ARTICOLO 9 Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualita', nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una societa' della prima Parte, in conformita' ad accordi o intese internazionali gia' applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformita' alle normative nazionali.