(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 39)
            Art. 39 - Assistenza domiciliare programmata. 
  
1.  L'assistenza  domiciliare  programmata,  erogata  anche   secondo
indirizzi  e  modalita'  operative  definite  a   livello   regionale
costituisce,  come  previsto   dall'art.   32,   comma   2,   livello
assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico  iscritto
negli  elenchi.  Le  seguenti   forme   di   assistenza   domiciliare
programmata, devono essere, comunque,  assicurate  con  interventi  a
domicilio di: 
  
a) assistenza domiciliare integrata (ADI); 
b) assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti  non
ambulabili (ADP); 
c)  assistenza  domiciliare  nei  confronti  di  pazienti  ospiti  in
residenze protette e collettivita' (ADR). 
  
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui  al
comma 1, lettere a) e b), e'  disciplinata  dai  protocolli  allegati
sotto le lettere G) e H);  l'istituto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
disciplinato  nell'ambito  degli  accordi  rimessi  alla   trattativa
regionale. 
  
3. Le Regioni, previo accordo con le Organizzazioni  Sindacali  della
medicina generale maggiormente rappresentative a  livello  Regionale,
possono disciplinare diversamente le forme di assistenza  domiciliare
di cui alle lettere a) e b).