(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 37)
Art. 37 - Richiesta di indagini specialistiche, proposte di  ricovero
                          o di cure termali 
  
1.  Il  medico  di  famiglia,  ove  lo  ritenga  necessario,  formula
richiesta   di   visita,    indagine    specialistica,    prestazione
specialistica o proposta di ricovero o di cure termali. 
  
2. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialistica  deve
essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa puo'
contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall'art. 34. 
  
3.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rilascio  della   richiesta   o
prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente,
quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente
stesso. 
  
4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico,
con l'indicazione  "al  medico  curante",  suggerendo  la  terapia  e
segnalando   l'eventuale    utilita'    di    successivi    controlli
specialistici. 
  
5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori  indagini  per
la risposta del quesito del medico curante, formula  direttamente  le
relative richieste su modulario idoneo a consentire al  cittadino  la
diretta  esecuzione  della  prestazione  o  indagine  richiesta,  nel
rispetto del disposto dell'art. 15-decies del decreto legislativo  n.
502/92  e  successive  modificazioni,  e  tale   da   consentire   di
individuare il medico prescrittore e, con immediatezza, la  sua  area
di appartenenza. 
  
6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la
richiesta   del   medico   curante,   alle   seguenti    specialita':
odontoiatria,  ostetricia  e  ginecologia,  pediatria,   psichiatria,
oculistica, limitatamente alle prescrizioni  optometriche,  attivita'
dei servizi di prevenzione e consultoriali. 
  
7. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche  in
attuazione dei precedenti commi 5 e 6, le Aziende emanano  norme  per
la prescrizione diretta  sul  ricettario  regionale  da  parte  dello
specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali,
di tutti gli  approfondimenti  necessari  alla  risposta  al  quesito
diagnostico posto, degli accertamenti  preliminari  a  ricoveri  o  a
interventi chirurgici, nonche' della richiesta delle  prestazioni  da
eseguire  entro  30  giorni  dalla  dimissione  o  della   consulenza
specialistica. Trascorso tale termine i convogli programmati  saranno
proposti al medico di medicina generale. 
  
8. Le norme di cui al precedente comma  7  devono  essere  osservate,
anche al fine dell'applicazione degli accordi  relativi  al  rispetto
dei livelli di spesa programmati. 
  
9. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da  una
apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che riporti
i  dati  relativi  al  paziente  estratti  dalla   scheda   sanitaria
individuale. 
  
10. Il modulario di cui all'art. 36, salvo il disposto del successivo
art. 38, e' utilizzato anche per  le  certificazioni  della  presente
convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e  per  le
inchieste di prestazioni specialistiche, nonche' per le richieste  di
trasporto sanitario in ambulanza sulle  quali  il  medico  annota  la
diagnosi del soggetto. 
  
11. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto
Ministeriale 30 giugno 1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla G.U. n. 209 dell'8 dicembre 1997,  le  indagini  preliminari  al
ricovero programmato in strutture pubbliche  o  private  accreditate,
non facenti parte del percorso diagnostico attivato autonomamente dal
medico di assistenza primaria e  direttamente  riconducibili  al  DRG
previsto, non sono oggetto di prescrizione da parte del medico stesso
sul modulario del SSN.