(Accordo quadro- art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
   1. Al fine di garantire la sicurezza degli  approvvigionamenti  ed
altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate
le societa' implicate nella ristrutturazione e  quelli  di  qualsiasi
altra Parte che si  affida  a  tali  societa'  per  la  fornitura  di
Articoli per la Difesa e di  Servizi  per  la  Difesa,  le  Parti  si
consulteranno  tempestivamente  ed  efficacemente   sulle   questioni
industriali risultanti dalla ristrutturazione dell'industria  europea
per la difesa. 
   2. Per iniziare il processo di consultazione il  prima  possibile,
le Parti incoraggeranno le loro industrie affinche' queste ultime  le
informino in anticipo del loro  intento  d'istituire  una  STD  o  di
qualsiasi cambiamento  significativo  che  puo'  avere  ripercussioni
sulla loro situazione. Per cambiamento significativo  s'intende,  fra
l'altro,  il  passaggio  sotto  il  controllo  straniero  diretto   o
indiretto, oppure l'abbandono, il trasferimento o la rilocalizzazione
di una parte o di tutte le attivita'  strategiche  fondamentali.  Non
appena una Parte si rende conto della possibilita' che  si  verifichi
una situazione come sopra descritta, essa ne informa le  altre  Parti
implicate. In ogni caso, tutte le  altre  Parti  possono  far  valere
qualsiasi ragionevole preoccupazione alle Parti coinvolte che a  loro
volta ne valuteranno il merito nel  corso  delle  indagini  nazionali
previste a livello normativo. Potrebbe essere  necessario  concludere
queste consultazioni entro un termine prefissato, conformemente  alle
leggi e procedure nazionali. Cio'  premesso  e  ove  applicabile,  le
decisioni sulle fusioni e le acquisizioni di societa' per  la  difesa
continueranno  ad  essere  prese  dalle  Parti  nel   caso   in   cui
l'operazione richieda una valutazione in base alle rispettive leggi e
normative nazionali. 
   3. Le Parti concordano nel ritenere che le STD saranno  libere  di
utilizzare le proprie  valutazioni  commerciali  per  distribuire  le
capacita' industriali in base  alla  logica  economica.  Tuttavia  le
Parti possono eccezionalmente ritenere  opportuno  di  mantenere  sul
proprio  territorio  nazionale   determinate   attivita',   beni   ed
installazioni strategiche chiave per motivi  di  sicurezza  nazionale
Pertanto le  Parti  in  cui  sono  ubicate  tali  attivita',  beni  o
installazioni, si consulteranno fra di loro e con le STD per definire
le loro esigenze a tale riguardo. Le Parti includeranno tali esigenze
in appositi accordi con le STD su basi corrette e ragionevoli.