(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
 
   Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici
anni a decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  accordo,  la
Comunita' e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero
scambio, secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  titolo  e  in
conformita' con le disposizioni dell'accordo generale  sulle  tariffe
doganali  e  sul  commercio  del  1994  e  con  gli   altri   accordi
multilaterali  sugli  scambi  di  merci  allegati   all'accordo   che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso
denominati GATT.