(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-art. 46)
  
  
  
Art. 46 - Contributi prevedevi e per l'assicurazione di malattia. 
  
1. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale  viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo
di previdenza di cui al 2o comma del punto 6 dell'art. 9 della  legge
29 giugno 1977, n. 349, pari al 13% di tutti i compensi previsti  dal
presente accordo, compresi  quindi  quelli  derivanti  dagli  accordi
regionali o aziendali, di cui l'8,125% a  carico  dell'Azienda  e  il
4,875% a carico del medico. 
  
2. I contributi devono essere vessati all'ente e gestore del fondo di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei  medici  a  cui  si
riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati,  entro  30
giorni successivi alla scadenza del trimestre. 
  
3. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della
sostituzione per  eventi  di  malattia  e  di  infortunio,  anche  in
relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto della  legge
379/90, e' posto a carico del servizio pubblico un  onere  pari  allo
0,36%, (zero virgola trentasei per cento) dei compensi relativi  alle
lettere A1 e A2 dell'art. 45 da utilizzare per la stipula di apposite
assicurazioni. 
  
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma
1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo per l'assicurazione  di
malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice
con i la  quale  i  sindacati  maggiormente  rappresentativi  avranno
proceduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente  Accordo,
a  stipulare  apposito  conto  di  assicurazione  mediante  procedura
negoziale aperta ad evidenza pubblica.