Art. 33 - Visite ambulatoriali e domiciliari. 1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato. 2. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 3. A cura dell'azienda e del medico di medicina generale tale regolamentazione e' portata a conoscenza degli assistiti. 4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile. 5. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma e' obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche', quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse deposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. 7. Particolari necessita assistenziali relative alla effettuazione delle visite domiciliari e all'accesso agli studi professionali - collegate alla reperibilita' del medico, all'orario di ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari - possono essere oggetto di accordi regionali al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni.