Art. 45 Trattamento economico.
1. Premesso che il "Programma delle attivita' territoriali"
comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92 e
successive modifiche, anche l'erogazione della medicina generale e
specifica le prestazioni ed attivita' di competenza della stessa
risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed
aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati per
l'assistenza primaria secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1,
lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:
a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all'art. 31,
articolata in onorario professionale, compenso aggiuntivo,
concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni
assistenziali del Servizio sanitario nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale,
compreso il rispetto dei livelli di spesa programmati: medicina
associata, indennita' di piena disponibilita', indennita' di
collaborazione informatica, indennita' di collaboratore di studio
medico e indennita' di personale infermieristico:
c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla
realizzazione della programmazione sanitaria nazionale, regionale
e aziendale stabiliti:
- dal presente accordo: prestazioni aggiuntive di cui all'allegato
"D", assistenza programmata di cui agli allegati "G". Assistenza
domiciliare programmata, ed "H", assistenza domiciliare integrata;
- dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle
residenze protette e nelle collettivita', interventi aggiuntivi in
dimissione protetta, prestazioni ed attivita' in ospedali di
comunita' o strutture alternative al ricovero ospedaliero,
prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari
standard strutturali e strumentali, ulteriori attivita' o
prestazioni richieste dall'Azienda.
2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, possono concordare, nell'ambito della
quota variabile di cui alla lettera c) e con le procedure di cui al
Capo VI, livelli assistenziali aggiuntivi, programmi e progetti
avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati
allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali.
A - QUOTA FISSA CAPITARIA
A1 - ONORARIO PROFESSIONALE.
1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di
assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistito in carico,
un compenso forfetario annuo, come dalla seguente tabella, distinto
secondo l'anzianita' di laurea del medico.
================================================
ANZIANITA' compenso
DI LAUREA forfettario
================================================
01.01.99 01.01.2000
da 0 a 6 anni 44.795 45.422
oltre 6 fino
a 13 anni 47.837 48.507
oltre 13 fino
a 20 anni 51.009 51.723
oltre 20 anni 54.178 54.937
oltre 27 anni 56.293 57.082
2. Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75o anno di eta' e'
corrisposto un ulteriore compenso forfetario annuo pari a lire
30.000, a decorrere dallo 01.01.2000. Per le vaccinazioni
antinfluenzali adeguate a tali soggetti, debitamente documentate come
da Allegato D, e' corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa
prevista dal nomenclatore tariffario lettera B n. 4, del medesimo
Allegato D.
3. In considerazione dei compiti di cui all'art. 31, comma 3, e'
corrisposto un compenso capitario annuo per assistito pari a lire
2.800, a decorrere dallo 01.01.2000.
4. Per le scelte dei minori di eta' inferiore a 14 anni effettuate
dalla data di pubblicazione del presente Accordo e' corrisposto un
ulteriore compenso capitario annuale di lire 35.000.
A2 - COMPENSO AGGIUNTIVO.
1. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono
attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui alla
lettera F dell'art. 41, D.P.R 314/90.
2. Il compenso, nella misure corrisposta al 31 dicembre 1997, e'
incrementato dal 1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4% moltiplicato
per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun
mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale.
Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivaluto con
la percentuale precedente.
3. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti
oltre il massimale individuale.
A3 - CONCORSO NELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL
SERVIZIO SANITARIO.
1. Ai medici che svolgono compiti di assistenza primaria, e'
corrisposto un concorso forfetario per le spese sostenute in
relazione alle attivita' professionali ed in particolare per la
disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni
dell'art. 22, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di
trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento
dell'attivita' a favore degli assistiti.
2. Per ciascun assistito in carico e' corrisposto un concorso
forfetario annuo risultante dalla tabella che segue:
=====================================================================
CONCORSO SPESE PER LA Dal 01.01.99 Dal 01.01 2000
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
=====================================================================
Per i primi 500 assistiti 20.166 20.448
Per gli assistiti da 501 al
massimale o quota individuale 12.926 13.107
3. Il contributo compete in misura ridotta quando il medico ritenga
di avvalersi par l'espletamento degli obblighi convenzionati, di
servizi e personale di collaborazione forniti dalla Azienda sulla
base di accordi da stipularsi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale antro 90 giorni
dalla pubblicazione dell'Accordo.
4. Il concorso nelle spese viene erogato dalla Azienda in rate
mensili.
5. Nulla e dovuto a titolo di concorso spese per assistiti oltre il
massimale o la quota individuale.
B - QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI
DELLA PROGRAMMAZIONE
B1 - INDENNITA' DI PIENA DISPONIBILITA'.
1. Ai sanitari che svolgono in modo esclusivo, salva la libera
professione di cui all'Art. 44, attivita' di medico di assistenza
primaria ai sensi del presente Accordo, spetta per ciascuno assistito
in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte, una
indennita' annua nelle seguenti misure:
Per i primi 500 assistiti:
==================================================
ANZIANITA' Compenso
DI LAUREA forfetario
==================================================
01.01.99 01.01.2000
da 0 a 6 anni 3.735 3.787
oltre 6 fino a 13 anni 3 973 4.028
oltre 13 fino a 20 anni 4.219 4.278
oltre 20 anni 4.464 4.526
oltre 27 anni 4.702 4.767
Per gli assistiti da 501 a 1.500
==================================================
ANZIANITA' Compenso
DI LAUREA forfetario
==================================================
01.01.99 01.01.2000
Da 0 a 6 anni 3.455 3.503
Oltre 6 fino a 13 anni 3.693 3.744
Oltre 13 fino a 20 anni 3.938 3.993
Oltre 20 anni 4.184 4.242
Oltre 27 anni 4.407 4.468
2. I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attivita'
territoriali programmate, della medicina dei servizi, di continuita'
assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di quelli
medico-generici di ambulatorio di cui alla norma finale annessa
all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonche' di rapporti
intrattenuti con il Ministero della Sanita' per l'erogazione
dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla Legge n.
833/78, debbono optare tra l'indennita' di cui sopra e quanto
eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive
normative.
B2 - MEDICINA ASSOCIATA.
1. A decorrere dal 1.1.2000, ai medici di assistenza primaria, fatti
salvi differenti accordi regionali di cui al Capo VI, nell'ambito di
una percentuale minima di riferimento del 6% degli assistiti
nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art.
12, che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina di
gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9 del presente Accordo, e' dovuto
un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al
limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura
di lire 9.000. Ai medici che gia' percepivano le quote capitarie per
l'esercizio della medicina di gruppo previste dall'art. 45 del D.P.R.
n. 484/96, e' corrosposto, sulla maggiorazione spettante per la
medicina di gruppo un incremento del 23% dal 1.1.1999 al 31.12 1999.
2. A decorrere dal 1.1 2000 ai medici di assistenza primaria, fatti
salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di
una percentuale minima di riferimento del 7% degli assistiti
nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art.
12 che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in rete
ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente Accordo, e' dovuto un
compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al
limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura
di lire 7.000.
3. A decorrere dal 1.1.2000 ai medici di assistenza primaria
individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 40% degli
assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui
all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo
VI, che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in
associazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del presente Accordo e'
dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico,
fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore,
nella misura di lire 5.000.
B3 - INDENNITA' DI COLLABORAZIONE INFORMATICA.
1. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai medici che
assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi
informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la
stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche e'
corrisposta indennita' forfetaria mensile di lire 150.000. Le
apparecchiare di cui sopra devono essere idonee ad eventuali
collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei
dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio
dell'andamento prescrittivo e la verifica di qualita'
dell'assistenza.
2. A decorrere dal 1.1.1999 e fino al 1.12.1999 la indennita' di
collaborazione informatica corrisposta ai sensi dell'art. 45, comma
3, lettera 1, del D.P.R. n. 484/96, e di lire 102.300 mensili. A
decorrere dal 1.1.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente
Accordo, e' di lire 103.750.
B4 - INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO.
1 Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro
la percentuale massima del 25% degli assistiti nell'ambito regionale,
sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi
differenti accordi regionali di cui al Capo VI, che utilizzano un
collaboratore di Studio professionale assunto secondo il contratto
nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o
fornito da societa', cooperative e associazioni di servizio o
comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta, con
decorrenza 1.1.2000, un'indennita' annua nella misura di lire 5.000
per assistito in carico fino al massimale o quota individuale,
determinando, sulla base di accordi regionali l'ammontare
dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro
associato e l'eventuale incremento in reazione alla attivazione di
compiti e modelli organizzativi sperimentali. Per il periodo dal
1.1.l999 al 31.12.1999 sull'indennita' gia' percepita ai sensi
dell'art. 45, comma 3, lettera L, del D.P.R n. 484/96 e' corrisposto
un importo annuale di lire 55 per assistito.
B5 - INDENNITA' DI PERSONALE INFERMIERISTICO.
1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro
la percentuale massima del 5% degli assistiti nell'ambito regionale,
sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, fatti salvi
differenti accordi regionali di cui ai Capo VI, che utilizzano un
infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto
nazionale di lavoro per la categoria, fornito da societa' cooperative
o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative
vigenti, e' corrisposta un'indennita' annua nella misura di lire
6.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale,
determinando, sulle base di accordi regionali l'ammontare
dell'indennita' spettante a ciascun medico in caso di lavoro
associato e l'eventuale incremento in relazione alla attivazione di
compiti e modelli organizzativi sperimentali.
B6 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, comma 3, lettera d),
le Regioni possono individuare ulteriori appositi finanziamenti per
compensi a quota variabile per la effettuazione di specifici
programmi di attivita' finalizzati al rispetto di livelli programmati
di spesa.
2. Gli obietti da raggiungere da parte dei medici di medicina
generale sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e
concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi, facenti parte di un dettagliato
progetto integrato che costruisce il supporto tecnico del livello di
spesa programmato.
3. I progetti a livello di spesa programmata devono comunque essere
realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale
epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di
responsabilita' del consumo delle risorse.
4. I progetti a livello di spesa programmata devono prevedere
adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualita'
al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli
obiettivi programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici
aderenti.
C - QUOTA VARCABILE PER COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI FUNZIONALI
ALLA REALIZZAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE, REGIONALE, AZIENDALE.
C1 - ACCORDO NAZIONALE.
1. Prestazioni aggiuntive. Ai medici di assistenza primaria spetta il
compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D) e al
relativo nomenclatore tariffario.
2. Assistenza programmata domiciliare. Ai medici di assistenza
primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza
programmata ad assistiti non ambulabili, di cui all'art. 39, lettere
a) e b), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere
G) ed H), e di cui allo stesso articolo lett. c), secondo quanto
stabilito dagli accordi regionali. L'entita' complessiva della spesa
per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita
annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da
raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi
effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente
rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni
di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non
possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto
l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi
regionali.
C2 - ACCORDI REGIONALI
1. Assistenza nelle residenze protette e nelle collettivita'. Ai
medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le
prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all'art.
39, lettera c) effettuate con modalita' definite nell'ambito di
specifici Accordi regionali con i sindacati maggiormente
rappresentativi ai sensi dell'art. 10.
2. Assistenza in zone disagiate. Per lo svolgimento delle attivita'
in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a
popolazione sparsa comprese le piccole isole, spetta ai medici di
assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con
le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati
maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10.
C3 - ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI. Inoltre gli accordi regionali ed
aziendali con i le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale ed aziendale ai sensi dell'art.
10, concluse con le procedure di cui al Capo VI, possono prevedere lo
svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche
prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualita',
e i relativi compensi. A titolo esemplificativo si indicano in
particolare:
- Interventi aggiuntivi in dimissione protetta. Adempimenti
aggiuntivi dei medici di assistenza primaria nei confronti di
assistiti verso i quali sia stato attivato il regime della
dimissione protetta dall'ospedale ed i rispettivi compensi.
- Prestazioni informatiche. Esecuzione di procedure ed attivita'
informatiche previste da appositi progetti per iniziative assunte a
livello regionale ed aziendale.
- Prestazioni assistenziali su progetti definiti. Compiti e
prestazioni previsti da progetti assistenziali regionali aziendali
ai quali i medici di assistenza primaria abbiano aderito o siano
chiamati ad aderire.
- Prestazioni di medicina preventiva e di educazione sanitaria.
Partecipazione a progetti di educazione sanitaria e prevenzione
individuale e collettiva realizzati in ambio regionale o aziendale.
- Requisiti strutturali d'eccellenza. Disponibilita' ed utilizzazione
di specifici requisiti strutturali qualificanti relativi a
specifiche funzioni in grado di migliorare la fruibilita' delle
prestazioni sanitarie, anche riducendo le difficolta' dei cittadini
nell'accesso al servizio.
- Livelli di spesa programmati. Per l'adesione del medico ai progetti
con livello di spesa programmato, in relazione al raggiungimento
degli obiettivi programmati, sono accordati incentivi, anche in
termini di servizi resi disponibili dalla Azienda.
- Visite occasionali. Puo' essere previsto il pagamento al medico di
assistenza primaria delle visite occasionali da parte della
Azienda.
2. I compensi di cui al comma 1, lettera A), sono corrisposti
mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine
del mese successivo quello di competenza.
3. I compensi di cui al comma 1, lettere B) e C) sono versati di
norma mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello
di competenza.
4. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di
medicina generale si applicano le disposizioni previste per il
personale dipendente dalle Aziende.
5. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per
anzianita' di laurea del medico saranno effettuate una sola volta
all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione
cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se
la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
D - QUOTA ANNUALE PER IL RIENTRO DEL MASSIMALE.
1. Ai medici titolari della quota individuale di 1.800 scelte e'
corrisposta, per un periodo di 4 anni, una quota annuale
omnicomprensiva di lire 32.000 per ogni scelta revocata
dall'assistito o d'ufficio fino al rientro nel massimale di 1.500
scelte, piu' l'aggiunta di 75 scelte in deroga come previo dall'art.
26, comma 9.
2. Rimane fermo il divieto di acquisire scelte, anche in deroga, fino
al raggiungimento di un numero di scelte inferiore a 1.575.