(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 36)
           Art. 36 - Assistenza farmaceutica e modulario. 
  
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualita'  e  quantita',
secondo  scienza  e  coscienza,  con  le  modalita'  stabilite  dalla
legislazione  vigente  nel  rispetto   del   prontuario   terapeutico
nazionale, cosi' come riclassificato  dall'art.  8,  comma  0,  della
legge 24.12.1993, n. 537 e successive modificazioni. 
  
2.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rilascio   della   prescrizione
farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a  suo  giudizio,
ritenga non necessaria la visita del paziente. 
  
3. Le parti firmatarie del  presente  accordo  possono  concordare  a
livello regionale sperimentazioni riguardanti modalita' e  procedure,
compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della
normativa nazionale riguardante la materia,  idonee  a  snellire  gli
adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a
consentire una migliore raccolta dei dati. 
  
4. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico
annota il diritto all'esenzione del pagamento della  quota  a  carico
secondo  le  norme  vigenti.  Eventuali  particolari   modalita'   di
annotazione del diritto,  o  meno,  all'esenzione  e  di  quant'altro
necessario, anche legate alle metodiche  locali  di  rilevazione  dei
dati, sono definite con accordi regionali. 
  
5. Il diritto all'esenzione del ticket e'  regolato  nelle  forme  di
legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione  e'
attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma  2,  del  decreto
ministeriale  20  maggio   1989   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  
6. La necessita' della erogazione di  presidi,  siringhe  e  prodotti
dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una  volta  all'anno
da parte del medico di assistenza primaria alla Azienda. L'erogazione
ed il relativo eventuale frazionamento sono  disposti  dalla  Azienda
secondo modalita' organizzative fissate dalla regione. 
  
7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica  o  di
necessita'  e  di  dimissione  ospedaliera  in  orari  coperti  dalla
continuita' assistenziale e compilata anche dai medici  dipendenti  e
dagli specialisti convenzionati interni secondo  le  disposizioni  di
cui  all'art.  15-decies   del   D.Lvo   n.   502/92   e   successive
modificazioni. 
  
8. La prescrizione farmaceutica  e  specialistica  su  modulario  del
S.S.N. puo' essere effettuata solo nei confronti  dei  cittadini  che
abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico di
medicina generale.