(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
   Per permettere un aumento della  competitivita'  della  tecnologia
della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri
rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del  giusto
ritorno industriale per ogni singolo programma,  e  lo  sostituiscono
con la ricerca di un bilanciamento generale basato su piu'  programmi
e su piu' anni. La trasparenza e'  assicurata  da  relazioni  annuali
sull'andamento di ogni singolo programma. Nel  periodo  iniziale,  si
applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III. 
   Tale cooperazione permettera' di aumentare la formazione, tra  gli
Stati  Membri,  di  una   reale   complementarieta'   industriale   e
tecnologica nei settori pertinenti cosi' da garantire assistenza alle
rispettive Forze Amate in qualsiasi circostanza sia  a  breve  che  a
medio termine.