(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 32)
Art. 32 - Compiti del medico  a  quota  variabile  di  compenso,  con
                        compensi aggiuntivi. 
  
1. Il medico e' tenuto a svolgere,  oltre  ai  compiti  indicati  dal
precedente   articolo   31,   compiti   anch'essi   finalizzati    al
soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e
uniformi di  assistenza,  remunerati  con  una  quota  variabile  del
compenso, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 31. 
  
2. I compiti di cui al presente articolo sono: 
  
a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma
   integrata  con  l'assistenza  specialistica,   infermieristica   e
   riabilitativa, in  collegamento  se  necessario  con  l'assistenza
   sociale, secondo gli allegati "G" e "H"; 
  
b) assistenza  programmata   nelle   residenze   protette   e   nelle
   collettivita',  sulla  base  degli  accordi   regionali   previsti
   dall'art. 39, lett. C); 
  
c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D"; 
  
d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla
   base delle intese regionali di  cui  all'art.  45,  lettera  "C2",
   comma 2; 
  
e) visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4.