ART. 55 - Contrattazione 1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10. 2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei pediatri convenzionati e interessati dagli accordi. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi. 3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto: - il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate; - l'uso da parte dei pediatri convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai pediatri stessi; - appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di Accordo. 4. Gli accordi regionali prevedono, altresi': - la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i pediatri convenzionati in relazione al tipo di attivita'; - la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.