NORMA TRANSITORIA N. 1 Sono fatti salvi ai fini economici i bilanci di salute e le Prestazioni aggiuntive di cui rispettivamente agli allegati "L" e "B" dell'A.C.N. di cui al DPR n. 613/96, eseguiti sino alla data di pubblicazione del presente Accordo, tenuto conto di diverse ed eventuali determinazioni regionali. NORMA TRANSITORIA N. 2 Premesso che l'art. 15-nonies, comma 3, del Decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di attuazione per l'applicazione di quanto sancito al comma 1 dell'articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l'entrata in vigore a regime del limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale, sara' individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell'ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all'introduzione dei nuovi limiti di eta', secondo quanto stabilito dall'art. 15-nonies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni. 2. Fino all'entrata in vigore del limite di eta' di cui all'art. 6, comma 1), lettera a), continua ad applicarsi il limite di eta' previsto dall'art. 6 comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 613/96. NORMA TRANSITORIA N. 3 Sono fatti salvi, per la durata prevista, gli effetti giuridici ed economici stabiliti dagli accordi regionali vigenti stipulati ai sensi del Capo IV del D.P.R. 613/96. NORMA TRANSITORIA N. 4 Il termine di tre anni di cui all'art. 6, comma 3, decorre dalla data di pubblicazione del presente Accordo. NORMA TRANSITORIA N. 5 I pediatri che, in virtu' dell'art. 21, comma 10 del D.P.R. 613/96 siano stati autorizzati a risiedere in un comune diverso da quello di iscrizione, mantengono tale autorizzazione.