(Accordo medici pediatri-art.55)
                      ART. 55 - Contrattazione 

 
1.  Gli  accordi  regionali  sono  stipulati  dall'organo  competente
secondo  l'ordinamento  regionale  e   dai   sindacati   maggiormente
rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 

 
2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti  dei  pediatri
convenzionati e interessati dagli accordi. In alternativa puo' essere
prevista  l'adesione  volontaria  alle  iniziative  contenute   negli
accordi. 

 
3.  Gli  accordi  regionali  possono  prevedere,  in  relazione  alle
specificita' del loro contenuto: 

 
-  il  possesso  di  particolari  requisiti  da  parte   del   medico
convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; 

 
- l'uso da parte dei pediatri convenzionati di locali, attrezzature e
personale fornito dalla  Azienda  sanitaria  locale,  direttamente  o
mediante rapporti con i terzi, o dai pediatri stessi; 

 
- appositi standard di ambulatorio  per  le  prestazioni  oggetto  di
Accordo. 

 
4. Gli accordi regionali prevedono, altresi': 

 
-  la  disciplina  dei  rapporti  tra  i  dirigenti  delle  attivita'
distrettuali e i pediatri  convenzionati  in  relazione  al  tipo  di
attivita'; 

 
- la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.