(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 35)
     Art. 35 - Rapporti tra il medico di famiglia e l'ospedale. 
  
1. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende  nel  cui
territorio insistono uno o piu' presidi ospedalieri,  previo  accordo
tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale ex art.  11
e il Direttore  sanitario,  d'intesa  col  dirigente  medico  di  cui
all'art. 47, adottano, anche in ottemperanza  al  disposto  dell'art.
15-decise  del   decreto   legislativo   n.   502/92   e   successive
modificazioni,  i  provvedimenti  regolamentari,  comprensivi   degli
aspetti organizzativi, necessari ad assicurare: 
  
a) il dovuto accesso del medico di famiglia  ai  presidi  ospedalieri
   della stessa azienda in fase di  accettazione,  di  degenza  e  di
   dimissioni del proprio paziente; 
  
b) le modalita' di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in
   relazione  all'andamento  della  degenza  e   alle   problematiche
   emergenti in corso di ricovero; 
  
c) il rispetto da parte dei medici dell'ospedale delle norme previste
   in materia prescrittiva dalle note CUF  e  delle  disposizioni  in
   materia di esenzione dalla partecipazione alla  spesa  di  cui  al
   Decreto Ministeriale 329/99 e successive modificazioni; 
  
d) il rispetto delle norme in materia  di  prescrizione  diretta  dei
   controlli programmati entro i 30 giorni dalla dimissione  e  della
   esenzione per le indagini da eseguirsi in  funzione  del  ricovero
   programmato. 
  
2. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il  medico
di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la  relazione  clinica  di
dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e  terapeutico
ospedaliero nonche' i suggerimenti terapeutici per  l'assistenza  del
paziente a domicilio. 
  
3.  In  caso  di  trasferimento  dell'assistito  presso  il   proprio
domicilio in regime di dimissione protetta, ferme restando  eventuali
competenze del reparto ospedaliero in materia di  assistenza  diretta
del paziente,  il  dirigente  del  reparto  concorda  col  medico  di
famiglia  gli  eventuali  interventi   di   supporto   alla   degenza
domiciliare ritenuti necessari, anche nella prospettiva di  passaggio
del  paziente  in  regime  di  assistenza  domiciliare  integrata   o
programmata. 
  
4. In ogni caso il medico di  medicina  generale  nell'interesse  del
proprio paziente puo' accedere,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  in
tutti gli ospedali  pubblici  e  le  case  di  cura  convenzionate  o
accreditate anche ai fini di  evitare  dimissioni  improprie  con  il
conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare. 
  
5. Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra
i medici del presidio ospedaliero ed i medici  di  medicina  generale
convenzionati, puo' essere istituita a livello  aziendale,  da  parte
del  Direttore  Generale  della  Azienda  USL  o   ospedaliera,   una
commissione,  con  funzioni  di  supporto  alla  Direzione  Generale,
composta dai medici di medicina generale presenti nei vari uffici  di
coordinamento delle  attivita'  distrettuali,  medici  ospedalieri  e
funzionari  dirigenti  medici  della  Azienda,  con  il  compito   di
esaminare soluzioni ed eventuali cause di disservizio e di  conflitto
nei rapporti tra ospedale e territorio. 
  
6.  In  particolare  sulla  base  di  indirizzi  regionali  l'Azienda
promuove  e  realizza,  d'intesa   con   i   sindacati   maggiormente
rappresentativi e con le Associazioni di tutela dei cittadini,  tutti
gli adempimenti necessari  a  rendere  trasparenti  i  meccanismi  di
inserimento dei cittadini nelle liste d'attesa dei ricoveri ordinari,
dei ricoveri d'elezione,  dei  ricoveri  in  day  hospital.  Promuove
inoltre criteri e condizioni di  equita'  nella  realizzazione  delle
liste d'attesa per  le  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale
ospedaliera. 
  
7. Le finalita' di cui al comma 6 sono realizzate  anche  avvalendosi
della commissione di cui al comma 5.