(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 33)
            Art. 33 - Visite ambulatoriali e domiciliari. 
  
1. L'attivita' medica viene prestata nello  studio  del  medico  o  a
domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 
  
2. La visita domiciliare deve essere  eseguita  di  norma  nel  corso
della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore  dieci;
ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la  visita
dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 
  
3. A cura  dell'azienda  e  del  medico  di  medicina  generale  tale
regolamentazione e' portata a conoscenza degli assistiti. 
  
4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu'
breve tempo possibile. 
  
5. Nelle giornate di sabato  il  medico  non  e'  tenuto  a  svolgere
attivita' ambulatoriale,  ma  e'  obbligato  ad  eseguire  le  visite
domiciliari  richieste  entro  le  ore  dieci  dello  stesso  giorno,
nonche', quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste  dopo
le ore dieci del giorno precedente. 
  
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse deposizioni  previste  per
il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita'  ambulatoriale
per i medici  che  in  quel  giorno  la  svolgono  ordinariamente  al
mattino. 
  
7. Particolari necessita assistenziali  relative  alla  effettuazione
delle visite domiciliari e all'accesso  agli  studi  professionali  -
collegate alla reperibilita' del medico, all'orario di ambulatorio  e
alla richiesta delle visite domiciliari - possono essere  oggetto  di
accordi  regionali  al  fine   di   assicurare   l'erogazione   delle
prestazioni.