(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
   L'OCCAR svolge i seguenti compiti e  le  altre  funzioni  che  gli
Stati Membri potrebbero assegnarle: 
(a) gestione dei programmi di cooperazione attuali e futuri  i  quali
    possono includere il controllo  di  configurazione,  il  supporto
    logistico in servizio, e le attivita' di ricerca; 
(b) gestone di programmi nazionali degli Stati Membri  che  le  siano
    stati assegnati; 
(c) elaborazione di specifiche tecniche  comuni  per  lo  sviluppo  e
    l'acquisizione di sistemi definiti congiuntamente; 
(d) coordinamento  e  pianificazione  delle  attivita'  congiunte  di
    ricerca, e, in cooperazione con personale  degli  Stati  Maggiori
    competenti, degli  studi  tesi  all'individuazione  di  soluzioni
    tecniche atte a soddisfare future esigenze operative; 
(e) coordinamento  delle  scelte   nazionali   relative   alla   base
    industriale ed alle tecnologie comuni; 
(f) coordinamento sia degli investimenti di capitale sia dell'uso dei
    centri di sperimentazione.