(Accordo quadro- art. 11)
                             ARTICOLO 8 
 
   1. In una situazione di emergenza, crisi o  conflitto  armato,  le
Parti, in conformita' ad ogni intesa applicabile tra di  loro  ed  in
completa  osservanza  dei  rispettivi  impegni   internazionali,   si
consulteranno con lo scopo di fornire, se richiesti, gli Articoli per
la Difesa, in genere in base a rimborso,  prelevandoli  dalle  scorte
proprie di ogni Parte. 
   2.  Le  Parti  cercheranno  di  concludere,  se  possibile  e  ove
appropriato, intese per definire le procedure per tali  Trasferimenti
o reciproci prestiti  di  Articoli  per  la  Difesa  prelevati  dalle
proprie scorte.