ART. 48 - Aree negoziali di livello regionale 1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8, lett. d) ed f), del decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, definiscono le attivita' svolte dai medici pediatri convenzionati per l'attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali come previsto all'art. 30 del presente Accordo. 2. Le trattative degli accordi regionali devono iniziare entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Accordo sulla G.U.