(Accordo quadro- art. 6)
                             ARTICOLO 6 
 
   Le Parti non  ostacoleranno  le  forniture  alle  altre  Parti  di
Articoli  per  la  Difesa  e  di  Servizi  per  la  Difesa  prodotti,
assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale  principio,
agiranno in conformita'  alle  norme  stabilite  nella  Parte  3  del
presente Accordo. 
   2. Esse cercheranno di semplificare ed  armonizzare  ulteriormente
le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il  libero
Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi  per  la  Difesa
tra le Parti.