(Accordo quadro- art. 10)
                             ARTICOLO 10 
 
   1. Le Parti concordano che la priorita'  degli  approvvigionamenti
di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa in tempo di pace
sara' assegnata secondo i programmi negoziati in  base  alle  normali
prassi commerciali. Le Parti che acquistano  congiuntamente  Articoli
per la Difesa e Servizi per la Difesa si consulteranno in uno spirito
di  cooperazione  ai  fine   di   stabilire   termini   di   consegna
reciprocamente soddisfacenti che rispettino le loro esigenze, tenendo
conto altresi' della fattibilita' nel lungo termine e degli interessi
della societa'. 
   2. Nel caso in cui una Parte richieda Articoli  per  la  Difesa  o
Servizi per la Difesa durante una situazione di  emergenza,  crisi  o
conflitto armato, le Parti si consulteranno immediatamente, a livello
adeguato, in uno spirito di cooperazione per: 
(a) dare   priorita'   alla   Parte   richiedente   nell'ordinare   o
    ridistribuire le forniture degli Articoli per  la  Difesa  e  dei
    Servizi per la Difesa. In pratica, tale prassi puo' implicare una
    modifica ai contratti esistenti.  Di  conseguenza  la  Parte  che
    richiede l'assistenza dovra'  addossarsi  ogni  costo  aggiuntivo
    sostenuto dall'altra Parte o dalla societa'; 
(b) dare priorita'  alla  Parte  richiedente  nel  caso  in  cui  sia
    necessario modificare rapidamente gli esistenti Articoli  per  la
    Difesa per un nuovo impiego. La Parte che richiede tali modifiche
    dovra' addossarsi  ogni  costo  aggiuntivo  sostenuto  dall'altra
    Parte o dalla societa'; 
 
(c)  facilitare,  conformemente   ad   ogni   intesa   internazionale
applicabile fra le Parti e  in  completa  osservanza  dei  rispettivi
impegni internazionali, la consegna tempestiva degli Articoli per  la
Difesa e dei Servizi per la Difesa alla Parte richiedente.