(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 34)
               Art. 34 - Consulto con lo specialista. 
  
1. Il consulto con il medico specialista  puo'  essere  attivato  dal
medico di medicina generale qualora lo ritenga utile  per  la  salute
del paziente. 
  
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e  dal  medico  di
medicina  generale  presso  gli   ambulatori   pubblici   nell'ambito
territoriale dalla Azienda del paziente. 
  
3. Il consulto, previa  autorizzazione  della  Azienda,  puo'  essere
attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia,  anche  presso
il domicilio del paziente. 
  
4. Il medico di famiglia o lo specialista  concordano  i  modi  ed  i
tempi di attuazione del consulto  nel  rispetto  delle  esigenze  dei
servizi della Azienda. 
  
5. Qualora lo  specialista  ritenga  necessario  acquisire  ulteriori
notizie riguardanti il paziente puo'  mettersi  in  contatto  con  il
medico di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti  gli
elementi utili in suo possesso.