(Accordo medici pediatri-Norme Transitorie)
                       NORMA TRANSITORIA N. 1 

 
Sono fatti  salvi  ai  fini  economici  i  bilanci  di  salute  e  le
Prestazioni aggiuntive di cui rispettivamente agli allegati "L" e "B"
dell'A.C.N. di cui al DPR n.  613/96,  eseguiti  sino  alla  data  di
pubblicazione del  presente  Accordo,  tenuto  conto  di  diverse  ed
eventuali determinazioni regionali. 

 
                       NORMA TRANSITORIA N. 2 

 
Premesso che l'art.  15-nonies,  comma  3,  del  Decreto  legislativo
502/92 e successive modificazioni dispone  che  in  sede  di  rinnovo
delle convenzioni nazionali siano  stabiliti  tempi  e  modalita'  di
attuazione  per  l'applicazione  di  quanto  sancito   al   comma   1
dell'articolo medesimo,  le  parti  convengono  che  il  termine  per
l'entrata in vigore a regime del limite di eta' per la cessazione del
rapporto convenzionale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a)  del
presente Accordo Collettivo Nazionale, sara' individuato a seguito di
specifica intesa tra le parti firmatarie della  presente  convenzione
nazionale, dopo  che  saranno  definiti  e  disciplinati  nelle  sedi
competenti con  il  concorso  dell'ENPAM  e  delle  parti  firmatarie
stesse,   gli   aspetti   ed   effetti   previdenziali    conseguenti
all'introduzione dei nuovi limiti di eta', secondo  quanto  stabilito
dall'art. 15-nonies del decreto legislativo n.  502/92  e  successive
modificazioni. 

 
2. Fino all'entrata in vigore del limite di eta' di cui  all'art.  6,
comma 1), lettera a),  continua  ad  applicarsi  il  limite  di  eta'
previsto dall'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 613/96. 

 
                       NORMA TRANSITORIA N. 3 

 
Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli  effetti  giuridici  ed
economici stabiliti dagli  accordi  regionali  vigenti  stipulati  ai
sensi del Capo IV del D.P.R. 613/96. 

 
                       NORMA TRANSITORIA N. 4 

 
Il termine di tre anni di cui all'art. 6, comma 3, decorre dalla data
di pubblicazione del presente Accordo. 

 
                       NORMA TRANSITORIA N. 5 

 
I pediatri che, in virtu' dell'art. 21, comma 10  del  D.P.R.  613/96
siano stati autorizzati a risiedere in un comune diverso da quello di
iscrizione, mantengono tale autorizzazione.