(Accordo quadro- art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
   1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda  alcuni  Articoli
per la Difesa  e  Servizi  per  la  Difesa  particolarmente  critici,
potrebbe  esservi  l'esigenza   in   certi   casi   eccezionali,   di
ricostituire   un'attivita'    nazionale    strategica    considerata
fondamentale. Le Parti procederanno  a  tale  ricostituzione  in  uno
spirito di cooperazione con l'industria. Il costo  completo  di  tale
ricostituzione sara' a carico delle Parti interessate. Le  Parti  che
richiederanno tale ricostituzione concluderanno  accordi  appropriati
con la  societa'  per  la  difesa  interessata  su  basi  corrette  e
ragionevoli. 
   2. Le  Parti  prevederanno  misure  per  la  ricostituzione  delle
Strutture che forniscono gli Articoli per la Difesa ed i Servizi  per
la Difesa solo per ragioni  di  sicurezza  nazionale.  Queste  misure
saranno  considerate  come  l'ultima  risorsa  per  ripristinare   la
sicurezza degli  approvvigionamenti  e  non  saranno  utilizzate  per
inficiare le leggi e le politiche nazionali  delle  Parti  sulla  non
proliferazione e sull'esportazione di armi.