(Accordo quadro- art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
   Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra  Parte,  su  richiesta,
fornendo servizi di indagine dei  prezzi  e  servizi  governativi  di
certificazione della qualita', nel caso in  cui  tale  richiesta  sia
effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di
Servizi per la Difesa presso  una  societa'  della  prima  Parte,  in
conformita' ad accordi o intese internazionali gia' applicabili o  da
concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese,
in conformita' alle normative nazionali.