(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 45)
                   Art. 45 Trattamento economico. 
  
1.  Premesso  che  il  "Programma   delle   attivita'   territoriali"
comprende, come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo  n.  502/92  e
successive modifiche, anche l'erogazione della  medicina  generale  e
specifica le prestazioni ed  attivita'  di  competenza  della  stessa
risultanti  dal  presente  Accordo  e  dagli  accordi  regionali   ed
aziendali, il trattamento  economico  dei  medici  convenzionati  per
l'assistenza primaria secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, 
lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in: 
  
a) quota  fissa  capitaria,  per  quanto   stabilito   all'art.   31,
   articolata  in  onorario   professionale,   compenso   aggiuntivo,
   concorso  nelle   spese   per   l'erogazione   delle   prestazioni
   assistenziali del Servizio sanitario nazionale; 
  
b) quota variabile  finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi
   previsti dalla programmazione nazionale,  regionale  e  aziendale,
   compreso il rispetto dei livelli di  spesa  programmati:  medicina
   associata,  indennita'  di  piena  disponibilita',  indennita'  di
   collaborazione informatica, indennita' di collaboratore di  studio
   medico e indennita' di personale infermieristico: 
  
c) quota variabile in considerazione  dei  compensi  funzionali  alla
   realizzazione della programmazione sanitaria nazionale,  regionale
   e aziendale stabiliti: 
- dal presente accordo: prestazioni aggiuntive  di  cui  all'allegato
  "D", assistenza programmata di cui agli  allegati  "G".  Assistenza
  domiciliare programmata, ed "H", assistenza domiciliare integrata; 
- dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata  nelle
  residenze protette e nelle collettivita', interventi aggiuntivi  in
  dimissione  protetta,  prestazioni  ed  attivita'  in  ospedali  di
  comunita'  o  strutture  alternative   al   ricovero   ospedaliero,
  prestazioni  informatiche,  possesso  ed  utilizzo  di  particolari
  standard  strutturali  e   strumentali,   ulteriori   attivita'   o
  prestazioni richieste dall'Azienda. 
  
2. Le Regioni,  mediante  accordi  con  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative, possono concordare,  nell'ambito  della
quota variabile di cui alla lettera c) e con le procedure di  cui  al
Capo VI,  livelli  assistenziali  aggiuntivi,  programmi  e  progetti
avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, finalizzati 
allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali. 
  
A - QUOTA FISSA CAPITARIA 
  
A1 - ONORARIO PROFESSIONALE. 
  
1.  Ai  medici  di  medicina  generale  incaricati  dei  compiti   di
assistenza primaria e' corrisposto, per ciascun assistito in  carico,
un compenso forfetario annuo, come dalla seguente tabella, distinto 
secondo l'anzianita' di laurea del medico. 
  
  
  
    
================================================

    
ANZIANITA' compenso 
DI LAUREA forfettario 
    
================================================

    
01.01.99 01.01.2000 
  
  
da 0 a 6 anni 44.795 45.422 
  
  
oltre 6 fino 
a 13 anni 47.837 48.507 
  
  
oltre 13 fino 
a 20 anni 51.009 51.723 
  
  
oltre 20 anni 54.178 54.937 
  
  
oltre 27 anni 56.293 57.082 
  
  
  
2. Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75o anno  di  eta'  e'
corrisposto un  ulteriore  compenso  forfetario  annuo  pari  a  lire
30.000,  a  decorrere   dallo   01.01.2000.   Per   le   vaccinazioni
antinfluenzali adeguate a tali soggetti, debitamente documentate come
da Allegato D, e' corrisposto un compenso pari al 50%  della  tariffa
prevista dal nomenclatore tariffario lettera B  n.  4,  del  medesimo
Allegato D. 
  
3. In considerazione dei compiti di cui  all'art.  31,  comma  3,  e'
corrisposto un compenso capitario annuo per  assistito  pari  a  lire
2.800, a decorrere dallo 01.01.2000. 
  
4. Per le scelte dei minori di eta' inferiore a  14  anni  effettuate
dalla data di pubblicazione del presente Accordo  e'  corrisposto  un
ulteriore compenso capitario annuale di lire 35.000. 
  
A2 - COMPENSO AGGIUNTIVO. 
  
1. Ai medici iscritti negli elenchi della  assistenza  primaria  sono
attribuite quote mensili  determinate  con  i  criteri  di  cui  alla
lettera F dell'art. 41, D.P.R 314/90. 
  
2. Il compenso, nella misure corrisposta  al  31  dicembre  1997,  e'
incrementato dal 1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4%  moltiplicato
per il numero delle scelte in carico al singolo  medico  per  ciascun
mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. 
Le percentuali vengono applicate sulla base dell'importo rivaluto con
la percentuale precedente. 
  
3. Nulla e' dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli  assistiti
oltre il massimale individuale. 
  
A3 - CONCORSO NELLE SPESE  PER  L'EROGAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  DEL
SERVIZIO SANITARIO. 
  
1.  Ai  medici  che  svolgono  compiti  di  assistenza  primaria,  e'
corrisposto  un  concorso  forfetario  per  le  spese  sostenute   in
relazione alle attivita'  professionali  ed  in  particolare  per  la
disponibilita'  dello  studio  medico  conforme   alle   prescrizioni
dell'art. 22, per la disponibilita' del  telefono,  per  i  mezzi  di
trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento
dell'attivita' a favore degli assistiti. 
  
2. Per  ciascun  assistito  in  carico  e'  corrisposto  un  concorso
forfetario annuo risultante dalla tabella che segue: 
  
  
    
=====================================================================
CONCORSO SPESE PER LA               Dal 01.01.99      Dal 01.01 2000
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
=====================================================================

    
               Per i primi 500 assistiti 20.166 20.448 
  
  
Per gli assistiti da 501 al 
             massimale o quota individuale 12.926 13.107 
  
  
3. Il contributo compete in misura ridotta quando il  medico  ritenga
di avvalersi par  l'espletamento  degli  obblighi  convenzionati,  di
servizi e personale di collaborazione  forniti  dalla  Azienda  sulla
base  di  accordi  da  stipularsi  con  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a  livello  regionale  antro  90  giorni
dalla pubblicazione dell'Accordo. 
  
4. Il concorso nelle  spese  viene  erogato  dalla  Azienda  in  rate
mensili. 
  
5. Nulla e dovuto a titolo di concorso spese per assistiti  oltre  il
massimale o la quota individuale. 
  
B - QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 
DELLA PROGRAMMAZIONE 
  
B1 - INDENNITA' DI PIENA DISPONIBILITA'. 
  
1. Ai sanitari che  svolgono  in  modo  esclusivo,  salva  la  libera
professione di cui all'Art. 44, attivita'  di  medico  di  assistenza
primaria ai sensi del presente Accordo, spetta per ciascuno assistito
in carico e fino alla concorrenza del massimale di 1.500 scelte,  una
indennita' annua nelle seguenti misure: 
  
  
  
Per i primi 500 assistiti: 
    
==================================================

    
ANZIANITA' Compenso 
DI LAUREA forfetario 
    
==================================================
01.01.99       01.01.2000
da 0 a 6 anni              3.735            3.787
oltre 6 fino a 13 anni     3 973            4.028
oltre 13 fino a 20 anni    4.219            4.278
oltre 20 anni              4.464            4.526
oltre 27 anni              4.702            4.767



Per gli assistiti da 501 a 1.500
==================================================

    
ANZIANITA' Compenso 
DI LAUREA forfetario 
    
==================================================

    
01.01.99 01.01.2000 
Da 0 a 6 anni 3.455 3.503 
Oltre 6 fino a 13 anni 3.693 3.744 
Oltre 13 fino a 20 anni 3.938 3.993 
Oltre 20 anni 4.184 4.242 
Oltre 27 anni 4.407 4.468 
  
2.  I  medici  titolari  di  rapporti  nell'ambito  delle   attivita'
territoriali programmate, della medicina dei servizi, di  continuita'
assistenziale,  di  emergenza  sanitaria  territoriale,   di   quelli
medico-generici di ambulatorio  di  cui  alla  norma  finale  annessa
all'accordo con gli specialisti ambulatoriali,  nonche'  di  rapporti
intrattenuti  con  il  Ministero  della  Sanita'   per   l'erogazione
dell'assistenza medico-generica a questo  demandata  dalla  Legge  n.
833/78, debbono  optare  tra  l'indennita'  di  cui  sopra  e  quanto
eventualmente spettante allo stesso titolo in  base  alle  rispettive
normative. 
  
B2 - MEDICINA ASSOCIATA. 
  
1. A decorrere dal 1.1.2000, ai medici di assistenza primaria,  fatti
salvi differenti accordi regionali di cui al Capo VI, nell'ambito  di
una  percentuale  minima  di  riferimento  del  6%  degli   assistiti
nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui  all'art.
12, che svolgono la propria attivita'  sotto  forma  di  medicina  di
gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9 del presente Accordo, e' dovuto
un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico, fino al
limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura
di lire 9.000. Ai medici che gia' percepivano le quote capitarie  per
l'esercizio della medicina di gruppo previste dall'art. 45 del D.P.R. 
n. 484/96, e'  corrosposto,  sulla  maggiorazione  spettante  per  la
medicina di gruppo un incremento del 23% dal 1.1.1999 al 31.12 1999. 
  
2. A decorrere dal 1.1 2000 ai medici di assistenza  primaria,  fatti
salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di
una  percentuale  minima  di  riferimento  del  7%  degli   assistiti
nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui  all'art.
12 che svolgono la propria attivita' sotto forma di medicina in  rete
ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente  Accordo,  e'  dovuto  un
compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico,  fino  al
limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura
di lire 7.000. 
  
3.  A  decorrere  dal  1.1.2000  ai  medici  di  assistenza  primaria
individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 40% degli
assistiti nell'ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui
all'art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo
VI, che svolgono la propria attivita'  sotto  forma  di  medicina  in
associazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del presente Accordo  e'
dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico,
fino al limite di 1.500 o  al  massimale  individuale  se  inferiore,
nella misura di lire 5.000. 
  
B3 - INDENNITA' DI COLLABORAZIONE INFORMATICA. 
  
1. Dalla data di pubblicazione del presente  Accordo  ai  medici  che
assicurano nel proprio studio mediante  apparecchiature  e  programmi
informatici, la gestione della  scheda  sanitaria  individuale  e  la
stampa  prevalente  (non  inferiore  al   70%)   delle   prescrizioni
farmaceutiche e delle  richieste  di  prestazioni  specialistiche  e'
corrisposta  indennita'  forfetaria  mensile  di  lire  150.000.   Le
apparecchiare  di  cui  sopra  devono  essere  idonee  ad   eventuali
collegamenti con il centro unico di prenotazione e l'elaborazione dei
dati  occorrenti  per  ricerche  epidemiologiche,   il   monitoraggio
dell'andamento   prescrittivo   e    la    verifica    di    qualita'
dell'assistenza. 
  
2. A decorrere dal 1.1.1999 e fino  al  1.12.1999  la  indennita'  di
collaborazione informatica corrisposta ai sensi dell'art.  45,  comma
3, lettera 1, del D.P.R. n. 484/96, e  di  lire  102.300  mensili.  A
decorrere dal 1.1.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente
Accordo, e' di lire 103.750. 
  
B4 - INDENNITA' DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO. 
  
1 Ai medici di assistenza primaria individuati dalla  Regione,  entro
la percentuale massima del 25% degli assistiti nell'ambito regionale,
sentito il  Comitato  regionale  di  cui  all'art.  12,  fatti  salvi
differenti accordi regionali di cui al Capo  VI,  che  utilizzano  un
collaboratore di Studio professionale assunto  secondo  il  contratto
nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV  e/o
fornito  da  societa',  cooperative  e  associazioni  di  servizio  o
comunque utilizzato secondo le normative vigenti, e' corrisposta, con
decorrenza 1.1.2000, un'indennita' annua nella misura di  lire  5.000
per assistito in  carico  fino  al  massimale  o  quota  individuale,
determinando,   sulla   base   di   accordi   regionali   l'ammontare
dell'indennita'  spettante  a  ciascun  medico  in  caso  di   lavoro
associato e l'eventuale incremento in reazione  alla  attivazione  di
compiti e modelli organizzativi  sperimentali.  Per  il  periodo  dal
1.1.l999  al  31.12.1999  sull'indennita'  gia'  percepita  ai  sensi
dell'art. 45, comma 3, lettera L, del D.P.R n. 484/96 e'  corrisposto
un importo annuale di lire 55 per assistito. 
  
B5 - INDENNITA' DI PERSONALE INFERMIERISTICO. 
  
1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione,  entro
la percentuale massima del 5% degli assistiti nell'ambito  regionale,
sentito il  Comitato  regionale  di  cui  all'art.  12,  fatti  salvi
differenti accordi regionali di cui ai Capo  VI,  che  utilizzano  un
infermiere  professionale  assunto  secondo  il  relativo   contratto
nazionale di lavoro per la categoria, fornito da societa' cooperative
o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative
vigenti, e' corrisposta un'indennita'  annua  nella  misura  di  lire
6.000 per assistito in carico fino al massimale o quota  individuale,
determinando,   sulle   base   di   accordi   regionali   l'ammontare
dell'indennita'  spettante  a  ciascun  medico  in  caso  di   lavoro
associato e l'eventuale incremento in relazione alla  attivazione  di
compiti e modelli organizzativi sperimentali. 
  
B6 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI. 
  
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, comma 3, lettera  d),
le Regioni possono individuare ulteriori appositi  finanziamenti  per
compensi  a  quota  variabile  per  la  effettuazione  di   specifici
programmi di attivita' finalizzati al rispetto di livelli programmati
di spesa. 
  
2. Gli obietti  da  raggiungere  da  parte  dei  medici  di  medicina
generale  sono  stabiliti  secondo  tappe  e  percorsi  condivisi   e
concordati tra  Azienda  e/o  distretto  e  Organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentativi,  facenti  parte  di   un   dettagliato
progetto integrato che costruisce il supporto tecnico del livello  di
spesa programmato. 
  
3. I progetti a livello di spesa programmata devono  comunque  essere
realizzati  tenendo  conto  del  contesto  di   riferimento   sociale
epidemiologico,   economico   finanziario,   e   dei    livelli    di
responsabilita' del consumo delle risorse. 
  
4. I  progetti  a  livello  di  spesa  programmata  devono  prevedere
adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione  di  qualita'
al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento  degli
obiettivi programmati  all'interno  dei  gruppi  dai  diversi  medici
aderenti. 
  
C - QUOTA VARCABILE PER COMPENSI RELATIVI  A  PRESTAZIONI  FUNZIONALI
ALLA  REALIZZAZIONE  DEI   LIVELLI   ASSISTENZIALI   PREVISTI   DALLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE, REGIONALE, AZIENDALE. 
  
C1 - ACCORDO NAZIONALE. 
  
1. Prestazioni aggiuntive. Ai medici di assistenza primaria spetta il
compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato  D)  e  al
relativo nomenclatore tariffario. 
  
2.  Assistenza  programmata  domiciliare.  Ai  medici  di  assistenza
primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni  di  assistenza
programmata ad assistiti non ambulabili, di cui all'art. 39,  lettere
a) e b), come quantificati nei protocolli allegati sotto  le  lettere
G) ed H), e di cui allo stesso  articolo  lett.  c),  secondo  quanto
stabilito dagli accordi regionali. L'entita' complessiva della  spesa
per compensi riferiti alle prestazioni di cui  sopra  viene  definita
annualmente  dalle  Regioni  tenendo   conto   degli   obiettivi   da
raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali  e  degli  obiettivi
effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati  maggiormente
rappresentativi. I compensi corrisposti al medico per le  prestazioni
di assistenza programmata  di  cui  al  protocollo  allegato  G)  non
possono comunque  superare  il  20%  dei  compensi  mensili  detratto
l'importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi  accordi
regionali. 
  
C2 - ACCORDI REGIONALI 
  
1. Assistenza nelle residenze  protette  e  nelle  collettivita'.  Ai
medici di  assistenza  primaria  sono  corrisposti  compensi  per  le
prestazioni di assistenza domiciliare residenziale  di  cui  all'art.
39, lettera c)  effettuate  con  modalita'  definite  nell'ambito  di
specifici   Accordi   regionali   con   i   sindacati    maggiormente
rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 
  
2. Assistenza in zone disagiate. Per lo svolgimento  delle  attivita'
in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate  a
popolazione sparsa comprese le piccole isole,  spetta  ai  medici  di
assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura  e  con
le  modalita'  concordate  a  livello  regionale  con   i   Sindacati
maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 
  
C3 - ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI. Inoltre gli accordi regionali  ed
aziendali   con   i   le   organizzazioni   sindacali    maggiormente
rappresentative a livello regionale ed aziendale ai  sensi  dell'art.
10, concluse con le procedure di cui al Capo VI, possono prevedere lo
svolgimento  di  ulteriori  attivita',  l'erogazione  di   specifiche
prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualita',
e i relativi  compensi.  A  titolo  esemplificativo  si  indicano  in
particolare: 
  
- Interventi   aggiuntivi   in   dimissione   protetta.   Adempimenti
  aggiuntivi dei medici  di  assistenza  primaria  nei  confronti  di
  assistiti verso i quali sia stato attivato il regime della 
dimissione protetta dall'ospedale ed i rispettivi compensi. 
  
- Prestazioni informatiche.  Esecuzione  di  procedure  ed  attivita'
  informatiche previste da appositi progetti per iniziative assunte a 
livello regionale ed aziendale. 
  
- Prestazioni  assistenziali  su   progetti   definiti.   Compiti   e
  prestazioni previsti da progetti assistenziali regionali  aziendali
  ai quali i medici di assistenza primaria abbiano aderito o siano 
chiamati ad aderire. 
  
  
- Prestazioni di  medicina  preventiva  e  di  educazione  sanitaria.
Partecipazione a  progetti  di  educazione  sanitaria  e  prevenzione
individuale e collettiva realizzati in ambio regionale o aziendale. 
  
- Requisiti strutturali d'eccellenza. Disponibilita' ed utilizzazione
  di  specifici  requisiti  strutturali   qualificanti   relativi   a
  specifiche funzioni in grado di  migliorare  la  fruibilita'  delle
  prestazioni sanitarie, anche riducendo le difficolta' dei cittadini 
nell'accesso al servizio. 
  
- Livelli di spesa programmati. Per l'adesione del medico ai progetti
  con livello di spesa programmato, in  relazione  al  raggiungimento
  degli obiettivi programmati, sono accordati incentivi, anche in 
termini di servizi resi disponibili dalla Azienda. 
  
- Visite occasionali. Puo' essere previsto il pagamento al medico  di
  assistenza primaria delle visite occasionali da parte della 
Azienda. 
  
2. I compensi di  cui  al  comma  1,  lettera  A),  sono  corrisposti
mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro  la  fine
del mese successivo quello di competenza. 
  
3. I compensi di cui al comma 1, lettere B)  e  C)  sono  versati  di
norma mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a  quello
di competenza. 
  
4. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici  di
medicina generale  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  il
personale dipendente dalle Aziende. 
  
5. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di  fascia  per
anzianita' di laurea del medico saranno  effettuate  una  sola  volta
all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la  variazione
cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno  successivo  se
la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre. 
  
D - QUOTA ANNUALE PER IL RIENTRO DEL MASSIMALE. 
  
1. Ai medici titolari della quota  individuale  di  1.800  scelte  e'
corrisposta,  per  un  periodo  di  4   anni,   una   quota   annuale
omnicomprensiva   di   lire   32.000   per   ogni   scelta   revocata
dall'assistito o d'ufficio fino al rientro  nel  massimale  di  1.500
scelte, piu' l'aggiunta di 75 scelte in deroga come previo  dall'art.
26, comma 9. 
  
2. Rimane fermo il divieto di acquisire scelte, anche in deroga, fino
al raggiungimento di un numero di scelte inferiore a 1.575.