(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 42)
 Art. 42 - Collegamento con i servizi di continuita' assistenziale. 
  
1. Il medico  di  famiglia  valuta,  secondo  scienza  e  conoscenza,
l'opportunita' di  lasciare  brevi  note  esplicative  presso  quegli
assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano
eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza  da
parte dei medici addetti al servizio di continuita' assistenziale. 
  
2.  Possono  essere  concordate  con  le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative apposite linee guida, ad uso dei  medici
di medicina generale,  sulla  definizione  delle  caratteristiche  di
quegli assistiti per i quali si ritenga di dover rendere disponibili,
presso  il  domicilio  del  paziente,  la   documentazione   ritenuta
necessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da parte  dei
medici di continuita' assistenziale. 
  
3. Il medico di assistenza primaria, ove sussistano le linee guida di
cui al comma 2, e' tenuto all'osservanza del  disposto  di  cui  allo
stesso comma.