Art. 34 - Consulto con lo specialista. 1. Il consulto con il medico specialista puo' essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale dalla Azienda del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, puo' essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il medico di famiglia o lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda. 5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente puo' mettersi in contatto con il medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.