Art. 45 Trattamento economico. 1. Premesso che il "Programma delle attivita' territoriali" comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche, anche l'erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attivita' di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in: a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all'art. 31, articolata in onorario professionale, compenso aggiuntivo, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale; b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale, compreso il rispetto dei livelli di spesa programmati: medicina associata, indennita' di piena disponibilita', indennita' di collaborazione informatica, indennita' di collaboratore di studio medico e indennita' di personale infermieristico: c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti: - dal presente accordo: prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D", assistenza programmata di cui agli allegati "G". Assistenza domiciliare programmata, ed "H", assistenza domiciliare integrata; - dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivita', interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attivita' in ospedali di comunita' o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attivita' o prestazioni richieste dall'Azienda. 2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono concordare, nell'ambito della quota variabile di cui alla lettera c) e con le procedure di cui al Capo VI, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali. A - QUOTA FISSA CAPITARIA A1 - ONORARIO PROFESSIONALE. 1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianita' di laurea del medico. ================================================ ANZIANITA' compenso DI LAUREA forfettario ================================================ 01.01.99 01.01.2000 da 0 a 6 anni 44.795 45.422 oltre 6 fino a 13 anni 47.837 48.507 oltre 13 fino a 20 anni 51.009 51.723 oltre 20 anni 54.178 54.937 oltre 27 anni 56.293 57.082 2. Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75o anno di eta' e' corrisposto un ulteriore compenso forfetario annuo pari a lire 30.000, a decorrere dallo 01.01.2000. Per le vaccinazioni antinfluenzali adeguate a tali soggetti, debitamente documentate come da Allegato D, e' corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa prevista dal nomenclatore tariffario lettera B n. 4, del medesimo Allegato D. 3. In considerazione dei compiti di cui all'art. 31, comma 3, e' corrisposto un compenso capitario annuo per assistito pari a lire 2.800, a decorrere dallo 01.01.2000. 4. Per le scelte dei minori di eta' inferiore a 14 anni effettuate dalla data di pubblicazione del presente Accordo e' corrisposto un ulteriore compenso capitario annuale di lire 35.000. A2 - COMPENSO AGGIUNTIVO. 1. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla lettera F dell'art. 41, D.P.R 314/90. 2. Il compenso, nella misure corrisposta al 31 dicembre 1997, e' incrementato dal 1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4% moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivaluto con la percentuale precedente. 3. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale. A3 - CONCORSO NELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO. 1. Ai medici che svolgono compiti di assistenza primaria, e' corrisposto un concorso forfetario per le spese sostenute in relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti. 2. Per ciascun assistito in carico e' corrisposto un concorso forfetario annuo risultante dalla tabella che segue: ===================================================================== CONCORSO SPESE PER LA Dal 01.01.99 Dal 01.01 2000 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ===================================================================== Per i primi 500 assistiti 20.166 20.448 Per gli assistiti da 501 al massimale o quota individuale 12.926 13.107 3. Il contributo compete in misura ridotta quando il medico ritenga di avvalersi par l'espletamento degli obblighi convenzionati, di servizi e personale di collaborazione forniti dalla Azienda sulla base di accordi da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale antro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Accordo. 4. Il concorso nelle spese viene erogato dalla Azienda in rate mensili. 5. Nulla e dovuto a titolo di concorso spese per assistiti oltre il massimale o la quota individuale. B - QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE B1 - INDENNITA' DI PIENA DISPONIBILITA'. 1. Ai sanitari che svolgono in modo esclusivo, salva la libera professione di cui all'Art. 44, attivita' di medico di assistenza primaria ai sensi del presente Accordo, spetta per ciascuno assistito in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una indennita' annua nelle seguenti misure: Per i primi 500 assistiti: ================================================== ANZIANITA' Compenso DI LAUREA forfetario ================================================== 01.01.99 01.01.2000 da 0 a 6 anni 3.735 3.787 oltre 6 fino a 13 anni 3 973 4.028 oltre 13 fino a 20 anni 4.219 4.278 oltre 20 anni 4.464 4.526 oltre 27 anni 4.702 4.767 Per gli assistiti da 501 a 1.500 ================================================== ANZIANITA' Compenso DI LAUREA forfetario ================================================== 01.01.99 01.01.2000 Da 0 a 6 anni 3.455 3.503 Oltre 6 fino a 13 anni 3.693 3.744 Oltre 13 fino a 20 anni 3.938 3.993 Oltre 20 anni 4.184 4.242 Oltre 27 anni 4.407 4.468 2. I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attivita' territoriali programmate, della medicina dei servizi, di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di quelli medico-generici di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonche' di rapporti intrattenuti con il Ministero della Sanita' per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla Legge n. 833/78, debbono optare tra l'indennita' di cui sopra e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative. B2 - MEDICINA ASSOCIATA. 1. A decorrere dal 1.1.2000, ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 6% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9 del presente Accordo, e' dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 9.000. Ai medici che gia' percepivano le quote capitarie per l'esercizio della medicina di gruppo previste dall'art. 45 del D.P.R. n. 484/96, e' corrosposto, sulla maggiorazione spettante per la medicina di gruppo un incremento del 23% dal 1.1.1999 al 31.12 1999. 2. A decorrere dal 1.1 2000 ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 7% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in rete ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente Accordo, e' dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 7.000. 3. A decorrere dal 1.1.2000 ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 40% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in associazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del presente Accordo e' dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 5.000. B3 - INDENNITA' DI COLLABORAZIONE INFORMATICA. 1. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai medici che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche e' corrisposta indennita' forfetaria mensile di lire 150.000. Le apparecchiare di cui sopra devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita' dell'assistenza. 2. A decorrere dal 1.1.1999 e fino al 1.12.1999 la indennita' di collaborazione informatica corrisposta ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera 1, del D.P.R. n. 484/96, e di lire 102.300 mensili. A decorrere dal 1.1.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, e' di lire 103.750. B4 - INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO. 1 Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 25% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali di cui al Capo VI, che utilizzano un collaboratore di Studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta, con decorrenza 1.1.2000, un'indennita' annua nella misura di lire 5.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in reazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dal 1.1.l999 al 31.12.1999 sull'indennita' gia' percepita ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera L, del D.P.R n. 484/96 e' corrisposto un importo annuale di lire 55 per assistito. B5 - INDENNITA' DI PERSONALE INFERMIERISTICO. 1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali di cui ai Capo VI, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da societa' cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta un'indennita' annua nella misura di lire 6.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulle base di accordi regionali l'ammontare dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali. B6 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, comma 3, lettera d), le Regioni possono individuare ulteriori appositi finanziamenti per compensi a quota variabile per la effettuazione di specifici programmi di attivita' finalizzati al rispetto di livelli programmati di spesa. 2. Gli obietti da raggiungere da parte dei medici di medicina generale sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi, facenti parte di un dettagliato progetto integrato che costruisce il supporto tecnico del livello di spesa programmato. 3. I progetti a livello di spesa programmata devono comunque essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilita' del consumo delle risorse. 4. I progetti a livello di spesa programmata devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita' al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti. C - QUOTA VARCABILE PER COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE, REGIONALE, AZIENDALE. C1 - ACCORDO NAZIONALE. 1. Prestazioni aggiuntive. Ai medici di assistenza primaria spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D) e al relativo nomenclatore tariffario. 2. Assistenza programmata domiciliare. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, di cui all'art. 39, lettere a) e b), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo lett. c), secondo quanto stabilito dagli accordi regionali. L'entita' complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali. C2 - ACCORDI REGIONALI 1. Assistenza nelle residenze protette e nelle collettivita'. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all'art. 39, lettera c) effettuate con modalita' definite nell'ambito di specifici Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 2. Assistenza in zone disagiate. Per lo svolgimento delle attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. C3 - ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI. Inoltre gli accordi regionali ed aziendali con i le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale ed aziendale ai sensi dell'art. 10, concluse con le procedure di cui al Capo VI, possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualita', e i relativi compensi. A titolo esemplificativo si indicano in particolare: - Interventi aggiuntivi in dimissione protetta. Adempimenti aggiuntivi dei medici di assistenza primaria nei confronti di assistiti verso i quali sia stato attivato il regime della dimissione protetta dall'ospedale ed i rispettivi compensi. - Prestazioni informatiche. Esecuzione di procedure ed attivita' informatiche previste da appositi progetti per iniziative assunte a livello regionale ed aziendale. - Prestazioni assistenziali su progetti definiti. Compiti e prestazioni previsti da progetti assistenziali regionali aziendali ai quali i medici di assistenza primaria abbiano aderito o siano chiamati ad aderire. - Prestazioni di medicina preventiva e di educazione sanitaria. Partecipazione a progetti di educazione sanitaria e prevenzione individuale e collettiva realizzati in ambio regionale o aziendale. - Requisiti strutturali d'eccellenza. Disponibilita' ed utilizzazione di specifici requisiti strutturali qualificanti relativi a specifiche funzioni in grado di migliorare la fruibilita' delle prestazioni sanitarie, anche riducendo le difficolta' dei cittadini nell'accesso al servizio. - Livelli di spesa programmati. Per l'adesione del medico ai progetti con livello di spesa programmato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, sono accordati incentivi, anche in termini di servizi resi disponibili dalla Azienda. - Visite occasionali. Puo' essere previsto il pagamento al medico di assistenza primaria delle visite occasionali da parte della Azienda. 2. I compensi di cui al comma 1, lettera A), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo quello di competenza. 3. I compensi di cui al comma 1, lettere B) e C) sono versati di norma mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. 4. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende. 5. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre. D - QUOTA ANNUALE PER IL RIENTRO DEL MASSIMALE. 1. Ai medici titolari della quota individuale di 1.800 scelte e' corrisposta, per un periodo di 4 anni, una quota annuale omnicomprensiva di lire 32.000 per ogni scelta revocata dall'assistito o d'ufficio fino al rientro nel massimale di 1.500 scelte, piu' l'aggiunta di 75 scelte in deroga come previo dall'art. 26, comma 9. 2. Rimane fermo il divieto di acquisire scelte, anche in deroga, fino al raggiungimento di un numero di scelte inferiore a 1.575.