco  nominativo  delle  scelte  in  carico  a
ciascuno di essi alla data rispettivamente del 15  giugno  e  del  15
dicembre. 
  
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli  medici  le
variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte  e
alle revoche avvenute durante  il  mese  precedente,  allegandovi  le
copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. 
  
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere  fornite  su  supporto
magnetico, a richiesta del medico e senza alcun onere a suo carico. 
  
4. Le Aziende istituiscono un elenco separato  delle  scelte  operate
dai  cittadini  in  favore  di   medici   convenzionati   in   ambiti
territoriali della stessa Azienda  diversi  da  quello  di  residenza
dell'assistito, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del presente Accordo. 
  
5. Tale  elenco  e'  utilizzato  ai  fini  della  determinazione  del
rapporto ottimale e della individuazione  della  carenza  di  medici,
secondo quanto disposto dall'articolo  19,  comma  11,  del  presente
Accordo.