ARTICOLO 10 1. Le Parti concordano che la priorita' degli approvvigionamenti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa in tempo di pace sara' assegnata secondo i programmi negoziati in base alle normali prassi commerciali. Le Parti che acquistano congiuntamente Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa si consulteranno in uno spirito di cooperazione ai fine di stabilire termini di consegna reciprocamente soddisfacenti che rispettino le loro esigenze, tenendo conto altresi' della fattibilita' nel lungo termine e degli interessi della societa'. 2. Nel caso in cui una Parte richieda Articoli per la Difesa o Servizi per la Difesa durante una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti si consulteranno immediatamente, a livello adeguato, in uno spirito di cooperazione per: (a) dare priorita' alla Parte richiedente nell'ordinare o ridistribuire le forniture degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa. In pratica, tale prassi puo' implicare una modifica ai contratti esistenti. Di conseguenza la Parte che richiede l'assistenza dovra' addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla societa'; (b) dare priorita' alla Parte richiedente nel caso in cui sia necessario modificare rapidamente gli esistenti Articoli per la Difesa per un nuovo impiego. La Parte che richiede tali modifiche dovra' addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla societa'; (c) facilitare, conformemente ad ogni intesa internazionale applicabile fra le Parti e in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, la consegna tempestiva degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa alla Parte richiedente.