(Accordo medici pediatri-art.48)
            ART. 48 - Aree negoziali di livello regionale 

 
1. Gli accordi regionali, di cui all'art. 8,  lett.  d)  ed  f),  del
decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni, definiscono le attivita'  svolte  dai  medici  pediatri
convenzionati per l'attuazione degli obiettivi regionali ed aziendali
come previsto all'art. 30 del presente Accordo. 

 
2. Le trattative degli accordi regionali devono iniziare entro 90 gg. 
dalla pubblicazione del presente Accordo sulla G.U.