(Accordo quadro- art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
   Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di
un mercato aperto tra di loro per gli Articoli per  la  Difesa  ed  i
Servizi per la Difesa. Esse garantiranno che nessuna attivita' svolta
in base al presente Accordo dara' luogo a prassi commerciali sleali o
a discriminazioni fra le industrie delle Parti.