(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 38)
       Art. 38 - Certificazione di malattia per i lavoratori. 
  
1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio  1980,
n. 33, e all'art. 15  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155,  sono
rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i  moduli
allegati sub allegato  "F"  fatte  salve  eventuali  modifiche  degli
stessi concordate ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  della  Legge  n.
33/80.  La  certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro   degli
alimentaristi fa parte dei compiti di cui all'art. 31, comma 3. 
  
2. Le certificazioni  relative  ad  assenze  dal  lavoro  connesse  o
dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite  da  medici  diversi  da
quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non e'
tenuto alla trascrizione.